Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Gravità indiziaria e oltre ogni ragionevole dubbio: differenze (Cass. 10995/20).

1 aprile 2020, Cassazione penale

Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando la decisione di rigetto del G.i.p., deve escludersi la sussistenza dell’onere della c.d. motivazione rafforzata m ma il percorso motivazionale rappresentato deve confrontarsi, superandole, con le ragioni che hanno giustificato il diverso convincimento con una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata.

In sede cautelare il canone valutativo è costituito dalla gravità indiziaria, mentre in sede di giudizio è quello della certezza processuale della responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

 In sede cautelare, la capacità rappresentativa del compendio indiziario deve si corrispondere a quella che, in sede di giudizio, risulta idonea a suffragare la prova della colpevolezza, ma se ne differenzia ontologicamente sotto il profilo della provvisorietà e della proiezione dinamica: l’oggetto della delibazione cautelare è peraltro diverso, in quanto preordinato ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell’indagato, rispetto a quello di merito, orientato invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato.

Il giudizio cautelare si risolve nell’individuazione di una piattaforma indiziaria di cui si riveli la prospettica idoneità rappresentativa, ciò che non può dirsi coincidente con la formulazione di un giudizio oltre ogni ragionevole dubbio, tale da corroborare la certezza della colpevolezza.

L’onere della motivazione rafforzata è primariamente collegato al canone valutativo richiesto per giungere all’affermazione della colpevolezza in termini di certezza.


CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. V PENALE - SENTENZA 1 aprile 2020, n.10995 - Pres. Pezzullo – est. Tudino


Ritenuto in fatto

 1. Con l’ordinanza impugnata del 24 settembre 2019, il Tribunale de l’Aquila ha, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara, applicato a D.M.L. la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari in ordine ai fatti di bancarotta, limitatamente al capo 1), usura e intestazione fittizia di beni, rigettando invece il gravame quanto all’imputazione provvisoria sub 2) ed alla posizione di C.G. .

Ha, altresì, disposto il sequestro preventivo delle quote societarie di Mariotti s.r.l., M.L.P. s.r.l. e Dongas s.r.l..

Diversamente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, il Tribunale distrettuale ha ritenuto come plurimi elementi indiziari fondassero una adeguata prognosi di colpevolezza a carico di D.M.L. , tanto in riferimento al reato di usura in danno di R.A. , che della dolosa causazione del fallimento di (omissis) s.r.l. e dell’attribuzione fittizia dei beni della fallita ad altre società; condotta provvisoriamente rubricata ex art. 512-bis c.p..

2. Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame de l’Aquila ha proposto ricorso per cassazione, con distinti atti, D.M.L. .

2.1 Con il ricorso, a firma dell’Avv. AT, si articolano due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria dei reati contestati.

Richiamato il tenore argomentativo dell’ordinanza reiettiva del Gip che, in riferimento ai fatti di bancarotta, aveva escluso elementi conducenti dell’amministrazione di fatto dell’indagato, censura il ricorrente la diversa valutazione svolta dal Tribunale, fondata in via presuntiva su dichiarazioni non circostanziate e sull’interpretazione di una telefonata intercorsa con C.G. ; elementi ritenuti, invece, inidonei dallo stesso Tribunale in riferimento al capo 2). Deduce analoghe censure in relazione al capo 3), in assenza di adeguata specificazione delle condotte presupposte, ed al capo 4), rispetto al quale consta l’incasso di soli due assegni.

2.1.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alle esigenze cautelari, avendo sul punto il Tribunale sottovalutato il dato cronologico, trattandosi di condotte risalenti agli anni 2011-2014 e non rilevando, invece, la data del fallimento, risultando, altresì, violato sul punto l’obbligo di motivazione degli specifici indicatori di pericolosità in termini di attualità e concretezza.

2.2 Con il ricorso, a firma dell’Avv. G.I., si articolano quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in esito ad overturning.

