Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'articolo 659/1 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*), è necessaria la presenza di due elementi, di cui evidentemente la sussistenza del secondo implicherà anche quella del primo.
Sarà infatti necessario che i rumori prodotti,
- oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità,
- possano propagarsi in maniera tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone,
incidendo dunque non sulla tranquillità dei singoli soggetti, ma sulla quiete pubblica (Cass. Pen., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 12939; Cass. Pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45616).
In altre parole, la soglia minima di offensività necessaria per la configurabilità della contravvenzione in esame è ravvisabile nella capacità delle immissioni di ledere un bene protetto costituito dalla tutela delle occupazioni e del riposo di un numero indeterminato di persone.
Ciò detto è da specificare che la giurisprudenza ritiene che ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 659 c.p. è indispensabile una valutazione in concreto del pericolo creato alla quiete pubblica (Tribunale Gela, 27 dicembre 2011, n. 631), e più dettagliatamente, occorre la prova della diffusività del rumore, da valutarsi con riferimento all?ambito spaziale di propagazione delle emissioni sonore.
Tale prova non dovrà necessariamente consistere in un "accertamento effettuato mediante perizia o consulenza tecnica fonometrica, ma ben può fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura acquisiti agli atti, quali le dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti di rumori percepiti" (Cass. Pen., sez. I, 04 dicembre 2012, n. 1787).
Alle luce di tale orientamento della Cassazione, è dunque corretto, nonché opportuno, valutare l'eventuale sussistenza del superamento della "normale tollerabilità" delle immissioni acustiche e della loro idoneità a disturbare la quiete pubblica basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate dagli avventori del locale nonché, ed in particolar modo, dagli occupanti il medesimo edificio o comunque quelli più prossimi.
L'evento di disturbo dev'essere comunque "potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare" (Cass. Sez. I, sent. 47298 del 29 novembre 2011).
Si precisa che nel caso preso in considerazione in quest'ultima sentenza, il ricorrente lamentava il fatto che solo due nuclei familiari avessero denunciato la sussistenza di immissioni acustiche di intensità tale da arrecare loro disturbo. Tuttavia, la Cassazione rilevava che pur avendo i rumori "indotto [solo] i nuclei familiari delle due abitazioni più vicine a lamentarsi di continuo con la Pubblica Autorità dei rumori insopportabili, la stessa attività incideva potenzialmente sul numero indeterminato delle persone che abitavano nella zona contigua a quella industriale".
In effetti, nel caso sottoposto alla Suprema Corte, le dichiarazioni di tali soggetti erano gli unici elementi di prova su cui il giudice poteva fondare il proprio convincimento in relazione alla diffusività del rumore e alla sua idoneità a disturbare la quiete pubblica, elementi peraltro ritenuti sufficienti dalla stessa Cassazione a fondare il tale convincimento (Cass. Pen. Sez. I, 04 dicembre 2012, n. 1787).
Caso ben diverso da quello appena esposto -ove gli unici elementi di prova attinenti l'idoneità delle immissioni ad arrecare disturbo alla quiete pubblica sono le doglianze anche solo di alcuni soggetti delle abitazioni più vicine- è l'eventualità in cui tali doglianze contrastino con le dichiarazioni degli occupanti il medesimo edificio o comunque quelli limitrofi.
Si rileva, infatti, l'insufficienza la prova della diffusività del rumore: infatti, non è da considerarsi sufficiente a fondare il convincimento del Giudice data la sussistenza di dichiarazioni rese da "coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti" (come richiesto dalla Cass. Pen. Sez. I, 04 dicembre 2012, n. 1787) totalmente opposte alle prime.
Ciò rilevato, è sicuramente corretto nonché logico ritenere che tali affermazioni permettono con certezza di escludere la sussistenza di una situazione fattuale di "oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad un numero considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica", così come espressamente richiesto dalla Cassazione (Cass. Pen. Sez. I, 11 ottobre 2013, n. 47830), essendo tale circostanza espressamente esclusa dagli stessi interessati.
Quest'ultima pronuncia si pone in conformità con i seguenti precedenti orientamenti della Suprema Corte, il primo secondo cui: "per configurare il reato di disturbo al riposo e alla quiete delle persone è necessario che le emissioni sonore moleste siano idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, in presenza di un luogo abitato" (Nel caso di specie, la Corte di Cassazione esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. in quanto il latrare dei cani era idoneo a recare disturbo ai vicini di casa e non ad una pluralità di persone, e nel caso di specie non ha tenuto conto della contestazione che era stata formulata nel senso che il latrare dei cani era idoneo a recare disturbo ai vicini di Casa e non ad una pluralità di persone) (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - SENTENZA 20 aprile 2012, n.15230), il secondo per il quale "la valutazione relativa all?accertamento in concreto del superamento dei limiti di tollerabilità del rumore deve essere effettuato con criteri oggettivi riferibili alla sensibilità media delle persone che vivono nell?ambiente ove i rumori vengono percepiti" (Cass. pen., sez. III, sent. dd. 1 dicembre 2005, n. 3678).
Quanto al disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga all'esterno del locale, per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario quanto meno fornire elementi atti a evidenziare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell'evento (Corte di cassazione, Sezione III, 5 settembre 2014, n. 37196; come confermato da Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 dicembre 2014 ? 5 marzo 2015, n. 9633).
