Non costituisce esercizio del diritto di critica la mera illazione, sfornita da dati esplicativi concreti e verificabili.
Affermazioni non documentate restano un mero assunto personale: la valenza diffamatoria può nascere da fatto di essere sfornite dei precisi elementi tecnici e fattuali.
Tacere o un dato positivo può indicare una specifica volontà diffamatoria.
Perché l’esercizio del diritto di cronaca abbia efficacia scriminante in riferimento al fatto diffamatorio, la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, deve essere vera, il che implica che sia riportata in modo completo.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 15 maggio 2018, n.21515
Pres. Lapalorcia – est. Catena
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in data 30/09/2014 - con cui C.M.C. era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in relazione al reato di cui agi artt. 595 cod. pen., 13 L. 47/1948, perché, nella qualità di direttore generale della ASL di (...), nell’intervista rilasciata al quotidiano '(omissis) ', in merito alla questione dell’aumento del numero di morti sul lavoro nella Provincia di (...) per l’anno solare 2004, offendeva l’onore ed il decoro di R.P. che, nel suddetto periodo, rivestiva l’incarico di direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica della predetta ASL, con le seguenti frasi: 'se fossi un operaio che lavora in edilizia, in agricoltura mi augurerei che la prevenzione non fosse affidata ad un dirigente come R.P. , distratto da troppe attività didattiche e di consulenza... troppo occupato con le sue dissertazioni universitarie per gestire un lavoro quotidiano di prevenzione.... un conto sono le disquisizioni teoriche in cui è maestro un altro è occuparsi dei problemi della sicurezza'; in (omissis) - dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per essere il reato a lei ascritto estinto per prescrizione, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza.
2. Con ricorso depositato in data 23/01/2017 C.M.C. ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia Avv.to P.S. ed Avv.to P.G., per:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all’art. 595 cod. pen., in quanto la difesa aveva sottolineato, con i motivi di gravame, come la frase incriminata - in cui si faceva riferimento alle numerose attività della persona offesa - dovesse essere valutata, nella sua potenzialità lesiva, in riferimento al contesto generale e prodromico all’esternazione, avendo la ricorrente pronunciato la detta frase dopo essere stata, a sua volta, attaccata numerose volte sulla stampa locale in merito alla sua decisione di sostituire il dott. R. nell’incarico da questi ricoperto, come ampiamente dimostrato nei due gradi del giudizio di merito; era stato, inoltre documentato, sulla scorta di dati statistici inconfutabili, attestanti un trend negativo circa gli infortuni mortali sul lavoro, soprattutto nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura, che il dott. R. non avesse una soddisfacente attitudine pratica ad occuparsi dei temi della sicurezza; a fronte di ciò la Corte di merito ha fornito una motivazione apodittica, senza individuare alcuna spiegazione del perché le frasi oggetto di imputazione sarebbero oggettivamente offensive, anche alla luce dell’uso, ormai comune, di un linguaggio che, nei più svariati settori, dalla politica agli spettacoli televisivi, ha sdoganato il ricorso ad espressioni forti ed a toni marcatamente polemici, senza peraltro considerare come, nel caso in esame, le critiche fossero giustificate da un preciso diritto-dovere di agire, argomentazioni su cui la Corte di merito non ha fornito alcuna motivazione; né, infine, alcun approfondimento risulta compiuto in relazione all’elemento soggettivo del reato, non essendo stata considerata la circostanza che la ricorrente aveva dovuto difendersi e, quindi, dare pubblicamente conto delle ragioni che l’avevano determinata a sostituire il dott. R. nell’incarico a lui in precedenza assegnato;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 51 e 59 cod. pen., in relazione all’art. 21 Cost., in quanto risulta del tutto omessa la motivazione in ordine al riconoscimento della scriminante del diritto di critica, anche sotto il profilo della putatività, alla luce del criterio della verità dei fatti, essendo stato lo stesso Tribunale a riconoscere la correttezza dei dati statistici posti a corredo dell’articolo incriminato, pur avendo il primo giudice sottovalutato detti dati statistici in favore di ipotesi alternative del tutto indimostrate e mai emerse dal dibattimento; si era, inoltre, sottolineato come, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, la critica possa tradursi anche in valutazione e commenti di parte, mentre la Corte di merito, del tutto travisando detto aspetto, ha fornito una motivazione incentrata sul diverso profilo del diritto di cronaca, senza valutare la sussistenza della scriminante del diritto di critica, con conseguente valutazione del criterio della verità, da intendersi quale presupposto del giudizio di valore reso; infine, quanto al requisito della continenza espressiva, la motivazione della sentenza impugnata non appare affatto rispettosa dei canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che, nel caso in esame, le forme espressive utilizzate non erano affatto gratuitamente offensive, bensì miranti ad argomentare un giudizio sulla persona offesa che, per quanto veemente, rientrava senz’altro nel perimetro della critica, non avendo i giudici di merito mai posto in discussione l’indubbio interesse sociale rivestito dalla vicenda, portata, all’attenzione dell’opinione pubblica a seguito di un’articolata campagna di stampa; anche in riferimento all’esercizio putativo del diritto di critica, la motivazione della sentenza impugnata non si sofferma sulla scusabilità dell’errore, bensì sul diverso profilo delle espressioni utilizzate, incorrendo in un deficit motivazionale sul punto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità. 3. In data 18/01/2017 è stata depositata memoria difensiva nell’interesse della ricorrente, con cui si rappresenta come questa Corte, in altro procedimento penale originato da analoga vicenda, e scaturito da una querela della medesima persona offesa, abbia annullato senza rinvio altra sentenza della Corte di Appello di Brescia.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
I motivi di ricorso rendono necessario, alla luce dello sviluppo delle argomentazioni difensive, l’esame di entrambe le sentenze di merito.
