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Genitori litigano, ma l'affido resta condiviso (Cass. 1715/19)

23 gennaio 2019, Cassazione civile

I rapporti conflittuali tra i coniugi non sono ostativi alla condivisione dell'affidamento, non abbiano intaccato la volontà del figlio di mantenere rapporti più significativi con il padre.

La rilevazione di un comportamento inadempiente agli obblighi di mantenimento da parte del padre e la contestazione della madre sulle modalità di esercizio del diritto di visita possoo non essere decisivi ai fini della modifica del regime di affidamento, se il giudice ritiene che l'affidamento condiviso corriponda al preminente interesse del minore.

la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto rende irrilevante la successiva inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione

 

Cassazione civile

Sez. VI - 1, Ord., (ud. 18/09/2018) 23-01-2019, n. 1715

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.P., domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. PP;

- ricorrente -

nei confronti di S.M.S., domiciliata in Roma, presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. MSU,

- controricorrente -

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

S.M.S., come sopra rappresentata e difesa;

- ricorrente incidentale -

nei confronti di M.P.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 205/2016 della Corte di appello di Cagliari emessa il 18 aprile 2016 e depositata il 29 aprile 2016 R.G. n. 235/2015;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Bisogni Giacinto.

Svolgimento del processo

premesso che:

1. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 1558/2014, ha dichiarato la separazione dei coniugi M.P. e S.M.S.. Ha affidato in via esclusiva alla S. il figlio, M.G.D., nato l'(OMISSIS), e ha imposto, a carico del M., un assegno mensile pari a 200 Euro per il mantenimento della moglie e di 300 Euro per il mantenimento del figlio.

2. M.P. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari chiedendone la riforma quanto al rigetto della domanda di addebito, all'affido esclusivo del figlio, all'assegnazione alla S. della casa familiare, al diritto e all'ammontare dell'assegno di mantenimento disposto in favore della S..

3. La Corte territoriale ha ritenuto fondato l'appello solamente in relazione all'affido esclusivo del figlio alla madre, ritenendo che i rapporti conflittuali tra i coniugi, oltre a non essere ostativi alla condivisione dell'affidamento, non abbiano intaccato la volontà del figlio di mantenere rapporti più significativi con il padre.

4. La Corte di appello ha ritenuto infondate tutte le altre pretese concernenti le doglianze relative al rigetto della domanda di addebito della separazione a carico della moglie, alla assegnazione a favore di quest'ultima della casa coniugale, al contributo versato dal ricorrente alla S. a titolo di mantenimento. In particolare ha ritenuto inesistente il nesso causale tra la separazione e la relazione extraconiugale della S. intercorsa quando già il legame affettivo e la convivenza fra i coniugi era entrato irreversibilmente in crisi. La Corte di appello ha ribadito il diritto della S. a percepire l'assegno di mantenimento in considerazione dell'inesistenza di altri redditi da parte della beneficiaria.

5. Propone ricorso per cassazione il M. affidandosi ad un motivo di ricorso con il quale deduce la violazione degli artt. 143 - 151 c.c. e degli artt. 184 - 345 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta in primo grado non ha consentito un reale accertamento delle cause della crisi coniugale e della sua addebitabilità alla S.. Inoltre il ricorrente contesta il rilievo probatorio attribuito alle dichiarazioni da lui rese ai servizi sociali del Comune di (OMISSIS) e riversate in una relazione degli stessi servizi acquisita a un procedimento penale svolto a suo carico. Dichiarazioni con le quali il M. aveva fatto riferimento a una precedente grave crisi del rapporto intercorsa nel 2007 che aveva indotto i coniugi a discutere della separazione decidendo poi di continuare la loro convivenza se pure in un clima di persistente tensione.

6. Si difende con controricorso la S. e propone ricorso incidentale con il quale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 147, 148, 155, 155 bis e 155 ter c.c.. La ricorrente incidentale lamenta che sia stato stabilito l'affidamento condiviso del figlio nonostante il comportamento del padre che ha omesso per lunghi periodi di corrispondere qualsiasi contributo al mantenimento del figlio e ha esercitato in maniera discontinua e inadeguata il suo diritto di visita.

Motivi della decisione

CHE:

7. Il ricorso principale è inammissibile. Il ricorrente ripropone sostanzialmente la richiesta di una prova testimoniale non ammessa dalla Corte di appello perchè non riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni e perchè ritenuta irrilevante in quanto intesa a provare una relazione extra coniugale della S. in epoca precedente la rottura del rapporto ma non anche a smentire le dichiarazioni dello stesso M. circa la crisi che, già a partire dal 2007, aveva indotto i coniugi a discutere della separazione, senza che il successivo protrarsi della convivenza abbia consentito di superare il clima di tensione e di conflitto. La Corte ha pertanto ritenuto che la crisi del matrimonio sia piuttosto da addebitare a una incompatibilità caratteriale dei coniugi che nel tempo ha reso irreversibile la rottura del rapporto. La decisione della Corte distrettuale basata su una valutazione di merito non sindacabile in questo giudizio appare coerente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto rende irrilevante la successiva inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione (cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 16859 del 14 agosto 2015).

8. Il ricorso incidentale è anche esso inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi che ha portato la Corte di appello a disporre, riformando sul punto la sentenza di primo grado, l'affidamento condiviso del figlio dei coniugi M. e S.. La Corte distrettuale ha infatti ritenuto, sulla base delle osservazioni compiute dai servizi sociali, che l'affido condiviso corrisponde maggiormente all'esigenza del figlio di intrattenere una relazione significativa e paritaria con entrambi i genitori.

La rilevazione di un comportamento inadempiente agli obblighi di mantenimento da parte del padre e la contestazione della madre sulle modalità di esercizio del diritto di visita non sono stati ritenuti elementi rilevanti e decisivi ai fini della modifica del regime di affidamento che la Corte di appello ha adottato ritenendo l'affidamento condiviso tuttora corrispondente al preminente interesse del minore.

La Corte distrettuale ha operato un significativo richiamo della giurisprudenza di legittimità secondo cui alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass. civ. sez. 1 n. 16593 del 18 giugno 2008).

Il rapporto conflittuale fra i coniugi che si è espresso, secondo i giudici dell'appello, negativamente nei comportamenti del M., non può essere, di per sè solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 1777 dell'8 febbraio 2012). La possibilità di una successiva modifica del regime di affidamento, in funzione della tutela dell'interesse del figlio al miglior assetto del rapporto con i genitori, potrà essere stabilito, anche all'esito del procedimento presso il T.M. di Sassari cui la Corte di appello ha fatto riferimento, qualora si manifesti l'inidoneità da parte di uno o entrambi i genitori che renda impraticabile l'affido condiviso o giustifichi l'affidamento del minore al di fuori della sfera familiare.

9. Alla dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi consegue la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. La dichiarazione di soggezione all'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo il disposto del D.P.R. n. 151 del 2002, art. 13, può essere riferita al solo ricorrente principale stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente incidentale.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019