Inammissibile il ricorso alla scienza privata del giudice, ove l'attività autonoma del giudice non si limiti al riscontro di un fatto, ma comporti l'espressione di un giudizio fondato su specifiche competenze tecniche: è dovere del giudice disporre una nuova perizia, nel caso in cui sia necessario svolgere una indagine che presupponga particolari cognizione scientifiche, ove egli non condivida, intendendo discostarsene, le conclusioni cui sia pervenuto il precedente perito, essendo, in particolare, inibito al giudice di disattendere i risultati di una perizia sulla sola base della propria scienza personale, derivante da incerti e generici elementi non specialistici, essendo, invece, tenuto a risolvere i dubbi ed i punti critici mediante l'esame dell'ausiliario o la nomina di altro perito.
In virtù del principio del libero convincimento, attingibile da qualsiasi atto legittimamente acquisito al processo, il giudice del merito può trarre argomenti di convinzione dalla relazione del consulente tecnico di parte, così come può non condividerne le conclusioni, privilegiando quelle rassegnate dal perito d'ufficio, tuttavia, ove intenda privilegiare le seconde rispetto alla prime (ed il principio deve valere a fortiori ove esista solo una consulenza di parte che non venga recepita dall'organo giudicante) egli deve, in tal caso, provvedere alla esposizione sintetica delle ragioni che lo hanno indotto a non ritenere valido il parere del tecnico di parte.
Commette il reato di maltrattamenti in famiglia la condotta di chi, sistematicamente infligga, con atteggiamenti violenti ed umilianti, vessazioni in danno di altro individuo componente della famiglia del soggetto agente ovvero nei confronti di persona con lui convivente o comunque sottoposta alla di lui autorità o affidata alla sua cura, così da rendergli mortificante ed in generale insostenibile il regime di vita, anche nel caso in cui le condotte poste in essere non siano unilaterali ma siano reciproche.
Corte di Cassazione
sez. III Penale, sentenza 24 gennaio – 14 aprile 2020, n. 12026
Presidente Di Nicola – Relatore Gentili
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 1 marzo 2019, ha, quanto alla affermazione della penale responsabilità, confermato la sentenza emessa il precedente 23 marzo 2018 dal Tribunale di Aosta, con la quale era stata dichiarata la colpevolezza di M. c. m. G. in ordine ai reati a lui ascritti, e riferiti a due imputazioni, l'una di maltrattamenti in famiglia, aggravati ex art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. e l'altro di violenza sessuale, continuata ed aggravata ex art. 61, nn. 5 e 11-quinquies, cod. pen., in danno della moglie Ch. Em. e lo stesso, esclusa in relazione ad ambedue le imputazioni la aggravante ex art. 61, n. 11-quinquies cod. pen., era stato condannato alla pena di anni 10 di reclusione.
La Corte ha, invece, riformato la sentenza impugnata, quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, in particolare con riferimento agli aumenti per la ritenuta continuazione fra i reati contestati ed ha, pertanto, rideterminato la pena irrogata in anni 8 e mesi 6 di reclusione.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, il quale ha, in primo luogo, lamentato la stringatezza della motivazione della sentenza della Corte di merito che, a fronte della complessità dell'atto di appello, avrebbe, in modo frettoloso e generico, liquidato l'impugnazione proposta.
Più nello specifico il ricorrente ha lamentato la illegittimità della sentenza impugnata con riferimento sia alla violazione di legge, nella specie dell'art. 609-bis cod. pen, sia alla carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta violenza sessuale.
In particolare la difesa del prevenuto ha contestato la valutazione in ordine alla attendibilità della persona offesa, la quale si sarebbe determinata a denunziare il marito dopo molti anni di sofferti patimenti, senza considerare che la stessa, la quale sarebbe stata tradita dal marito in maniera particolarmente dolorosa per lei, avrebbe avuto dei gravi motivi di rancore nei confronti di questo - come evidenziato sia da una serie di messaggio telefonici che la stessa gli avrebbe inviato sia dal fatto che la medesima, procuratasi artificiosamente una ricetta medica a nome del marito, il quale è un militare dell'Arma dei Carabinieri, recante la prescrizione di un medicinale psichiatrico, la avrebbe mostrata all'ufficiale comandante il reparto ove il marito prestava servizio, onde porlo in cattiva luce agli occhi di questo - tali da portarla alla presentazione di una denuncia calunniosa.
