Sussiste giurisdizione italiana nei confronti degli Stati stranieri per crimini contro l'umanità; va esaminata la domanda risarcitoria dell'erede di un generale italiano deportato durante la Seconda guerra mondiale e costretto al lavoro forzato a vantaggio della fabbrica tedesca Flick.
La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014 non ha posto la condizione che per affermare la giurisdizione nei confronti degli Stati per i crimini di guerra occorra che non via sia nessun'altra possibilità per i danneggiati di fare valere le proprie pretese risarcitorie.
Il principio di immunità degli Stati dalla giurisdizione per gli atti compiuti iure imperii soccombe rispetto al diritto di agire in giudizio - da intendersi nei confronti di tutti i responsabili - per la difesa dei diritti inviolabili dell'uomo.
La tutela giurisdizionale che la Corte costituzionale vuole sia assicurata in relazione ai gravissimi crimini contro l'umanità non può non incidere la possibilità per le persone danneggiate di fare valere il diritto al risarcimento nei confronti di soggetti efficacemente raggiungibili e che abbiano una adeguata disponibilità di beni, disponibilità ben diversa nei soggetti pubblici rispetto a quelli privati, le cui risorse potrebbero facilmente risultare insufficienti.
Corte di cassazione
Sezioni unite civili
sentenza n. 20442
depositata il 28 settembre 2020