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Gestore di attrezzature sportive sempre responsabile degli incidenti? (Cass. 36010/18)

27 luglio 2018, Cassazione civile

Il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del 'neminem laedere', che nella qualità di custode delle stesse attrezzature e, come tale, civilmente responsabile dei danni provocati dalla cosa ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso, ad eccezione dell’ipotesi del caso fortuito.

Ai fini dell’esonero da responsabilità, l’esercente, deve dimostrare di aver gestito la cosa nelle condizioni di massima sicurezza, adottando ogni accorgimento idoneo ad evitare l’evento e di avere mantenuto le prescrizioni di sicurezza impartite alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che lo stesso ha l’obbligo di rispettare nel caso concreto.


CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. IV PENALE - SENTENZA 27 luglio 2018, n.36010

Pres. Fumu – est. Tornesi

1. Con sentenza del 09 giugno 2017 il Tribunale di Lecce confermava la pronuncia con la quale il giudice di pace di Ugento dichiarava Sc.Ma. responsabile del reato di cui all’art. 590, comma secondo, in danno di M.R. , e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto all’aggravante contestata, la condannava alla pena di Euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, in solido con il responsabile civile Sporting Club Ugento s.r.l. in persona del legale rappresentante.

1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, nel pomeriggio del giorno 06 agosto 2010, mentre Sc.Ma. era alla guida di un go - kart concessole in noleggio dallo Sporting Club Ugento s.r.l. avente ad oggetto l’attività ludico-sportiva di automobilismo, perdeva il controllo del veicolo sul tracciato di una pista privata a causa della velocità eccessiva tanto da effettuare una roto - traslazione e, poi, proseguiva la corsa ponendosi in direzione opposta al senso di marcia previsto; da ciò derivava la collisione frontale con il go - kart utilizzato dal minore M.R. , a seguito della quale quest’ultimo rimaneva ferito gravemente.

La Corte distrettuale riteneva addebitabile l’evento, oltre che al comportamento imprudente dell’imputata, anche al predetto responsabile civile a causa dell’omessa predisposizione delle cautele e delle misure di sicurezza idonee ad evitare proprio il verificarsi di incidenti come quello occorso in concreto.

2. Il legale rappresentante dello Sporting Club Ugento s.r.l., S.A. , nella qualità di responsabile civile, propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale.

Deduce che l’evento lesivo è ascrivibile in via esclusiva al comportamento illecito dell’imputata che è idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno.

2.1. Conclude chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata in risposta alle censure formulate nei motivi di appello, ed è manifestamente infondato.

2. Si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del 'neminem laedere', che nella qualità di custode delle stesse attrezzature e, come tale, civilmente responsabile dei danni provocati dalla cosa ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. rispetto alle quali egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso, ad eccezione dell’ipotesi del caso fortuito.

Ai fini dell’esonero da responsabilità, l’esercente, deve dimostrare di aver gestito la cosa nelle condizioni di massima sicurezza, adottando ogni accorgimento idoneo ad evitare l’evento e di avere mantenuto le prescrizioni di sicurezza impartite alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che lo stesso ha l’obbligo di rispettare nel caso concreto.

3. Nel caso in esame è incontestato che l’area '(omissis) ' di go kart, ubicata in (omissis) è gestita dalla Sporting Club Ugento s.r.l. in persona del legale rappresentante che, in quanto tale, riveste la posizione di garante e di custode in quanto esercita sulla stessa un effettivo potere di vigilanza e controllo.

Orbene, i giudici di merito hanno ampiamente comprovato che sulla pista non era presente alcun cartello concernente il regolamento di gara né alcuna segnalazione del senso di marcia e non era stato predisposto alcun sistema di protezione. Ed ancora, lungo il tracciato non era previsto alcun addetto a vigilare sull’andamento dei go-kart e a segnalare eventuali imminenti situazioni di pericolo.

Tali precauzioni erano tanto più necessarie in ragione della intrinseca natura pericolosa dell’attività esercitata.

Risulta, dunque, pienamente convincente la statuizione contenuta in sentenza, inerente alla condanna del responsabile civile, in solido con Sc.Ma. , in quanto la condotta illecita di quest’ultima non può certamente essere ritenersi come fatto estraneo avente decorso causale autonomo con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

4. Alla stregua di quanto sopra esposto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.