Gli obblighi dei genitori che derivano dalla filiazione non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio: sussiste il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche in caso di genitori non sposati.
Corte di Cassazione
sez. VI Penale, sentenza 5 dicembre 2018 – 25 febbraio 2019, n. 8297
Presidente Petruzzellis – Relatore Capozzi
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dall’imputato G.N. avverso la sentenza emessa in data 24.3.2016 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta all’imputato riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, ed al quale è stata revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna in data 2.3.2009.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce:
2.1. Violazione dell’art. 2 c.p., commi 2 e 4, e art. 570 bis c.p.. Secondo il ricorrente, l’entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, alla data del 6.4.2018 ha comportato l’abrogazione delle norme - L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, e L. n. 54 del 2003, art. 3 - in forza delle quali lo stesso ricorrente è stato incriminato. La relativa condotta non può essere ricompresa nella fattispecie di cui all’art. 570 bis c.p., che fa riferimento alla qualità di coniuge. Pertanto, il nuovo quadro normativo esclude dalla tutela penale le vicende riconducibili a coppie di conviventi more uxorio ed ai loro figli - anche tenendo conto che l’estensione della qualità di coniuge ex art. 574 ter c.p., riguarda le coppie parti di un’unione civile.
2.2. Vizio cumulativo della motivazione e violazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p., in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena ed alla revoca delle precedente sospensione condizionale.
La Corte non ha tenuto conto della rideterminazione della pena inflitta con la sentenza passata in giudicato ad opera del Giudice dell’esecuzione con provvedimento del 5.1.2017, a seguito della quale il cumulo delle due pene non supera il limite dei due anni di reclusione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo proposto.
2. Il primo motivo è infondato.
3. Come stabilito da questa Corte il delitto previsto dall’art. 570 bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio (Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, n.m.; Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018, n.m.).
Invero, è stata affermata la perdurante validità dell’orientamento di legittimità alla stregua del quale si è ritenuto che, in tema di reati contro la famiglia, è configurabile il reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, anche in caso di omesso versamento, da parte di un genitore, dell’assegno periodico disposto dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio (Sez. 6, n. 14731 del 22/02/2018, S, Rv. 272805; Sez. 6, n. 12393 del 31/01/2018, P, Rv. 272518; Sez. 6, n. 25267 del 06/04/2017, S. Rv. 270030).
Ciò alla luce della interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dalla L. 20 maggio 2016, n. 76, e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha inserito l’art. 337 bis c.c., e, quindi, di una rilettura della L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2, tutt’ora in vigore, in base al quale le disposizioni introdotte da tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati e, pertanto, agli inadempimenti degli obblighi fissati dal tribunale dei minori nei loro confronti.
Tale assetto non risulta superato dalla novella introdotta con l’art. 570 bis c.p., in esecuzione della delega conferita con la L. n. 103 del 2017, di natura meramente compilativa che autorizzava la traslazione delle figure criminose già esistenti nel corpus del codice, senza contemplare alcuna modifica sostanziale delle stesse. Del resto, è stato osservato dalla richiamata sentenza n.18701/2018 che la esegesi letterale dell’art. 570 bis c.p., tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell’ambito del diritto civile (art. 337 bis c.c. e ss.). Sistema in cui gli obblighi dei genitori, nascendo dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio, in conformità, del resto, alla previsione dell’art. 30 Cost., comma 3.
In tale contesto, normativo attuale e di successione di disposizioni - secondo il condivisibile richiamato orientamento - si deve affermare che l’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell’applicazione dell’art. 570 bis c.p. - che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all’interno del codice penale - anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio.
4. Il secondo motivo è fondato in relazione alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena stabilita con la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Ravenna in data 2.3.2009 ed alla mancata concessione per la condanna di cui trattasi per il superamento del limite dei due anni previsto dall’art. 163 c.p..
Risulta, invero, essere stata omessa la considerazione del provvedimento del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Ravenna in data 8.5.2017 con il quale è stata rideterminata la pena inflitta dalla predetta sentenza (di anni uno e mesi dieci di reclusione oltre la multa), individuandola in quella di mesi dieci e gg. venti di reclusione oltre la multa, che pertanto fa rientrare il cumulo delle pene nel limite di anni due di reclusione fissato dall’art. 163 c.p., dovendosi - quindi rivalutare la questione in ordine al beneficio della pena sospesa, sia in relazione alla revoca di quella precedentemente concessa, che alla concessione per la condanna di cui trattasi.
5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’ appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.