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Etilometro senza avviso difensivo: nullità intermedia sanata dalla richiesta di abbreviato (Cass. 40802/19)

4 ottobre 2019, Cassazione penale

La nullità conseguente al mancato avvertimento alla persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., è annoverabile fra le nullità a regime intermedio, ma la richiesta di rito abbreviato produce, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., un effetto sanante delle nullità non assolute e quindi sia di quelle relative che di quelle a regime intermedio.

 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 4 giugno – 4 ottobre 2019, n. 40802
Presidente Izzo – Relatore Ciampi

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Firenze con l’impugnata sentenza ha confermato l’affermazione di penale responsabilità dell’odierno ricorrente G.X.A. in relazione al reato di cui all’art. 186 bis C.d.S., comma 3, art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 bis e ss.mm.ii. perché guidava il veicolo TOYOTA YARIS targato (…), allo stesso in uso, in stato di ebbrezza (228 mg/dl) come da referto del pronto soccorso dell’ospedale (…), con l’aggravante di avere età inferiore agli anni 21 ed aver causato sinistro stradale.
2. Avverso tale decisione ricorre il G. deducendo con un primo motivo l’inutilizzabilità ai fini della decisione di accertamenti irripetibili di PG eseguiti senza dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Con un secondo motivo deduce l’insussistenza dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.

Quanto al primo motivo è assorbente la considerazione, peraltro fatta propria anche dalla corte territoriale secondo cui la nullità conseguente al mancato avvertimento alla persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., è annoverabile fra le nullità a regime intermedio (Sez. U., 29-1-2015, Bianchi, Rv. 263024). La richiesta di rito abbreviato produce, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., un effetto sanante delle nullità non assolute e quindi sia di quelle relative che di quelle a regime intermedio (Sez. U., 26-9- 2006, Cieslinsky, Rv. 234835), come la nullità in esame.

Nè ciò comporta un vulnus ad alcun parametro costituzionale, poiché è rimessa alla volontà dell’imputato l’opzione inerente all’adozione del rito abbreviato, costituendo la richiesta di accesso a quest’ultimo una domanda di giudizio sul merito dell’imputazione e rappresentando perciò essa una accettazione degli effetti dell’atto di esercizio dell’azione penale (Cass., Sez. 6, n. 937 del 7-11-2001, dep. 2002, Rv. 220382; Sez. 6, n. 25253 del 4-5-2010, Rv.247777).

Accedendo al rito speciale, infatti, la parte liberamente accetta di abdicare al potere di eccepire le nullità intermedie, chiedendo di essere giudicata attraverso un rito le cui regole e articolazioni processuali escludono la deducibilità di nullità a regime intermedio, come si evince anche dall’art. 183 c.p.p., lett. a), che normativizza la sanatoria delle nullità mediante la rinuncia per facta concludentia, individuabile nell’esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle dell’ordinario dibattimento (Cass., Sez. 6, n. 33519 del 4-5-2006, Rv. 234392). Ciò è stato affermato per quanto attiene sia agli atti di natura propulsiva (Cass., Sez. 6, n. 4125 del 17-10-2006, dep. 2007, Rv. 235600; Sez. 1, n. 19948 del 5-5-2010, Rv.247566) sia agli atti di valenza probatoria (Cass., Sez. 3, n. 23432 del 5-5-2010, Rv. 247638; Sez. 6, n. 21265 del 15-12-2011, Rv. 252850), come quello in disamina.

Quanto al secondo motivo, va ricordato come la nozione di sinistro stradale applicabile in relazione al reato per cui si procede si identifica con quella delineata dalla Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968, secondo la quale costituisce sinistro stradale un evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone. Nella giurisprudenza di legittimità, coerentemente con siffatta nozione, si è affermato che deve intendersi per incidente qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4 n. 54991 del 24.10-17 rv 271557-01;Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Marziano, Rv. 253921; sez. 4 42488 del 19.09.2012 rv 253734-01; Sez. 4 436777 del 2.07.2015 rv 2644419- 01). Così chiarita la nozione in esame, vale il principio, affermato dalla Corte regolatrice, in base al quale, ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame, è sufficiente la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209): principio che va inteso nel senso che l’avere provocato un incidente è sempre conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo.
4. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.