La sentenza di primo grado aveva dato atto che il querelante, dott. R. , aveva diretto il Dipartimento di Prevenzione Medica della ASL di (...), fino a quando non era venuto meno il rapporto fiduciario con la C. , Direttore Generale, all’epoca, della medesima ASL, per una diversità di vedute non conciliabile, come risultante dalle prove dichiarative e documentali. La sostituzione del R. - come evidenziato dal primo giudice - aveva avuto eco sulla stampa locale, che solidarizzava con il querelante, tant’è che l’imputata aveva rilasciato l’intervista oggetto del procedimento in esame. Nel corso dell’esame della parte civile, come affermato in sentenza, questa ribadiva di non aver mai ricevuto contestazioni o richiami, anche perché gli obiettivi fissati dal Direttore Generale della Lombardia erano stati raggiunti dalla ASL di (...), come confermato anche dal teste P. , incaricato di tutoraggio.
La sentenza di primo grado, alla luce delle predette risultanze, aveva, pertanto, sottolineato come l’imputata avrebbe ben potuto esercitare il suo legittimo diritto di critica nei confronti del R. , ed anche di cronaca - nella misura in cui le notizie da diffondere erano rilevanti per la collettività - mentre, nel caso in esame, il diritto di critica non era stato affatto legittimamente esercitato, alla luce del dato costituito dal numero dei morti sul lavoro che, pur essendo elevato rispetto alla provincia di (...), non era idoneo da solo - come indicato dai testi P. e T. - a fondare un giudizio assolutamente negativo sull’operato del R. , né dimostrativo di suoi errori o inadempienze, anche a fronte della mancanza di un unico criterio, comune a tutte le ASL della Regione Lombardia, di catalogazione degli infortuni sul lavoro; il maggior numero di infortuni sul lavoro registrato nella provincia di (...), pertanto, avrebbe potuto persino dipendere dalla più elevata diligenza del R. nel denunciare detti episodi e, quindi, nel farli emergere; in ogni caso, il mero dato statistico non poteva, automaticamente, tradursi in una carenza professionale del querelante, non potendosi, quindi, ritenere legittimo esercizio del diritto di critica le frasi pronunciate dall’imputata che, al contrario, apparivano gratuitamente aggressive e diffamatorie; inoltre, nel 2005, il numero dei decessi era diminuito a quattro, circostanza del tutto taciuta dall’imputata, che aveva solo sottolineato l’aumento delle morti da nove ad undici nel biennio 2003-2004, attribuendo al R. solo il peggioramento della situazione, senza neanche menzionare il successivo miglioramento della stessa.
Con i motivi di appello si affermava, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che la C. aveva rappresentato al R. delle doglianze circa le sue capacità operative, a fronte delle quali le risposte del R. sarebbero state vaghe ed inconsistenti; quindi la difesa, in sostanza, ritornava sui dato negativo dell’incremento delle morti sul lavoro e sull’esercizio del diritto di critica da parte della C. , oggetto, a sua volta, di una campagna di stampa contraria, affermando che anche sotto l’aspetto della putatività avrebbe dovuto essere riconosciuta la scriminante del diritto di critica, considerato che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto la correttezza del dato statistico.
La Corte di merito, inoltre, ha confermato la sentenza di primo grado sulla scorta della considerazione che, nell’intervista rilasciata dalla C. , era stato adombrato un nesso eziologico tra l’incremento delle morti sul lavoro e l’assenza ed inidoneità del querelante, senza che fosse stata dimostrata alcuna incapacità del Ro. , né che l’aumento dei decessi fosse ascrivibile, almeno in parte, alla sua inettitudine professionale, né che gli fosse stato mai mosso alcun addebito da parte della C. circa sue inadempienze professionali.
La Corte territoriale ha argomentato la sua determinazione, inoltre, anche alla luce dello scarno dato statistico evidenziato, relativo alla sola provincia di (...), ed alla carenza di un criterio omogeneo tra le varie province per la lettura dei dati, oltre all’omissione, da parte dell’imputata, nel menzionare il successivo miglioramento statistico, verificatosi quando il R. ricopriva ancora l’incarico. In tal senso, ha concluso la sentenza impugnata, mancando la verità oggettiva dei fatti, non poteva essere neanche ritenuta la scriminante putativa del diritto di critica, difficilmente configurabile nel caso della C. che, per il suo livello culturale e professionale, certamente non poteva ignorare la valenza delle espressioni utilizzate.
