Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l’aggressione altrui.
Non c'è legittima difesa nell’ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell’altro e quindi, indipendentemente dal fatto che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere della inevitabilità.
Corte di Cassazione
sez. V Penale, sentenza 25 febbraio – 12 giugno 2019, n. 26044
Presidente Vessichelli – Relatore Riccardi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza emessa il 13.09.2017 la Corte di Appello di Messina ha confermato l’affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Patti nei confronti di B.G.R. per il reato di lesioni personali gravi, aggravato dall’aver commesso il fatto con l’utilizzo di un’arma impropria, per aver colpito con un coltello a serramanico G.S.C. alla mano destra, provocandogli lesioni personali guaribili in giorni 61, condannando, ai fini civili, G. , in parziale riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, per le ferite da taglio riportate dal B. all’emitorace sinistro.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di B.G.R. , Avv. BM, deducendo quattro motivi di ricorso.
2.1. Vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità: deduce che i due imputati sono stati accusati di lesioni in danno reciproco, cagionate con un coltello; tuttavia, lamenta che la Corte abbia disatteso la versione del B. , che aveva riferito di avere subito tre coltellate al torace, e, solo quando il coltello è sfuggito di mano al G. , egli ha cercato di prenderlo, per sottrarlo al contendente; il G. si sarebbe dunque provocato le ferite nel tentativo di prendere il coltello per la lama, e la motivazione della Corte territoriale, secondo cui le lesioni non sarebbero compatibili con un mero atto di prensione, sarebbe contraddittoria e illogica. La tipologia delle ferite riportate dal G. alla mano destra conferma che egli ha afferrato il coltello dalla parte della lama, nel tentativo di riprendere il possesso del coltello.
2.2. Vizio di motivazione in relazione all’omessa considerazione del movente dello scontro tra i due: dalle prove assunte è emerso un forte risentimento del G. nei confronti del B. , che intratteneva una relazione extraconiugale con la moglie separata del G. , che giustificherebbe la premeditazione dell’aggressione perpetrata ai danni del B. .
2.3. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di G. e della teste C.I. : la Corte non avrebbe tenuto conto della evidente falsità della dichiarazione del G. e dell’inidoneità delle dichiarazioni della C. ad avvalorare la tesi del predetto, essendo affermazioni confuse e contraddittorie.
2.4. Vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all’invocata legittima difesa da parte del B. , che non avrebbe potuto immaginare che la richiesta di parlare da parte del G. potesse degenerare in una colluttazione, con uso di un coltello.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. I primi tre motivi, che meritano una valutazione congiunta, sono inammissibili, perché propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità delle dichiarazioni di B. , di G. , e della testimone C. .
Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che in seguito ad un diverbio, dapprima solo verbale, G. e B. addivenivano ad una colluttazione fisica, nel corso della quale il primo, estratto un coltello, colpiva il secondo al costato, provocandogli due ferite; caduti a terra, B. , recuperato il coltello che era scivolato dalle mani del contendente, sferrava un fendente, provocando lesioni alla mano destra del G. .
Al riguardo, premesso che il secondo motivo concernente l’omessa valutazione del movente non appare in alcun modo rilevante ai fini del sindacato di legittimità, essendo pacifica la colluttazione tra i due originari coimputati ed irrilevante, in tale sede, la causa del diverbio (peraltro, valutata dai giudici di merito), e che il terzo motivo è inammissibile, limitandosi a censurare le dichiarazioni del G. e della testimone C. , va osservato che la sentenza impugnata appare esente da vizi, avendo, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, escluso che le ferite riportate dal G. fossero ascrivibili al mero tentativo di impossessarsi nuovamente del coltello sfuggito di mano, prendendolo per la lama, in quanto le lesioni ai tendini flessori della mano destra non erano compatibili con un atto di prensione, bensì con un fendente inferto dal contendente.
Al riguardo, va ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che, tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961).
3. Il quarto motivo, concernente la legittima difesa, è infondato.
Il motivo con il quale l’odierno ricorrente aveva sostenuto l’esistenza di una legittima difesa, in quanto la situazione di pericolo determinatasi dopo il diverbio verbale sarebbe stata imprevedibile, è stato ritenuto infondato dalla Corte di Appello, mancando, nella fattispecie, la necessità di difesa, in quanto i soggetti avevano, espressamente o implicitamente, acconsentito ad offese reciproche.
Al riguardo, infatti, la configurabilità dell’esimente della legittima difesa deve escludersi nell’ipotesi in cui lo scontro tra due soggetti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida giacché, in tal caso, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell’altro e quindi, indipendentemente dal fatto che le intenzioni siano dichiarate o siano implicite al comportamento tenuto dai contendenti, nessuno di loro può invocare la necessità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non può avere il carattere della inevitabilità (Sez. 1, n. 365 del 24/09/1999, dep. 2000, Polichetti, Rv. 215137); l’uso della parola "necessità" nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all’art. 52 c.p., ha una portata perentoria che esclude, dal suo rigoroso orizzonte applicativo, qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo, ivi compreso quello in cui l’agente abbia contribuito ad innescare una sorta di duello o sfida contro il suo avversario o attuato una spedizione punitiva nei suoi confronti (Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, dep. 2012, El Farnouchi, Rv. 252352); sicché, non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861; Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 2013, Spano, Rv. 254697: "Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l’aggressione altrui").
Nella fattispecie, è stato accertato che l’alterco tra G. e B. , sebbene originato dal risentimento del primo per motivi legati alla relazione extraconiugale della ex moglie, è stato accettato dal B. , che, del resto, secondo la ricostruzione dei fatti accertata, oltre ad avere attivamente partecipato alla colluttazione, ha colpito l’avversario con il coltello, mentre questi si trovava sottoposto a lui all’esito dello scontro fisico; alla stregua di tale ricostruzione, dunque, non è stata ritenuta sussistente la scriminante invocata, essendo venuta meno la stessa ratio della causa di giustificazione, la "necessità" di difendersi.
4. Alla infondatezza del ricorso, che non ha precluso l’instaurazione del rapporto di impugnazione, consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione in data 08/11/2017. Il ricorso va, invece, rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli affetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.