Richiamando i principi enunciati da questa Corte in riferimento all’obbligo di motivazione nei casi di progressione processuale sfavorevole, il ricorrente evidenzia come l’ordinanza impugnata non abbia sostenuto la tesi avversa con adeguata persuasività, contrapponendo alle argomentate valutazioni del Giudice per le indagini preliminari elementi indiziari frammentari o generici, inidonei a sostenere il ruolo gestorio ipotizzato a carico del D.M. .

2.2.2. Il secondo motivo prospetta violazione della norma integratrice del precetto di cui all’art. 2693 c.c., in riferimento al ruolo di amministratore di fatto.

2.2.3. Il terzo motivo deduce mancanza o illogicità manifesta della motivazione in riferimento al reato sub 3), in assenza della specificazione di condotte ascrivibili al ricorrente, del tutto sguarnite di sostegno probatorio, e dell’intrinseca contraddittorietà tra il ruolo di amministratore di fatto, assegnato al D.M. , e l’interesse di questi a fittizie intestazioni societarie.

2.2.4. Con il quarto motivo, si censura violazione di legge e vizio della motivazione riguardo le esigenze cautelari, in termini sostanzialmente sovrapponibili al secondo motivo del ricorso proposto dall’Avv. T., con specifiche argomentazioni mirate all’evidenziazione degli attuali rapporti del ricorrente con la società Felu s.r.l., affatto coinvolta in operazioni analoghe a quelle contestate.

3. Con motivi nuovi depositati in cancelleria il 6 dicembre 2019, l’Avv. T. articola cinque ulteriori censure.

3.1. La prima, esplicitamente formulata ad integrazione del primo e del secondo motivo ed articolata in più punti, deduce: a) il travisamento delle risultanze probatorie, analiticamente evidenziate, relativamente alla ricostruzione del ruolo gestorio del D.M. ed alle condotte ritenute distrattive o dissipative; b) l’inadeguatezza degli elementi indiziari invece valorizzati; c) lo specifico profilo di illogicità della motivazione nella parte in cui sostiene la dimostrazione dell’amministrazione di fatto dal conferimento di procura speciale e (d)) la natura dissipativa della cessione d’azienda di (...) s.r.l. in favore di MLP s.r.l., in quanto mai perfezionata, mentre i relativi beni sono stati inventariati dal curatore.

3.1.2. Con una seconda censura, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla misura cautelare reale, di cui si argomenta - nel quadro dei diversi tipi di sequestro disciplinati dal codice e dalle leggi speciali - l’indeterminatezza, specificando la carenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 512-bis c.p..

3.1.3. La terza censura specifica le doglianze già articolate in relazione al capo 4), di cui si deduce la prescrizione.

3.1.4. La quarta ritorna sulle esigenze cautelari, in termini sostanzialmente allineati alle argomentazioni rassegnate nel quarto motivo del ricorso a firma dell’Avv. I..

3.1.5. La quinta doglianza si rivolge all’apprezzamento della prognosi di recidiva, irragionevolmente ritenuta fondata sul pericolo di reiterazione di uno schema criminale, pur in presenza di un unico fatto di bancarotta provvisoriamente contestato e di un unico rapporto usurario.

3.2. Con memoria in data 3 dicembre 2019, l’Avv. G.I. articola ulteriori due censure.

3.2.1. Con il primo motivo, deduce travisamento della prova in riferimento ai rapporti intercorsi tra (omissis) s.r.l. e MLP s.r.l., ricostruiti in termini opposti rispetto a quanto risulta documentato in atti per essere la seconda società promittente cedente in favore della prima, con conseguente erronea ricostruzione del profilo dissipativo, inerente la mancata esazione dei canoni relativi alla cessione di ramo d’azienda, e distrattivo dei beni strumentali.

3.2.1. Con il secondo motivo, deduce illogicità della motivazione in relazione alla rilevanza dimostrativa, conferita all’interessamento del ricorrente alla nomina a procuratore speciale di V.A. nel 2015, in punto di prova della qualità di amministratore di fatto del D.M. sin dal (...).

