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Filmare in casa altrui non è reato se .. (Cass. 27160/18)

13 giugno 2018, Cassazione penale

L'interferenza illecita prevista e sanzionata dalla legge è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.

La legge punisce le "interferenze illecite nella vita privata", definendo come tale, come vita privata, quella che si svolge nel domicilio o nelle sue appartenenze, così mostrando come la condotta punibile debba consistere nella ripresa visiva o sonora da parte di chi a tale vita privata, e quindi al domicilio ove essa si stia svolgendo, non sia lecitamente ammesso.

Non può commettere il delitto indicato chi si trovi lecitamente nell'abitazione all'interno della quale effettui una registrazione (di qualsivoglia azione si stia compiendo), perchè tale soggetto è divenuto parte di quella "vita privata".

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(ud. 02/05/2018) 13-06-2018, n. 27160

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -

Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -

Dott. CATENA Rossella - Consigliere -

Dott. SCARLINI Enrico V. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.F., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/10/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LOY MARIA FRANCESCA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Uditi i difensori:

l'avv. FN, per la parte civile, conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese di parte civile;

l'avv. MR, in sost. dell'avv. MF, per l'imputato, chiede l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo


1 - Con sentenza dell'11 ottobre 2017, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere per prescrizione nei confronti di C.F. per i delitti contestatigli ai capi A, B, C, D, F, G, H ed I (di violazione di domicilio, lesioni, molestie, violenza privata, detenzione d'arma, ed indebita ripresa audiovisiva), tutti consumati ai danni di P.S., con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, confermandone la responsabilità per il solo delitto ascritto al capo E, ai sensi dell'art. 605 c.p., per avere costretto la P. a restare all'interno della sua autovettura per circa tre ore, contro la sua volontà, delitto consumato (OMISSIS), rideterminando la pena in mesi otto di reclusione.

La Corte confermava le statuizioni civili fissate dal primo giudice in Euro 5.000, equitativamente liquidati.

Il compendio probatorio si fondava sulla ricostruzione dei fatti offerta dalla P. che, nonostante alcune ritrosie (di cui la Corte territoriale dava dettagliato conto) derivanti dal dover riferire fatti inerenti la breve relazione sentimentale avuta con l'imputato ed alcuni particolari intimi della stessa, aveva ribadito le proprie accuse, ricordando tutte le condotte tenute dal prevenuto e che concretavano i vari delitti al medesimo ascritti.

Le sue dichiarazioni avevano trovato adeguato riscontro, secondo la Corte territoriale, nelle evidenze della certificazione medica dell'(OMISSIS) e nella deposizione del fratello M., quanto all'episodio del (OMISSIS); convergevano in tale quadro d'accusa anche le deposizioni del teste L.P., il marito della P. (dal quale la stessa, nel periodo della relazione con l'imputato, era separata di fatto); non avevano invece alcuna pregnanza contraria le deposizioni dei testi d'accusa C.P. (sull'intenzione dell'imputato e della persona offesa di andare a vivere insieme) e Ca.Gi. (sulla presenza dell'imputato ad una parte dell'episodio dell'(OMISSIS)), non costituendo le stesse una smentita delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi d'accusa.

L'abusiva registrazione di un rapporto sessuale da parte dell'imputato configurava, secondo la Corte territoriale, il delitto contestato ai sensi dell'art. 615 bis c.p., posto che l'imputato aveva invitato la persona offesa nella sua abitazione ed aveva registrato un loro rapporto avendo già l'intenzione di utilizzare tale filmato per esercitare pressioni sulla stessa, al fine di farle riprendere la relazione.

2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico complesso motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione del quadro probatorio ed alla conseguente declaratoria di responsabilità dell'imputato per tutti i delitti al medesimo contestati (anche i delitti per i quali vi era stato il proscioglimento essendo stata, per questi, confermata la condanna a risarcire i danni causati alla costituita parte civile).

Sulla mancata acquisizione dei tabulati del telefono cellulare della P. e sul mancato dissequestro del computer dell'imputato, nulla la Corte aveva motivato.

La condanna era stata pronunciata in base alle sole dichiarazioni della persona offesa, che non erano state però sottoposte ad un adeguato vaglio di attendibilità.

Si richiamavano così i punti in cui la stessa era stata contraddetta da ulteriori emergenze.

Non si era poi considerato che non sussisteva la lamentata violazione del domicilio posto che era stato sfondato solo un vetro e non la porta d'entrata nell'abitazione, il delitto di lesioni non era procedibile perchè non era stata sporta querela, non vi erano state molestie perchè i contatti erano stati reciproci, non sussisteva il delitto di sequestro di persona perchè il teste Ca. aveva riferito di avere visto i due parlare in auto senza mostrare alcun dissidio, non vi erano elementi che consentissero di ritenere la responsabilità del prevenuto per gli ulteriori addebiti, non sussisteva l'interferenza illecita nella vita privata con la ripresa del rapporto sessuale in quanto non effettuata da persona estranea alla convivenza.