Ma, osserva ancora la difesa dell'imputato, le stesse dichiarazioni rese dalla parte offesa in relazione alle patite violenze sessuali, le quali si sarebbero verificate nel corso delle estati del 2016 e del 2017, sono incerte e poco credibili nel loro contenuto, cosa questa di cui i giudici del merito, sebbene ciò avesse formato oggetto di impugnazione in sede di appello, non hanno tenuto il debito conto ai fini della valutazione della attendibilità della donna.
La difesa del ricorrente, sempre con riferimento agli episodi di violenza sessuale, che si sarebbero verificati nottetempo, ed alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., ha osservato che appare inattendibile il racconto della persona offesa, la quale riferisce di non avere nell'immediatezza avvertito il fatto che il marito le stesse usando violenza sessuale in quanto la stessa in quel periodo assumeva un farmaco che le induceva un sonno profondo.
Viene contestata la sentenza sia in relazione al fatto che in ordine alla circostanza della assunzione del farmaco ed a quella inerente la quantità con cui esso era assunto dalla persona offesa non vi sono elementi probatori sicuri; sul punto, infatti, la sentenza impugnata ha contestato le risultanze della consulenza di parte difensiva, in base alle quali non sarebbe stata possibile una sedazione della donna così profonda da non farle avvertire la violenza in atto a suo danno, in quanto essa è stata redatta da un medico non specializzato in malattie nervose, opponendo, rileva la difesa dell'imputato, a tale affermazioni non degli elementi derivanti da cognizioni più specialistiche ma dalla lettura operata dagli stessi componenti della Corte del foglietto illustrativo del medicinale che la persona offesa avrebbe assunto.
La difesa del ricorrente ha quindi rilevato che la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla esistenza di riscontri sia obbiettivi che testimoniali a quanto riferito dalla persona offesa; tale affermazione sarebbe errata in quanto di tali riscontri alcuni, in particolare quelli ricavabili dalle dichiarazioni di Ma. Ca., figlio di primo letto della persona offesa, oltre ad essere estremamente risalenti nel tempo, posto che il Ca. da molti anni non convive più con la madre e l'odierno ricorrente, avrebbero tutti ad oggetto gli episodi di violenza domestica e non di abuso sessuale.
Quanto alle dichiarazioni della figlia della coppia, Ma., questa non riferisce di avere assistito ad alcun episodio di violenza sessuale commesso dal padre, ma riferisce di un clima domestico estremamente conflittuale, in cui le condotte di percosse fra i due coniugi erano reciproche.
Ad avviso del ricorrente non vi sono, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, altri elementi di riscontro di quanto riferito dalla persona offesa quanto agli episodi di violenza sessuale.
La difesa del ricorrente ha altresì lamentato, quanto alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., il fatto che mentre in sede di capo di imputazione l'approfittamento della minorata difesa della vittima era stato ricondotto al semplice fatto che la moglie fosse addormentata, in sentenza è stata valorizzata la circostanza che questa avesse assunto i farmaci ipnotizzanti che avrebbero reso il sonno più profondo; in tale modo sarebbe stata violato il principio di corrispondenza fra contestazione e sentenza; d'altra parte la sentenza sarebbe altresì illogica in quanto l'uso dei farmaci in occasione dei contestati reati e la loro efficacia non sono stati affatto dimostrati.
Il ricorrente ha anche contestato, sempre sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, anche la parte di sentenza relativa all'affermazione della sua responsabilità quanto al reato di maltrattamenti in famiglia.
Anche in relazione a tale reato il ricorrente ha contestato il fatto che la Corte abbia dato ampio credito alla versione fornita dalla parte offesa, sebbene la stessa non abbia trovato, diversamente da quanto da quella ritenuto, alcun riscontro né documentale (certificazioni mediche) né testimoniale.