 Considerato in diritto

 I ricorsi sono fondati.

1. Colgono nel segno le censure svolte nel secondo motivo nuovo, proposto a firma dell’Avv. T., in riferimento alla misura reale.

Il Tribunale de L’Aquila ha emesso la misura cautelare del sequestro preventivo delle quote societarie di Mariotti s.r.l., M.L.P. s.r.l. e D s.r.l. in assenza della devoluzione della relativa questione da parte del Pubblico Ministero appellante, che aveva - correttamente - investito sul punto il Tribunale di Pescara, e dunque il Tribunale del capoluogo della provincia nella, quale ha sede l’Ufficio al quale era stata richiesta l’emissione del sequestro, funzionalmente competente in materia di impugnazione di provvedimenti inerenti misure cautelari reali ex art. 322-bis c.p.p., comma 1-bis.

Donde il provvedimento impugnato risulta emesso extra petita, con conseguente annullamento senza rinvio delle relative statuizioni.

2. Sono fondate le doglianze svolte sulla configurabilità di vizi della motivazione in merito alla gravità indiziaria nel primo motivo e nei primi due motivi nuovi proposti a firma dell’Avv. T e nei primi tre motivi del ricorso sottoscritto dall’Avv. I, richiamati dai motivi nuovi dal medesimo proposti, mentre il primo motivo svolto dal predetto difensore richiede una preliminare disamina.

2.1. Deve, a tale riguardo, premettersi come, nel caso di specie, il Tribunale abbia ribaltato le valutazioni formulate dal Giudice per le indagini preliminari, ravvisando, a seguito dell’appello del Pubblico Ministero, la gravità indiziaria a carico del D.M. con riferimento ai delitti oggetto di provvisoria incolpazione sub 1), 3) e 4).

Nel censurare la motivazione, assume l’Avv. I come siffatto epilogo decisorio sfavorevole implichi ex se una motivazione rafforzata, nei termini delineati dalla giurisprudenza convenzionale e di legittimità, nella sua massima espressione nomofilattica, richiamata nel ricorso, applicabile anche in sede cautelare.

2.1.1. In riferimento allo standard giustificativo in ipotesi di ribaltamento dell’ordinanza cautelare reiettiva, questa Corte ha avuto modo di esprimersi nel senso che, qualora il Tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello ex art. 310 c.p.p., la decisione di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, deve escludersi la sussistenza dell’onere della c.d. motivazione rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell’imputato, oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017 - dep. 2018, Miele, Rv. 272687, n. 11550 del 2017 Rv. 269138, N. 43146 del 2016 Rv. 268370; già Sez. U. n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, Rv. 222139 avevano affermato come il criterio di giudizio non potesse essere diverso da quello poi formalmente consacrato all’art. 533 c.p.p., comma 1).

2.1.2. In particolare, le Sezioni Unite avevano già affermato, con diverse accentuazioni, come il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado avesse l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G. in proc. Andreotti, Rv. 226093; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Ancora, questa Corte ha successivamente ribadito che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). In altri termini, il giudice del gravame che condanni l’imputato assolto in primo grado ha l’obbligo di dimostrare specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza liberatoria di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi integralmente alla prima, dia ragione delle scelte operate e della maggiore concludenza attribuita ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Siffatto principio è stato ulteriormente ribadito, anche in correlazione all’obbligo di riassunzione della prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, ric. Patalano, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, Troise, Rv. 272431), nel senso che il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha sempre l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (Sez. U, ibidem, Rv. 272430).

Di guisa che, in ipotesi di ribaltamento del giudizio di responsabilità, anche quando venga meno l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva resta, invece, fermo l’onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale - in ogni ipotesi di progressione processuale non conforme - il principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività.

Nella medesima prospettiva si iscrive la recente decisione delle Sezioni Unite Pavan n. 14426 del 2 aprile 2019, nella quale risulta ribadito il peculiare standard giustificativo della progressione processuale sfavorevole.