La motivazione delle sentenze di merito, come tra loro integrantesi, risulta scevra da censure logiche. Appaiono, in tal senso, dirimenti i criteri costituiti dalla riduttività del dato statistico, dalla mancanza di un criterio omogeneo di valutazione e, soprattutto, dal silenzio osservato dalla ricorrente, nel corso dell’intervista, sul miglioramento della situazione relativa ai decessi sul lavoro nel periodo in cui il R. svolgeva ancora l’incarico.
Soprattutto, la sentenza impugnata considera fondamentale come il nesso eziologico, evidenziato dalla C., tra i decessi e le inadempienze del R. , senza ulteriore specificazione delle stesse, sembri effettivamente surrettizio e diffamatorio.
Non costituisce, infatti, esercizio del diritto di critica la mera illazione, sfornita da dati esplicativi concreti e verificabili, soprattutto se colui che formula l’affermazione risulti essere, come nel caso in esame, la fonte più qualificata a fornire detti dati.
Non vi è dubbio alcuno, infatti, che la ricorrente fosse soggetto professionalmente in grado di documentare, proprio sotto l’aspetto tecnico oggetto di critica, le ragioni delle proprie affermazioni, attraverso specifici riferimenti concreti, tesi ad illustrare ed a sostanziare delle asserzioni che, altrimenti, restano un mero assunto personale, con valenza indiscutibilmente diffamatoria, proprio in quanto sfornite dei precisi elementi tecnici e fattuali che, come detto, l’imputata sarebbe stata la persona più qualificata ad illustrare.
A ciò deve aggiungersi un elemento ancor più sintomatico dal punto di vista della configurazione della fattispecie, ossia l’aver taciuto un dato positivo, circostanza che, nell’economia ricostruttiva della vicenda, rappresenta indiscutibile indice di una specifica volontà diffamatoria, a fronte della quale non sembra in alcun modo possibile evocare la scriminante putativa.
Pacificamente, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, perché l’esercizio del diritto di cronaca abbia efficacia scriminante in riferimento al fatto diffamatorio, la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, deve essere vera, il che implica che sia riportata in modo completo (Sez. 5, sentenza n. 44024 del 04/11/2010, P.C. in proc. Biondani ed altro, Rv. 249126: nella specie il giornalista, nel pubblicare un articolo in cui si sosteneva l’aumento del tasso di mortalità nel reparto di chirurgia di un ospedale, aveva omesso di dare atto dell’esito dell’indagine amministrativa che ne era seguita, già noto un mese prima della pubblicazione, favorevole al primario del reparto).
Né ha senso evocare il concetto di continenza, in quanto detto requisito, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, riguarda le espressioni utilizzate e le modalità espressive dispiegate, richiedendo che esse siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.
Il requisito della continenza non può, al contrario, essere evocato come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica, perché quest’ultima, quale valore fondante fissato nella Costituzione, all’art. 21, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione del proprio pensiero, sempre che sussistano gli altri due requisiti e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l’interesse sociale a conoscerla. (Sez. 5, sentenza n. 18170 del 09/03/2015, Mauro ed altri, Rv. 263460; Sez. 5, sentenza n. 36602 del 15/07/2010, P.C. in proc. Selmi, Rv. 248432).
Nel caso in esame, come ineccepibilmente evidenziato dalla motivazione impugnata, è proprio il requisito di verità del fatto a risultare carente, sia in quanto non esplicitato nelle sue verificabili connotazioni tecniche, sia in quanto riferito solo parzialmente da un soggetto che, per la sua specifica competenza tecnica e per lo specifico ruolo professionale svolto, era in possesso di tutti gli elementi per ricostruire un quadro completo della vicenda.
Nessun pregio può essere accordato, infine, alla vicenda oggetto delle sentenza emessa da questa Sezione 5 in data 30/03/2017, n. 26433, atteso che in tal caso il ricorso della C. è stato ritenuto fondato in quanto la frase pronunciata dalla ricorrente in una diversa missiva, rilasciata al diverso quotidiano '(omissis) ', pur essendo inquadrata nella medesima vicenda, è stata ritenuta scriminata dal diritto di critica, pur apparendo astrattamente offensiva.
Detta valutazione, tuttavia, si basa sulla circostanza che la ricorrente avesse scritto la missiva al quotidiano cittadino in quanto sollecitata da una precedente lettera, contenente espressioni offensive della sua reputazione; a detta missiva, quindi, la C. aveva replicato con l’affermazione, peraltro in termini dubitativi, che l’indipendenza del R. , tanto decantata dalla precedente missiva, non fosse così certa, citando, tuttavia, la vicenda a seguito della quale ella aveva deciso di sostituire il R. .
La diversità sostanziale tra le due vicende, e la loro conseguente inassimilabilità, sta nel fatto che nella citata sentenza questa Corte ha basato la propria motivazione sul legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto la frase incriminata aveva ad oggetto l’indipendenza politica del R. , laddove nel caso che occupa ci si trova in presenza di una diversa critica, che involge il ruolo professionale della persona offesa.
Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.