Ancora la difesa del ricorrente ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base di una motivazione, legata alla mancata resipiscenza dell'imputato, manifestamente illogica in quanto il professarsi innocente e respingere l'addebito è un diritto dell'imputato e da esso non è possibile fare scaturire conseguenze pregiudizievoli per lo stesso.
Infine è stata contestata l'applicazione dei criteri di determinazione della pena in particolare con riferimento agli aumenti di pena ex art. 81 cpv cod. pen. e con riguardo alla possibile doppia valutazione, sia riguardante la violenza sessuale che i maltrattamenti, degli episodi integranti la violazione dell'art. 609-bis cod. pen.
In data 7 gennaio 2010 la difesa dell'imputato ha depositato una memoria, intestata "Motivi nuovi", con la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi aventi ad oggetto la condanna relativa alla violenza sessuale ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Uno dei difensori del prevenuto, l'avv. C, ha successivamente indirizzato a questa Corte istanza di differimento della trattazione del presente giudizio, motivata sulla base di un suo preesistente impegno professionale di fronte ad altro Ufficio giudiziario, il che gli ha reso impossibile essere oggi qui presente per lo svolgimento della attività di difesa del Mu..
Considerato in diritto
Il ricorso, essendo risultato fondato nei limiti di cui in motivazione, deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
Logica impone che sia prioritariamente scrutinata la istanza di differimento della celebrazione del processo formulata da uno dei difensori del ricorrente, stante la presenza di un altro, concomitante, impegno professionale che gli ha impedito di essere oggi presente.
L'istanza, senza che sia necessario valutarne nel merito la tempestività e fondatezza della ragioni poste a suo sostegno, non può essere accolta.
Come, infatti, è già stato rilevato da questa Corte, allorché l'imputato, o, comunque, la parte del processo, risulta essere assistito da due difensori, l'allegazione di un impedimento a comparire di fronte all'organo giudicante da parte di uno di costoro non giustifica la sospensione o il rinvio del dibattimento, essendo, comunque, assicurata la difesa tecnica del prevenuto tramite la disponibilità dell'altro difensore (Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 marzo 2013, n. 10064), né una tale soluzione, espressamente normativizzata per ciò che attiene alla udienza preliminare dall'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. ma da ritenersi applicabile anche alle ipotesi di giudizio dibattimentale per effetto del richiamo alla disposizione ultima citata contenuto nell'art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen., ritenendosene la piena compatibilità anche con tale tipologia di fase processuale, presenta problemi di coerenza con la tutela, assicurata a livello costituzionale dall'art. 24 della Costituzione, del diritto di difesa, posto che, in un'ottica di ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi, tutti egualmente rilevanti sotto il profilo del loro rango costituzionale, del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo, presidiata dall'art. 111 della Costituzione, la presenza del restante difensore assicura un'adeguata tutela dell'interesse particolare della parte processuale a godere di una difesa tecnica, senza alcun pregiudizio per il generale interesse alla tempestiva celebrazione dei processi (in tale senso, di recente: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 luglio 2017, n. 37422).
Considerato che nel caso ora in questione la istanza di differimento è stata formulata dal solo avv. C ed essa ha ad oggetto l'allegazione di un impedimento che riguarda solo costui, mentre il Mu. risulta essere difeso oltre che dal predetto professionista (il quale ha, peraltro, anche nominato un proprio sostituto processuale, designato in persona dell'avv.ssa Mo., circostanza anch'essa ostativa all'accoglimento dell'istanza di differimento, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.) anche dall'avv.ssa Ma. Ca. Gi., del foro di Milano, la stessa deve essere, alla luce dei principi dianzi esposti, disattesa.
Tanto premesso, passando all'esame delle censure formulate da parte ricorrente, si ritiene, sotto il profilo della opportunità argomentativa, di dover precedere partendo dalle censure aventi ad oggetto la impugnazione della affermazione della penale responsabilità del Mu. in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia.
Sul punto le doglianze del prevenuto hanno ad oggetto esclusivamente un preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata, da cui non emergerebbero elementi idonei a comprovare la sussistenza del reato contestato.