Note:
*Si veda, in tema, INQUINAMENTO ACUSTICO: ART. 659 C.P. E RAPPORTO TRA LE DUE IPOTESI DI REATO, di Fulvio Conti Guglia, in http://www.quotidianolegale.it/inquinamento-acustico-art-659-c-p-rapporto-le-due-ipotesi-reato, 2017.
L'articolo 659 c.p, prevede due fattispecie di reato: la prima, contemplata dal comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, mentre la seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autorità (Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, Ioniez, Rv. 259194).
Controverso è il rapporto tra le due ipotesi di reato, così come quello tra le stesse e la disciplina dettata dall’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (cd. legge quadro sull’inquinamento acustico), la quale prevede un’ipotesi di illecito amministrativo nel caso in cui “nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore” si superino “i valori limite di emissione o di immissione” fissati in conformità al disposto dell’art. 3, comma 1, lettera a) della stessa legge.
Secondo un primo indirizzo, “il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 può integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 659, comma secondo, cod. pen., allorquando l’inquinamento acustico è concretamente idoneo a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, non essendo in tal caso applicabile il principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del 1981 in relazione all’illecito amministrativo previsto dall’art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995” (Sez. 3, n. 15919 in data 8/04/2015, CO.NA.VAR. S.r.l., Rv. 266627; Sez. 3 n. 37184 del 3/07/2014, Torricella, non massimata; Sez. 1, n. 4466 del 5/12/2013, Giovanelli e altro, Rv. 259156; Sez. 1, n. 33413 del 7/06/2012, Girolimetti, Rv. 253483; Sez. 1, n. 1561 del 5/12/2006, Rey ed altro, Rv. 235883; Sez. 1, n. 25103 del 16/04/2004, Amato, Rv. 228244, relativa ad un caso di superamento dei valori-limite di rumorosità prodotta nell’attività di esercizio di una discoteca). Ciò in quanto le due disposizioni sarebbero poste a protezione di beni giuridici diversi: mentre le fattispecie previste dall’art. 659 cod. pen. tutelerebbero la tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone, con conseguente messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità, viceversa, la fattispecie contemplata dall’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, tutelerebbe genericamente la salubrità ambientale e la salute umana, limitandosi a stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali debba ritenersi sussistente l’inquinamento acustico, sanzionato in via amministrativa in considerazione dei danni che il rumore può produrre sia sul fisico che sulla psiche delle persone.
Secondo un opposto orientamento, il superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di mestieri rumorosi configurerebbe l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, legge n. 447 del 1995 (cfr. Sez. 1, n. 530 del 3/12/2004, P.M. in proc. Termini e altro, Rv. 230890; Sez. 3, n. 2875 del 21/12/2006, Roma, Rv. 236091; Sez. 1, n. 48309 del 13/01/2012, Carrozzo e altro, Rv. 254088; Sez. 3, n. 13015 del 31/01/2014, Vazzana, Rv. 258702), atteso che a seguito dell’entrata in vigore della cd. legge quadro sull’inquinamento acustico il comma 2 dell’art. 659 cod. pen. sarebbe stato sostanzialmente abrogato, in applicazione del principio di specialità contenuto nell’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, data la perfetta identità dell’ambito delineato dalla norma codicistica e di quello, di contenuto più ampio, sanzionato, solo in via amministrativa, in forza dell’altra disposizione.
Secondo un indirizzo intermedio, infine, è configurabile l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 ove si verifichi soltanto il superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia; la contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 659, cod. pen., ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato; quella di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustiche (Sez. 3, n. 25424 del 5/06/2015, Pastore, non massimata; Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv. 261885; Sez. 3, n. 42026 del 18/09/2014, Claudino, Rv. 260658; Sez. 1, n. 25601 del 19/04/2013, Casella, non massimata; Sez. 1, n. 39852 del 12/06/2012, Minetti, Rv. 253475; Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012, Carrozzo, Rv. 254088; Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009, Fiumara, Rv. 245563; Sez. 1, n. 23866 del 9/06/2009, Valvassore, Rv. 243807).
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Pertanto, secondo questo orientamento, una piena sovrapponibilità tra le due fattispecie dell’art. 659, comma 2 e dell’art. 10 citato, deve aversi soltanto nel caso in cui l’attività rumorosa si sia concretata nel mero superamento dei valori limite di emissione specificamente stabiliti in base ai criteri delineati dalla legge quadro, causato mediante l’esercizio o l’impiego delle sorgenti individuate dalla legge medesima. Ed in tali casi, sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 1963/2011 del 28/10/2010, Di Lorenzo, Rv. 248722, il concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve essere risolto a favore della disposizione speciale, costituita dalla fattispecie amministrativa.
Viceversa, restano esclusi dall’ambito comune delle due ipotesi di illecito sia il superamento di soglie di rumore diversamente individuate o generate da altre fonti, sia l’insieme delle condotte che si estrinsecano nell’esercizio di attività rumorose svolte in violazione di altre disposizioni di legge o delle prescrizioni dell’autorità, trovando pacifica applicazione, in tali casi, l’art. 659, comma 2, cod. pen..
Quando, poi, le attività di cui sopra vengano svolte eccedendo dalle normali modalità di esercizio, rivelandosi idonee a turbare la pubblica quiete, sarà invece configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659, comma 1, cod. pen. (per questo indirizzo si vedano: Sez. 3, n. 25424 del 5/06/2015, Pastore, non massimata; e, soprattutto, Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv. 261885).
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