L'elemento psicologico del reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere integrato anche dalla colposa condotta, data dalla assunzione di bevande alcoliche in concomitanza con l'utilizzo di farmaci a base alcolica, prima di porsi alla guida di un autoveicolo.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 giugno ? 8 luglio 2014, n. 29888
Presidente Brusco ? Relatore Montagni
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 16.11.2012, la Corte di Appello di Brescia - in riforma della sentenza assolutoria, resa dal Tribunale di Brescia il 10.11.2011, nei confronti di C.G., in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato - accogliendo l'impugnazione del Procuratore Generale, dichiarava l'imputato responsabile del reato ascrittogli, condannandolo alle pene di giustizia.
La Corte territoriale rilevava che risultava priva di pregio la tesi difensiva, in base alla quale doveva escludersi la responsabilità del prevenuto rispetto al reato contravvenzionale in addebito, atteso che C., prima di porsi alla guida dei mezzo, oltre ad aver bevuto bevande alcoliche, aveva pure fatto uso di un farmaco contenente alcol. Al riguardo, il Collegio osservava che colui che assume farmaci di tal genere deve astenersi dall'ingestione di alcol e, soprattutto, deve evitare di mettersi alla guida di una autovettura.
Ciò posto, la Corte di Appello rilevava che gli esiti del test ematico effettuato avevano consentito di accertare una concentrazione alcolemica pari rispettivamente a 2,53 e 2,21 g/I; e considerava che lo spazio di tempo intercorrente tra il momento in cui C. era stato sottoposto al controllo e quello in cui era stato effettuato il prelievo ematico non valeva ad inficiare l'attendibilità dei risultati ora richiamati, tenuto anche conto del quadro sintomatologico presentato dal prevenuto, sia al momento del controllo che al momento dei prelievo ematico effettuato presso il locale Ospedale. Al riguardo, il Collegio sottolineava che i verbalizzanti avevano riferito che C., al momento del controllo, emanava un forte alito vinoso e presentava un equilibrio precario; e che i medici della poliambulanza, a due ore di distanza dal fatto, avevano annotato nel referto che all'atto del prelievo ematico il giovane risultava obiettivamente più cosciente.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione C.G., a mezzo del difensore.
Con unico motivo la parte deduce il vizio motivazionale. L'esponente ribadisce che l'uso del medicinale Actigrip, da parte del C., ebbe certamente incidenza sulla percentuale del tasso alcolemico, come accertata; e sottolinea che il prevenuto, alcune ore prima del controllo, aveva effettivamente bevuto una modica quantità di vino, durante la consumazione della cena.
Sotto altro aspetto, la parte contesta la motivazione espressa dai giudici del gravame, laddove si è esclusa la rilevanza della teoria comunemente denominata della curva alcolemica, al fine di verificare il reale tasso di alcol presente nell'organismo del prevenuto, al momento in cui si trovava alla guida del veicolo, in ragione dello spazio di tempo intercorso rispetto alla effettuazione del prelievo ematico.
Considerato in diritto
3. Il ricorso in esame impone le considerazioni che seguono.
Soffermandosi sul primo ordine di censure, va premesso che la Corte regolatrice ha chiarito, nel procedere all'ermeneusi dell'art. 186 cod. strada che vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all'uso di bevande alcoliche, che si tratta di reato contravvenzionale, punibile anche a titolo di colpa, con la conseguenza che la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell'agente, il quale deve evitare di porsi alla guida di un veicolo previa assunzione di bevande alcoliche, quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo concomitante (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43729 del 12/07/2013, dep. 25/10/2013, Rv. 257195).
3.1 Orbene, l'applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie induce a rilevare che la valutazione effettuata dai giudici di merito risulta immune dalle dedotte censure.
Ed invero, non risulta controverso che C. ebbe a porsi alla guida del veicolo Tg. BD***V dopo aver bevuto del vino ed avere fatto consapevolmente uso di un farmaco a base di alcol. Pertanto, il dato relativo alla concentrazione alcolemica presente nell'organismo del prevenuto, come evidenziato dalle due prove effettuate, risulta certamente rilevante, al fine di verificare la sussistenza dell'elemento materiale del reato, discendente dalla oggettiva presenza di determinate percentuali di concentrazione alcolemica. Né le circostanze di fatto, come riferite dallo stesso deducente ed accertate in giudizio, date dal sinergico utilizzo di un preparato medicale a base alcolica, oltre alla ingestione di vino, valgono ad escludere l'elemento psicologico dei reato contravvenzionale in addebito. Come sopra si è considerato, invero, l'elemento psicologico del reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere integrato anche dalla colposa condotta, data dalla assunzione di bevande alcoliche in concomitanza con l'utilizzo di farmaci a base alcolica, prima di porsi alla guida di un autoveicolo.
3.2 Dei pari infondate risultano le ulteriori doglianze con le quali l'esponente assume che la Corte di Appello abbia illogicamente disatteso la teoria difensiva, basata sulla tesi scientifica della curva alcolemica, sulla scorta dei dati sintomatici riferiti dai verbalizzanti rispetto al momento in cui C. era stato sottoposto al controllo.
Ed invero, sul punto di interesse, deve osservarsi che la Corte territoriale ha sviluppato una valutazione del complessivo quadro sintomatologico presentato dall'imputato, riferito sia al momento del controllo stradale, sia al successivo momento in cui venne effettuato, circa due ore dopo, il prelievo ematico. Ebbene, l'analisi diacronica effettuata dalla Corte di merito risulta priva di manifesta illogicità. I giudici del gravame, infatti, hanno considerato che i sintomi della intossicazione alcolemica risultavano progressivamente attenuati. Sulla scorta di tale rilievo empirico, i giudici di appello hanno ritenuto che la concentrazione alcolemica fosse in fase discendente, al momento del prelievo; e che gli esiti dei test effettuati offrissero indicazioni significative, anche rispetto al superamento di limiti soglia di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, con riferimento al momento in cui C. era stato sottoposto al controllo stradale da parte dei Carabinieri.
3.3 A questo punto della trattazione deve allora osservarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 16.11.2012, mentre il termine di prescrizione pari ad anni cinque risulta spirato il 14.09.2013).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle richiamate valutazioni rese dai giudici del gravame, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella sentenza della Corte di Appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato, ma sono contenute, anzi, valutazioni di segno opposto.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.