La censura non ha pregio.
E', infatti, lo stesso ricorrente che osserva come la teste Mu. Ma., figlia dell'imputato e della persona offesa, abbia dichiarato di avere riscontrato negli anni la presenza di comportamenti aspramente aggressivi fra i due genitori, tanto da avere rilevato sia atteggiamenti fra i due reciprocamente violenti anche dal punto di vista fisico sia la presenza sulle braccia della madre di lividi; la stessa ha altresì aggiunto che il padre era, nei confronti della madre e nei confronti di lei stessa "ossessivo sulle faccende domestiche".
Tali elementi, uniti anche alle convergenti dichiarazioni del figlio della persona offesa, Ca. Ma., il quale oltre a riferire di avere assistito personalmente ad episodi di vilipendio da parte dell'imputato e di violenza da parte di quello verso la madre, ha confermato il fatto che la madre gli aveva rivelato l'esistenza di ulteriori condotte violente e vessatorie tenute dall'imputato nei suoi confronti ed ai riscontri documentali forniti da talune certificazioni mediche rilasciate alla Ch. e da lei ricondotte a lesioni infertele dal prevenuto, implementano quel quadro - già, peraltro, tracciato da quanto riferito sul punto dalla stessa Ch. - di sistematica prevaricazione, fisica e morale, in cui si sostanzia il reato di maltrattamenti in famiglia.
Né vale osservare che, secondo quanto riportato dalla teste Mu. Ma., le condotte sarebbero state caratterizzate, almeno in parte, dalla reciprocità; si tratta, infatti, di rilievo non significativo ai fini della riscontrabilità o meno della rilevanza penale della condotta.
Osserva, infatti, il Collegio, pur consapevole della esistenza di un assai recente indirizzo giurisprudenziale diversamente orientato (cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 31 gennaio 2019, n. 4935, secondo la quale: integra gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, a un'altra persona, che ne rimane succube, imponendole un regime di vita persecutorio e umiliante, che non ricorre qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti), che sia ragioni sistematiche che ragioni interpretative inducono a ritenere, senza pertanto dover qui esaminare il tema della intensità e gravità dei rispettivi comportamenti, che la condotta di chi, sistematicamente infligga, con atteggiamenti violenti ed umilianti, vessazioni in danno di altro individuo componente della famiglia del soggetto agente ovvero nei confronti di persona con lui convivente o comunque sottoposta alla di lui autorità o affidata alla sua cura, così da rendergli mortificante ed in generale insostenibile il regime di vita, sia tale da costituire reato anche nel caso in cui le condotte poste in essere non siano unilaterali ma siano reciproche.
Un argomento in tal senso di carattere sistematico deriva dal fatto che, laddove il legislatore penale ha ritenuto di applicare un regime di "compensazione" fra condotte in linea astratta penalmente rilevanti ove rivolte reciprocamente - in applicazione del principio, derivato dalla giuscivilistica matrimoniale di Papiniano, e poi transitato sempre nel medesimo ambito materiale nella canonistica e quindi generalizzato nel diritto comune, secondo il quale paria delicta mutua pensatione dissolvuntur (cfr.: Dig. XXIV, 3, 39), ovvero, come altrimenti successivamente detto, si et stipulator et promissor dolo eorum impeditus fuerit, neutri praetor succurrere debebit, ab utraque parte dolo compensando (secondo la lezione del Domat, Le leggi civili nel loro ordine naturale, Lib. II, Tit. X) - ciò ha fatto in termini espressi, costituendo una tale ipotesi una deroga alla regola generale, secondo la quale il diritto penale non consente in linea di principio il ricorso a forme di sostanziale autotutela tramite compensazione.