Motivi della decisione

1 - Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato C.F. è fondato nei soli limiti che si preciseranno e che attengono alla sussistenza della condotta contestata al medesimo al capo I, ai sensi dell'art. 615 bis c.p., e che comporta l'annullamento parziale della sentenza impugnata ai soli effetti civili posto che l'indicato reato è già stato dichiarato estinto per prescrizione, e che, nel ricorso, non ci si duole, in modo specifico, di tale formula di proscioglimento.

2 - Le argomentazioni complessivamente formulate nell'unico motivo di ricorso sono versate in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Le argomentazioni proposte tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato, infatti, la sussistenza di tutti gli addebiti mossi al prevenuto, sia quello non prescritto - il sequestro di persona consumato trattenendo contro la sua volontà la persona offesa sull'autovettura - sia le ulteriori condotte di cui si era dichiarata, ai fini penali, la prescrizione, posto che la medesima P. si era dimostrata attendibile, nei riferire i fatti di cui era stata vittima, avendo, le sue accuse, trovato numerosi, seppur parziali, riscontri (nella deposizioni di altri testimoni, nelle risultanze di certificazioni mediche), che ne attestavano la più generale credibilità (e la conseguente superfluità di ogni ulteriore approfondimento istruttorio).

Così che la reiterazione in questa sede delle doglianze già proposte al giudice di appello, ignorando le confutazioni già operate nella sentenza impugnata, costituisce un ulteriore motivo di inammissibilità delle stesse, derivante dalla loro aspecificità.

3 - L'argomentazione spesa in relazione al rilievo della condotta descritta al capo I è, invece, come si è detto, fondata.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato (da ultimo, Sez. 5, n. 22221 del 10/01/2017, Rv. 270236 ed ancor prima Sez. 5, n. 1766 del 28/11/2007, Radicella Chiaromonte, Rv. 239098).

Un orientamento, quello testè ricordato, che deve essere condiviso posto che la norma in questione, l'art. 615 bis c.p. - significativamente collocata nella sezione quarta (del titolo dodicesimo, del libro secondo del codice penale) che comprende i "delitti contro l'inviolabilità del domicilio" - punisce le "interferenze illecite nella vita privata", definendo come tale, come vita privata, quella che si svolge nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., e, quindi, nel domicilio o nelle sue appartenenze, così mostrando come la condotta punibile debba consistere nella ripresa visiva o sonora da parte di chi a tale vita privata, e quindi al domicilio ove essa si stia svolgendo, non sia lecitamente ammesso.

Ne discende che non può commettere il delitto indicato chi si trovi lecitamente nell'abitazione all'interno della quale effettui una registrazione (di qualsivoglia azione si stia compiendo), perchè tale soggetto è divenuto parte di quella "vita privata".

Nè possono trarsi diverse conclusioni, come ha fatto la Corte territoriale, nel caso in cui chi si trovi lecitamente nella privata dimora, vi abbia fatto ingresso (solo o anche) con l'intenzione di effettuare riprese, ancorchè non autorizzate, posto che, anche in tal caso, mancherebbe la volontà dell'avente diritto di escluderlo dalla sfera della propria riservatezza, così che la registrazione di quanto avviene non potrebbe costituire, di per sè, un'indebita condotta. E l'intenzione dell'agente rimarrebbe relegata nell'ambito dei moventi della condotta.

Nel caso di specie poi, il domicilio ove era avvenuta la registrazione era quello dell'imputato, in ordine al quale pertanto la persona offesa non aveva alcun diritto di escluderlo.

Nè si poteva affermare che quella particolare scena della vita privata fosse estranea all'imputato, facendone, invece, egli stesso parte. Nè può fondatamente ritenersi che la ripresa fosse indebita per il solo fatto che non fosse stata autorizzata dall'altro partecipe a quel particolare segmento della vita privata, poichè la norma, come si è detto, ricollega il disvalore, di rilievo penale, della registrazione alla violazione dell'intimità del domicilio e non alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso.

4 - Ne deriva la necessità di eliminare la parte del risarcimento del danno che può ritenersi conseguente alla ritenuta responsabilità del prevenuto per la condotta contestatagli al capo I, che questa Corte indica in Euro 500.

Segue la sola condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado che, in considerazione della parziale soccombenza, si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

La particolarità della vicenda impone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti penali; annulla senza rinvio agli effetti civili la sentenza impugnata quanto al capo I perchè il fatto non sussiste ed elimina la somma di Euro 500 dalla quantificazione del danno e rigetta il ricorso nel resto; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.200, oltre accessori di legge, in favore della parte civile P., da distrarsi in favore dell'erario.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2018