Ciò significa che l’onere della motivazione rafforzata è primariamente collegato al canone valutativo richiesto per giungere all’affermazione della colpevolezza in termini di certezza.

2.1.3. Per contro, in sede cautelare il canone di giudizio è quello della gravità indiziaria. Per quanto si riconosca che la capacità rappresentativa del compendio indiziario debba corrispondere a quella che, in sede di giudizio, risulta idonea a suffragare la prova della colpevolezza, differenziandosene ontologicamente sotto il profilo della provvisorietà e della proiezione dinamica (in tal senso Sez. 1, n. 13980 del 13/2/2015, Cilio, Rv. 262300), non può tuttavia sottacersi come l’oggetto della delibazione cautelare sia diverso, in quanto preordinato ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell’indagato, rispetto a quello di merito, orientato invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, rv. 234598). Ne discende che il giudizio cautelare si risolve nell’individuazione di una piattaforma indiziaria di cui si riveli la prospettica idoneità rappresentativa, ciò che non può dirsi coincidente con la formulazione di un giudizio oltre ogni ragionevole dubbio, tale da corroborare la certezza della colpevolezza.

Donde 'la riforma sfavorevole all’indagato della decisione emessa dal GIP relativamente all’insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell’applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell’indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio' (Sez. 43146 del 28/6/2016, Battaglia, rv. 268370).

2.1.4. Altro orientamento si è, invece, spinto anche in subjecta materia a richiedere al Tribunale, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, un rafforzato onere motivazionale, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti, con la precisazione per cui, diversamente dalla sentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non è indispensabile una piena confutazione delle ragioni del provvedimento riformato, in quanto il criterio di giudizio non è la piena prova della responsabilità, ma soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 6, n. 17581 del 08/02/2017, Pepe, Rv. 269827, N. 16029 del 2016 Rv. 266622).

Concentrando la delimitazione del tema d’analisi sulla valutazione prognostica di colpevolezza, che esprime l’in sé della delibazione di gravità indiziaria, tale opzione interpretativa finisce, tuttavia, con il proporre un onere di motivazione dell’ordinanza cautelare sfavorevole che finisce per allinearsi con il maggioritario orientamento, risolvendosi l’apparente contrasto in una questione puramente lessicale, in quanto ogni giustificazione che debba porsi, in termini di maggiore persuasività, rispetto ad altra di segno contrario, che riforma, deve di per ciò solo esibire un ragionamento dotato di maggiore credibilità razionale.

Deve, pertanto, precisarsi come, qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello ex art. 310 c.p.p., la decisione di rigetto del G.i.p., se deve escludersi la sussistenza dell’onere della c.d. motivazione rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, nondimeno il percorso motivazionale rappresentato deve confrontarsi, superandole, con le ragioni che hanno giustificato il diverso convincimento.

In altri termini, il Tribunale deve comunque procedere ad una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto attraverso l’indicazione del profilo neppure implicitamente valutato.

E siffatto obbligo di riconsiderazione si coniuga con la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c), come modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, che, anche in sede di appello, il giudice deve rassegnare rispetto agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del Pubblico Ministero, dando conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura.

Donde il primo motivo del ricorso dell’Avv. I è fondato nella misura in cui censura, anche sotto il versante della progressione cautelare sfavorevole all’indagato, la motivazione dell’ordinanza impositiva emessa in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, permeando il campo declinato con i successivi motivi di ricorso.

3. Sul punto della gravità indiziaria, i rilievi formulati dal ricorrente pongono in luce rilevanti vizi della motivazione in ordine all’attribuzione di univoco significato agli elementi indiziari valorizzati.

3.1. L’ordinanza impugnata soffre già, in prima approssimazione, di un rilevante vulnus giustificativo nella misura in cui omette di confrontarsi con la necessaria disamina degli elementi costitutivi dei reati, oggetto di provvisoria incolpazione, oggetto della misura emessa.