In tal senso - infatti, non potendosi far rientrare, se non in termini molto ampi, in tale categoria né la disciplina sulla legittima difesa né quella dettata dall'art. 393-bis cod. pen. in tema di reazione legittima del privato agli atti arbitrari commessi dal rappresentante della Pubblica amministrazione, atteso che in tali ipotesi non vi è una valutazione di reciproca irrilevanza penale delle condotte poste in essere ma solo di quella di "reazione" - si veda, invece, la eccezionale disciplina che era contenuta nell'art. 599, comma 1, cod. pen., secondo la quale, anteriormente alla avvenuta depenalizzazione del reato di ingiurie, era in facoltà del giudice, in caso di reciproche offese all'onore o al decoro di altra persona presente o comunque nei casi indicati dall'art. 594 cod, pen., dichiarare la non punibilità del fatto, anche di colui che aveva per primo infranto il precetto indicato (cfr. Corte di cassazione, Sezione V penale, 17 febbraio 2014, n.7401) ove le offese fossero state reciproche.
La natura eccezione della disposizione fa ritenere che la applicazione di un analogo principio - il quale prevedeva, peraltro, solo una facoltà del giudice, da applicare a seguito di prudente apprezzamento della specifica fattispecie sottoposta al suo esame, e aveva come effetto la sola non punibilità della condotta e non la sua totale irrilevanza penale - non possa prescindere, per essere anche altrove applicata, da una espressa disposizione normativa che lo preveda.
Disposizione che, primo visu, non è riscontrabile in materia di maltrattamenti in famiglia.
Né appare giustificato ritenere, come parrebbe affermarsi nella citata sentenza n. 4935 del 2019, che, essendo il reato integrato non in presenza di fatti che mettano in pericolo solo la incolumità personale, la libertà o l'onore dei componenti della famiglia (ovvero degli altri soggetti tutelati dalla disposizione precettiva), ed essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, di cui la parte offesa diventi succube, una siffatta condizione di soggezione non sarebbe ravvisabile ove le condotte fossero reciproche, non potendo in tale modo dirsi che vi è un soggetto che maltratta ed uno che è maltrattato né che l'agire dell'uno sia teso - anche dal punto di vista soggettivo - ad imporre all'altro un regime di vita persecutorio ed umiliante.
La aporia logica insita in una tale ragionamento consiste nel fatto che, a volerlo seguire, si finirebbe sia con l'escludere la tutela penale del generale interesse pubblico - pur riconosciuto sussistente nella citata sentenza di questa Corte n. 4935 del 2019 quale autonomo bene tutelato dalla disciplina in questione - alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti agiti all'interno di essa, e ciò, paradossalmente, proprio laddove siffatto interesse fosse maggiormente leso non da uno solo ma da più soggetti fra quelli partecipanti al consorzio familiare - consorzio, attesa la sua fondamentale funzione, definito, non casualmente principium urbis et quasi seminarium rei publicae (Ciceronis de officiis, I, 54) - i cui diritti sono riconosciuti a livello costituzionale ai sensi dell'art. 29 della Costituzione, sia col far discendere la rilevanza penale di una condotta vessatoria e violenta endofamiliare dal solo fatto che la stessa sia rivolta o meno in danno di soggetto che si opponga ad essa usando analoghi mezzi di quelli indirizzati a suo danno, quasi che la possibilità di tenere un atteggiamento reattivo escluda in radice la natura persecutoria ed umiliante del regime di vita ex adverso imposto.
Con riferimento, pertanto, alla affermazione della penale responsabilità del Mu. in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, non potendo sostenersi esistere alcun dubbio in relazione alla valenza maltrattante delle molteplici condotte attribuite all'imputato, la sentenza impugnata è risultata esente dai vizi ad essa attribuita e, pertanto, sul punto il ricorso deve essere rigettato.
Fondato è, viceversa, il motivo di impugnazione avente ad oggetto la motivazione della sentenza impugnata in relazione al punto in cui si è affermata la penale responsabilità dell'imputato riguardo al reato di violenza sessuale, aggravata, in quanto lo stesso avrebbe compiuto atti sessuali a carico della donna, in assenza del suo consenso, che la stessa non sarebbe stata in condizione comunque di esprimere in quanto profondamente assopita a causa della sedazione in lei indotta dalla assunzione, ad uso terapeutico, di taluni medicinali narcolettici.
