Ai fini del giudizio sulla particolare tenuità del fatto, vanno valutate modalità dell condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo: guidare ubriachi una auto di grossa cilindrata su una strada trafficata , anche se di notte, non può essere condensato fatto tenue.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 settembre – 12 novembre 2018, n. 51304
Presidente Ciampi – Relatore Nardin
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso, proposto a mezzo del suo difensore Da. Me. impugna la sentenza della Corte di Appello di Milano, che conferma la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano con cui egli é stato ritenuto responsabile del reato all'art. 186, comma 2) lett. b) e comma 2 sexies C.d.S., per avere circolato in ora notturna, alla guida di un'auto del tipo Range Rover Defender, lungo un'arteria stradale ad alto scorrimento, in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato pari a 1,03 gr./l..
2. Formula due motivi.
Con il primo lamenta il vizio di motivazione per illogicità e travisamento della prova. Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto ostative alla declaratoria di non punibilità di cui art. 131 bis cod. pen., le condizioni psicofisiche dell'imputato come indicate dal verbale redatto nell'occasione del controllo da parte della polizia stradale, sul quale gli agenti, al fine di sottoporre il Me. all'alcooltest, annotavano solo la presenza di sintomi quali 'alito vinoso' ed 'occhi lucidi'. Osserva che pur tenendo conto che detti indici sono indicati su un modulo prestampato da compilare all'atto del controllo, cionondimeno, nel caso di specie, non può essere ritenuta alcuna correlazione fra quelli e l'alterazione delle condizioni psicofisiche, poiché non sono stati segnalati dagli agenti, né difficoltà di espressione verbale, né equilibrio precario, sicché se alterazione vi fosse stata, sarebbe stata comunque lieve o lievissima e quindi compatibile con la particolare tenuità del fatto. Inoltre, la causa di non punibilità non poteva essere esclusa, come invece ritenuto dalla Corte milanese, che anche in questo aveva travisato la prova, dalla tipologia del veicolo condotto, poiché il SUV, Range Rover Defender non è un'auto veloce ed ha un ingombro pari ad un'automobile familiare e, pertanto, la sua dimensione non può essere considerata un fattore di moltiplicazione del rischio, come affermato dalla decisione impugnata.
3. Con il secondo motivo lamenta la violazione della legge penale per la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non ostandovi il titolo del reato, né il fatto che la punibilità della guida in stato di ebbrezza sia legata ad una soglia al di sopra della quale la condotta assume rilevanza penale, dovendosi ritenere applicabile la causa di non punibilità a qualunque reato. Rileva che nell'occasione non fu contestata al Me. alcuna altra violazione e che, pertanto, il bene tutelato dalla norma non può dirsi messo effettivamente in pericolo, avendo egli pacificamente guidato alla velocità consentita, con i dispositivi di sicurezza allacciati, senza utilizzare il telefono durante la marcia. Neppure idoneo ad impedire l'applicazione della causa di non punibilità potrebbe considerarsi l'intensità dell'elemento soggettivo, anche perché la Corte, introducendo considerazioni errate, ha valutato il momento dell'accertamento, quando la condotta del Me. era orientata ad evitare la sanzione e non il momento in cui egli si mise alla guida del veicolo, quando evidentemente ritenne che l'alcool ingerito fosse inferiore al limite consentito dalla legge. Trattandosi, infine, di persona dedita ad uno stabile lavoro, preso atto della scarsa intensità dell'elemento soggettivo, dovrebbero ritenersi presenti tutte le condizioni di applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen..
Considerato in diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Secondo le Sezioni unite di questa Corte "La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo". (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26658901),
Nondimeno, il Supremo Collegio ha contestualemente chiarito i presupposti di applicabilità della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, affermando che "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo". (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001).
3. Ora, la decisione impugnata ha espressamente affrontato l'onere motivazionale nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, chiarendo che l'esclusione della causa di non punibilità, oggetto di doglianza, va rinvenuta in una valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., fra cui spiccano le modalità dell'azione.
In particolare, pur ritenendo l'ora notturna non astrattamente incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ha valutato le condizioni di tempo e quelle di luogo -zona di traffico particolarmente intenso e veloce, prossimo a snodi stradali importanti- considerando questi elementi quali moltiplicatori del rischio che la norma violata tende a scongiurare. A ciò ha aggiunto le considerazioni sull'elemento soggettivo, che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non ha valutato facendo riferimento al momento in cui, davanti agli agenti, il Me. cercò di sottrarsi alla sanzione affermando di avere bevuto solo una birra media, ma in relazione al momento in cui si si pose alla guida, perché proprio in quel frangente egli era consapevole di avere assunto una quantità di alcool ben superiore a quella consentita, come infatti ha ammesso nel corso del giudizio di appello (quando, ricorda la Corte, ha riferito di avere bevuto due birre medie e non una sola).
4. Con riferimento alla prima censura, che si affronta successivamente al secondo per motivi ordine logico, nessun travisamento della prova rilevabile ictu oculi dalla sentenza impugnata può dirsi realizzato, poiché la decisione, nell'escludere la particolare tenuità del fatto, non ignora alcun elemento probatorio, né ne altera il contenuto, limitandosi a valutare le prove - ivi compresa la sintomatologia -comunque accompagnata dal superamento della soglia- e l'incidenza sul pericolo del tipo di vettura condotta, in modo difforme da quanto auspicato dal ricorrente, attraverso argomentazioni prive di alcuno dei vizi motivazionali e di coerenza denunciabili in questa sede.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di duemila Euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 2000,00 in favore della cassa delle ammende.