Mette conto, al riguardo, rilevare come, in tema di appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del Tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l’adozione della misura genetica delineati dall’art. 292 c.p.p., spettando al giudice dell’impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice (Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, PMT c/ Romano, Rv. 277205, N. 27792 del 2006 Rv. 234422, N. 37086 del 2015 Rv. 265008).

Donde, la delibazione della qualificata prognosi di colpevolezza deve necessariamente procedere dalla verifica di congruità degli indizi rispetto ai reati contestati.

3.2. Nella delineata prospettiva, quanto al delitto di causazione del fallimento in conseguenza di operazioni dolose sub a), la verifica doveva investire non solo gli atti causativi del dissesto della fallita (OMISSIS) s.r.l., ma anche la dimostrazione della derivazione causale del fallimento e gli indicatori del dolo dell’agente in termini di previsione del dissesto come effetto della condotta antidoverosa.

Omettendo di correlare le condotte, distrattive e dissipative (f. 6), alla decozione della società, l’ordinanza impugnata si è, invece, limitata da un lato ad enucleare il profilo di amministratore di fatto dell’indagato (profilo che presuppone, all’evidenza, già chiariti gli elementi costitutivi del reato) e, dall’altro, a richiamare una serie di operazioni, quali la cessione dei beni a M.L.P. s.r.l. a prezzo incongruo; la consegna di merci acquisite dalla fallita alla stessa società, avente sede nel medesimo stabile; la mancata esazione di crediti, rispetto alle quali non risulta in alcun modo giustificata l’insorgenza del dissesto della fallita. In riferimento ai predetti atti, peraltro, la difesa ha introdotto travisamenti ricostruttivi riguardo l’effettività della cessione (invece smentita dalla ricognizione dei beni della fallita operata dal curatore) e la diversa ricostruzione delle parti dei contratti d’affitto generatori dei crediti non riscossi che, in uno al deficit rilevato, inficiano la motivazione in punto di prognosi di colpevolezza.

In altri termini, se l’ordinanza impugnata colloca l’indagato al centro di una complessa strumentalizzazione societaria, posto che il D.M. viene ritenuto amministratore di fatto di (OMISSIS) s.r.l. per essere subentrato nella predetta a titolo di corrispettivo di un debito usurario; di MLP s.r.l. per essere la stessa solo formalmente amministrata da una sua congiunta; di M s.r.l. per aver operato sui conti della medesima ed aver utilizzato beni dalla stessa acquisiti in leasing; di D s.r.l. per avere in favore di questa fatto emettere da R. gli assegni relativi alla restituzione di un prestito usurario, la stessa omette di circostanziare siffatta qualifica rispetto al delitto oggetto di provvisoria incolpazione sub 1), che implica la commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero di atti intrinsecamente pericolosi per la 'salute' economico-finanziaria della impresa e che postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684).

Nè la motivazione s’appalesa incensurabile, anche a voler accedere alla riduttiva ricostruzione, in termini di pura distrazione o dissipazione, proposta nell’ordinanza impugnata, che evoca, peraltro, solo il termine 'bancarotta'.

Quanto alla cessione nummo uno dei beni strumentali in favore di MLP s.r.l., il rinvenimento dei beni da parte della curatela, documentato dalla difesa, introduce un’apprezzabile disarticolazione nella valutazione del Tribunale, a fronte della genericità del capo d’imputazione sul punto; quanto alle condotte dissipative, anche in tal caso dagli atti delle indagini, allegati al ricorso, risulta contrastato il ruolo di avente causa del contratto di locazione cui l’ordinanza allude, rendendo per ciò solo carente il percorso giustificativo sul punto.