Si osserva, infatti che - a fronte del rilievo, formulato in sede di gravame dalla difesa del Mu. onde dimostrare che, diversamente da quanto sostenuto dalla persona offesa, si sarebbe trattato di episodi verificatisi con il consenso della Ch., secondo il quale non era attendibile la versione della persona offesa, la quale, onde negare la sussistenza di qualsivoglia suo consenso alle congiunzioni carnali con l'imputato che costituiscono la condotta relativa al reato di violenza sessuale contestato a questo, ha affermato che il marito in tali occasioni profittava della sua condizione di alterazione dello stato di coscienza e di sedazione derivanti appunto dalla assunzione di farmaci sonniferi - la Corte territoriale ha ritenuto che fossero inconferenti i rilievi riportati dal consulente di parte della difesa del prevenuto, volti a dimostrare che anche la assunzione dei farmaci in questione, la cui denominazione commerciale ed il principio attivo sono concordemente indicati sia dal consulente in questione che nella sentenza impugnata, non avrebbe potuto determinare uno stato di incoscienza talmente profondo da consentire, nella inconsapevolezza della donna, il perpetrarsi degli episodi di violenza sessuale da quella subiti secondo le modalità dalla medesima descritti.
Ritiene al riguardo il Collegio che la Corte territoriale ha opposto ai rilievi del citato consulente tecnico della difesa del prevenuto argomenti non idonei a svilire il giudizio tecnico da questo espresso.
La Corte territoriale, infatti, ha opposto il dato, in sé privo di significato, che il predetto consulente sia uno specialista in medicina del lavoro e delle assicurazioni e non uno specialista in psicologia o psichiatria.
Il rilievo infatti, oltre ad essere sviluppato dalla Corte in termini non convincenti, posto che, semmai, ove si fosse voluto individuare una specialità medica che avrebbe potuto attribuire una peculiare attitudine scientifica in tema di valutazioni della idoneità di un farmaco ad incidere sullo stato di coscienza del soggetto che lo abbia assunto e sulla intensità di tali effetti, la scelta più corretta, oltre a quella relativa ad un medico legale e, come il consulente del Mu., delle assicurazioni, sarebbe stata quella di indicare un farmacologo e non uno psicologo od uno psichiatra atteso che non è compito di costoro occuparsi specificamente degli effetti che le sostanze chimiche contenute nei medicinali hanno su chi li assume, è anche formulato in termini apodittici, posto che la Corte subalpina non ha svolto alcuna ragionata censura al contenuto delle conclusioni raggiunte dal consulente della difesa, limitandosi a dubitare, per i motivi sopra esposti, della congruità della sua qualificazione professionale e della sua competenza tecnica.
La Corte torinese è, quindi, autonomamente giunta alla affermazione che i medicinali assunti dalla persona offesa hanno effetti ipnotici e sedativi, si da avere determinato nella Ch. uno "stato di sonno ben più profondo rispetto a quello di chi non assume alcun farmaco di tale genere, consentendo (...) all'imputato di perpetrare le pratiche sessuali (sic) di cui all'imputazione approfittando dello stato di semi-incoscienza della moglie", la quale, ciononostante, aveva mantenuto memoria delle violenze subite tanto da riferirne successivamente con dovizia di particolari.
Il dato che priva di effettivo significato siffatte affermazioni, rivelandone la manifesta illogicità, è offerto dalla circostanza che non soltanto la Corte di merito non ha dimostrato affatto di conoscere il dosaggio con il quale i medicinali in questione erano assunti dalla donna, dato evidentemente fondamentale ai fini della valutazione degli effetti che tali medicinali possono cagionare, ma ha anche espressamente desunto la sostanza di tali effetti, con valutazione del tutto autoreferenziale, sulla base delle semplice lettura fatta dal giudice di primo grado del foglietto illustrativo, privatamente reperito sulla rete internet, che correda le singole confezioni con cui vengono messi in commercio i medicinali in questione.
