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Imbucare lettere anonime non è reato (Cass. 15553/18)

6 aprile 2018, Cassazione penale

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Immettere lettere anonime nella buca delle lettera non è molestia penalmente perseguibile.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 6 marzo – 6 aprile 2018, n. 15523

Presidente Di Tomassi – Relatore Centonze

Rilevato in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini condannava R.B. alla pena di 400,00 Euro di ammenda, giudicandola colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 660 cod. pen., commesso a Rimini tra il 07/04/2009 e l’aprile del 2010.
2. Avverso tale sentenza R.B., a mezzo dell’avv. G.S., ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato ex artt. 81 e 660 cod. pen. - rilevanti sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo - e del trattamento sanzionatorio irrogato, censurato per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse nonostante l’assenza di pregiudizi penali dell’imputata.
Queste ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto da R.L. è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva anzitutto il Collegio che il che il reato ascritto a R. , ai sensi degli artt. 81 e 660 cod. pen., implica che l’agente rechi molestia o disturbo "in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo (...)".
Nel caso di specie, nessuna delle condotte tipizzate dall’art. 660 cod. pen. veniva posta in essere da R. , alla quale veniva contestata la trasmissione di lettere anonime, che venivano depositate nella cassetta delle lettere della vittima.
Ne deriva che l’azione perturbatrice di R. non si concretizzava in un luogo pubblico o aperto al pubblico, né veniva arrecata mediante l’uso del telefono, con la conseguenza di rendere privi di rilievo penale i comportamenti emulativi dell’imputata e insussistente la fattispecie oggetto di contestazione, così come prefigurata dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (5ez. 1, n. 30294 del 24/06/2011, Donato, Rv. 250912; Sez. 1, n. 26303 del 06/05/2004, Pirastru, Rv. 2282207).
2.1. Queste considerazioni rendono superfluo l’esame della residua doglianza, afferente al trattamento sanzionatorio irrogato a R. " che postula un giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputata, che, per le ragioni che si sono esposte, non è possibile formulare.
3. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato all’imputata Luisa R. non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.