3.3. Così come non adeguatamente ricostruito risulta il delitto di trasferimento fraudolento di valori sub 3).

L’ordinanza impugnata evoca, promiscuamente, tanto una finalità elusiva dell’applicazione di misure di prevenzione - invero genericamente riferita all’esistenza di segnalazioni finanziarie e pendenze giudiziarie, non circostanziate ed aspecifiche rispetto alla valutazione di insorgenza del pericolo concreto di sottoposizione (V. Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D’Agostino, Rv. 270480) - che un generico collegamento con i reati di bancarotta fraudolenta, non previsti dalla formulazione della norma incriminatrice contestata.

Invero, questa Corte ha già avuto modo di rilevare come, ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 512-bis c.p.), in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un’attività economica preesistente, non è sufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l’applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024, N. 4703 del 2013 Rv. 254528, N. 26931 del 2018 Rv. 273419, N. 39110 del 2014 Rv. 260464); di guisa che il delitto deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la 'ratio' dell’incriminazione che persegue unicamente l’obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216, N. 13448 del 2016 Rv. 266438, N. 5231 del 2018 Rv. 272128, N. 26931 del 2018 Rv. 273419, N. 42530 del 2018 Rv. 274024).

Sul punto, l’ordinanza impugnata omette di delineare in concreto la predetta finalità elusiva di misure di prevenzione, non risultando specificato neppure per quale titolo di reato il ricorrente fosse stato già condannato, con sentenza non irrevocabile, o quale profilo di pericolosità sociale potesse ragionevolmente trarsi dalle segnalazioni per operazioni sospette.

Nè l’ordinanza impugnata correla il delitto in disamina al catalogo dei reati evocati dalla norma incriminatrice, valorizzando il fine alternativo di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., omettendo anche sotto tale diversa prospettiva di giustificare i gravi indizi del reato, in considerazione del carattere strumentale della fattispecie di trasferimento di valori, della natura derivata dei profitti oggetto di interposizione e della dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all’agevolazione delle condotte di riciclaggio e di reimpiego, di cui non consta alcuna contestazione provvisoria.

La motivazione evidenzia, peraltro, un profilo di irriducibile contraddittorietà laddove insiste sull’intestazione fittizia delle società coinvolte, senza esplorare il diverso versante della strumentalizzazione delle medesime a fini di reimpiego, rendendo fondate anche sotto tale aspetto le censure del ricorrente.

3.4. In riferimento al reato sub 4) in danno di R.A. (ff. 910), l’ordinanza impugnata declina l’usurarietà sopravvenuta di un originario mutuo senza pattuizione di interessi, rinegoziato a tassi illeciti del 10% mensili, la cui dazione non risulta tracciata, omettendo di specificare il tempo e la durata del prestito, nonché la data del pagamento del saldo effettuato dalla vittima, rinunciando ad una verifica in concreto dei termini dell’accordo. Così come non è dato comprendere se la provvista finanziaria fosse stata erogata da terzi - come l’emissione di assegni in favore di D s.a.s. e la prospettazione resa al R. , sottolineate nell’ordinanza, farebbero ipotizzare - o dallo stesso indagato, che avrebbe utilizzato la predetta società al fine di dissimulare l’origine illecita della rimessa secondo l’art. 648-ter c.p.p., non contestato.

3.5. Ne consegue che l’ordinanza impugnata non s’appalesa rispondente al necessario standard giustificativo nè rispetto all’applicazione della legge penale, nè riguardo ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze indiziarie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, N. 40873 del 2010 Rv. 248698, N. 3529 del 1999 Rv. 212565, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 26992 del 2013 Rv. 255460, N. 47748 del 2014 Rv. 261400), non dispiegando un percorso argomentativo capace di rappresentare, con adeguato grado di persuasività, la favorevole prognosi di colpevolezza per tutte le imputazioni in riferimento alle quali la misura cautelare è stata applicata.

4. Alla stregua delle rassegnate argomentazioni, che assorbono, senza precluderle, le ulteriori censure riguardanti le esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale de L’Aquila perché, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame.

 P.Q.M.

 Annulla l’ordinanza impugnata in relazione alla misura cautelare personale con rinvio al Tribunale di L’Aquila per nuovo esame. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata quanto alle misure cautelari reali.