Tale indicazione, oltre a fondarsi inammissibilmente sulla scienza privata del giudice, il quale ha reperito di propria iniziativa gli elementi di giudizio e li ha valutati - pur trattandosi di elementi esulanti sia dalla scienza giuridica sia dall'immediato apprezzamento di un fatto naturale - sulla base di suoi personali criteri di giudizio (sulla illegittimità del ricorso alla scienza privata in sede giudiziaria ove l'attività autonoma del giudice non si limiti al riscontro di un fatto, ma comporti l'espressione di un giudizio fondato su specifiche competenze tecniche, cfr. : Corte di cassazione, Sezione IV penale, 6 dicembre 2017, n. 54795; idem Sezione VI penale, 5 luglio 2010, n.25383), è altresì viziata, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, in quanto è dovere del giudice disporre una nuova perizia, nel caso in cui sia necessario svolgere una indagine che presupponga particolari cognizione scientifiche, ove egli non condivida, intendendo discostarsene, le conclusioni cui sia pervenuto il precedente perito (Corte di cassazione, Sezione I penale, 25 giugno 1985, n. 6381; nel senso della necessità della perizia anche laddove vi sia contrasto fra il contenuto di due consulenze di parte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 aprile 1995, n. 3633), essendo, in particolare, inibito al giudice di disattendere i risultati di una perizia sulla sola base della propria scienza personale, derivante (proprio come in questo caso) da incerti e generici elementi non specialistici, essendo, invece, tenuto a risolvere i dubbi ed i punti critici mediante l'esame dell'ausiliario o la nomina di altro perito (Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 marzo 2015, n. 9358).
D'altra parte è altrettanto costante l'affermazione di questa Corte, secondo la quale sebbene, in virtù del principio del libero convincimento, attingibile da qualsiasi atto legittimamente acquisito al processo, il giudice del merito può trarre argomenti di convinzione dalla relazione del consulente tecnico di parte, così come può non condividerne le conclusioni, privilegiando quelle rassegnate dal perito d'ufficio, tuttavia, ove intenda privilegiare le seconde rispetto alla prime (ed il principio deve valere a fortiori ove esista solo una consulenza di parte che non venga recepita dall'organo giudicante) egli deve, in tal caso, provvedere alla esposizione sintetica delle ragioni che lo hanno indotto a non ritenere valido il parere del tecnico di parte (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 marzo 2018, n. 13997; idem Sezione V penale, 25 febbraio 2015, n. 8527).
Principio che non può ritenersi rispettato, come già dianzi rilevato, ove siffatta esposizione di fondi su dati non specifici, quali quelli desumibili esclusivamente dal foglietto illustrativo delle caratteristiche del medicinale nell'occasione usato, e malcerti, in quanto neppure supportati da elementi di giudizio fondamentali quali la quantità di principio attivo assunto dal paziente in questione.
La sentenza impugnata che ha, invece, fondato, nella sostanziale assenza di ulteriori elementi di riscontro a quanto riferito sul punto dalla persona offesa, in buona parte la valutazione della responsabilità del Mu. in ordine alla imputazione di violenza sessuale sulla confutazione delle risultanze cui era pervenuto il consulente di parte, operata sulla base di argomentazioni del tutto scisse dai principi sopra esposti, deve essere, pertanto, annullata in relazione al punto ora controverso, rimanendo assorbiti sia i motivi di impugnazione concernenti la possibilità o meno di riconoscere in favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche, la cui valutazione risulta essere stata rimessa in giuoco dall'accoglimento del ricorso concernente la ritenuta inadeguatezza della motivazione sulla penale responsabilità dell'imputato per uno, peraltro il più grave, dei reati a lui contestati, sia, ovviamente, sul trattamento sanzionatorio.
Alla definitività della pronunzia riguardante, invece, la affermazione della penale responsabilità del Mu. in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia, segue, risultando essere il prevenuto dipendente della Amministrazione della Difesa in qualità di appartenente all'Arma dei carabinieri, la comunicazione, ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., a detta Amministrazione del dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di violenza sessuale di cui al capo 2) della rubrica e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, anche per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile la parte della sentenza impugnata relativa al reato di maltrattamenti in famiglia di cui al capo 1) della rubrica.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente dispositivo sia trasmessa alla Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 154-ter delle disposizioni di attuazione al cod. proc. pen.