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Immutabilità del giudice estradizionale vale per discussione e decisione (Cass. 1763/25)

25 marzo 2025, Cassazione penale

Il principio di immutabilità del giudice opera anche nella fase della trattazione e della discussione della causa estradizionale, e vieta, nei procedimenti che non sono connotati dalla formazione della prova nel contraddittorio delle parti, che il giudice che decide la regiudicanda sia diverso da quello che ha partecipato alla discussione delle parti.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VI SEZIONE PENALE

Sentenza 1763/25 

7 marzo – 25 marzo 2025 

Gaetano De Amicis Presidente 

Fabrizio D'Arcangelo Relatore 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

AB (CU **), nato in Australia il **/1981;

avverso la sentenza emessa in data 10/01/2025 dalla Corte di appello di Milano

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni dell'avvocato Nicola Canestrini, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.    Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione AB presentata dal Governo degli Stati uniti d'America in data ** ottobre 2024 per i reati di associazione per delinquere finalizzata a commettere frode telematica, di frode telematica, di associazione per delinquere finalizz;1ta a danneggiare un computer protetto e di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

2.    L'avvocato Nicola Canestrini, difensore di B, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo sei motivi di ricorso.

2.1.  Con il primo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza degli ar1:t.. 179 e 525 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata sarebbe nulla, in quanto emessa da un collegio composto da consiglieri diversi da quelli che hanno partecipato all'udienza camerale di discussione, come risulta dal confronto tra i giudici che figurano nell'intestazione della sentenza impugnata e nel verbale dell'udienza del 10 gennaio 2025.

2.2.  Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'erronea applicazione degli artt. 705, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 3 CEDU e il vizio di c:11ente motivazione in ordine al rischio che !'estradando sia sottoposto a trattamenti  inumani o degradanti in caso di consegna, in ragione delle condizioni di detenzione nello Stato della Georgia.

Questo rischio, infatti, sarebbe effettivo, per quanto risulta dalle forti di conoscenza, affidabili e aggiornate, prodotte dalla difesa.

Le informazioni supplementari fornite dallo Stato richiedente l'estradizione, sarebbero, inoltre, generiche e incomplete; non recherebbero, infatti, :1I :una risposta a oltre metà delle domande poste dall'autorità giudiziaria italiana e, segnatamente, in ordine all'indicazione della struttura penitenziaria cui sarebbe associato !'estradando in caso di condanna definitiva, sulle condizioni di sovraffollamento, sullo spazio disponibile per detenuto in ogni cella, sul rapporto tra detenuti e personale di sorveglianza, sulle misure di protezione e di gestione della violenza tra  detenuti, sul regime di sorveglianza  specifico  in caso di condanna, sul percorso rieducativo nella prospettiva del reinserimento sociale del condannato, sulla disciplina in materia di accesso ai benefici penitenziari (in particolare, della liberazione condizionale).

2.3.   Con il terzo motivo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art 13, comma 2, cod. proc. pen, e dell'art. II del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati uniti d'America, firmato a Poma il 12 ottobre 1983, e la carenza di motivazione in ordine alla censura pr:,1:,osta dalla difesa in ordine alla mancanza del requisito della cd. doppia incriminazione con riferimento al reato di «associazione per delinquere diretta a commettere riciclaggio di danaro» contestato al ricorrente.

 Questo reato, infatti, non sarebbe sussumibile in alcuna fattispecie incriminatrice prevista dall'ordinamento italiano, ove considerato nella materialità storico-naturalistica.

Nella domanda di estradizione si contesta a B di aver versato sui propri conti correnti il provento della frode informatica asseritamente commessa. ma questa condotta non può essere sussunta nell'art. 648-bis cod. pen., in quanto il ricorrente sarebbe l'autore del reato presupposto.

Parimenti non potrebbe configurarsi, in relazione alla condotta contestata, il reato di autoriciclaggio, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità,, non integra tale delitto il mero versamento del profitto del reato sul conto corrente e da parte del reo; ai sensi dell'art. 648-ter cod. pen., infatti, i beni provenienti dal reato presupposto devono essere destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriale o speculative.

2.4.  Con il quarto motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'ar1. 705, comma 1, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sulla censura proposta dalla difesa in ordine alla carenza della gravità indiziaria con riferimento al reato di «associazione per delinquere diretta a danneggiare un computer protetto» contestato al ricorrente.

Il reato di frode e attività connesse a computer, di cui alla sezione 1030, titolo 18 dello United States Code, sancisce, infatti, che «il termine "danno" indica qualsiasi compromissione dell'integrità o della disponibilità di dati, d un programma, di un sistema o di informazioni»; secondo quanto indicate, 1ella domanda di estradizione, tuttavia, i «problemi informatici» cagionati da B, mediante i pop-up che apparivano sui computer delle persone offese, sarebbero stati solo fittizi, al fine di ingannarle e indurle a porre in essere atti di disposizione  patrimoniale.

2.5.  Con il quinto motivo il difensore ha censurato l'inosservanza degli artt. 699, 705, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione can!11te e contraddittoria in merito alla violazione del principio di specialità da parte ello Stato richiedente, in quanto non sarebbe stato assicurato il rispetto del diritto fondamentale ad un processo equo della persona richiesta in consegna.

Il difensore deduce che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alle censure proposte relativamente alla causa ostativa alla consegna costituita dal mancato rispetto del principio di specialità da parte dello Stato richiedente.

Secondo quanto risulta dalla giurisprudenza statunitense citata, infatti, il processo nei confronti di B avrebbe potuto essere incardinato anche per  reati diversi da quelli per i quali è stata richiesta l'estradizione, in difetto di un r medio giurisdizionale sul punto e in costanza di un'errata determinazione della pena eventualmente irrogabile.

2.6.   Con il sesto motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt  .,,, 25 e 27 della Costituzione, degli artt. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., él rt. 3 CEDU e il vizio della motivazione in ordine al mancato rispetto del principio di proporzionalità e di legalità della pena prevista dall'ordinamento statunitensi: per i fatti di reato oggetto della richiesta estradizionale.

Nella domanda di estradizione, infatti, sarebbero state indicate le pene applicabili solo nella misura massima, senza alcun riferimento al minimo edittale e questa carenza renderebbe imprevedibile per !'estradando la sa ·u ione eventualmente irroganda. Per i reati di riciclaggio e di frode informatica sarebbe stata, inoltre, indicata, senza ulteriori precisazioni e indicazione dei criteri di scelta, l'alternativa tra pena detentiva e pecuniaria.

3.    Con istanza tempestivamente depositata in data 17 febbraio       2025, l'avvocato Nicola Canestrini ha chiesto la trattazione orale del ricorso.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 febbraio aio 2025, il Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in data 28 febbraio 2025 l'avvocato Canestrini ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.  Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2.   Con il primo motivo il difensore ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per inosservanza degli artt. 179 e 525 cod. proc. pen., in qu:1I·to è stata emessa da un collegio composto da giudici diversi da quelli che hanno partecipato all'udienza camerale di discussione.

3.    Il motivo è fondato.

3.1 L’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. sancisce che:

    «[A]lla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento».

Questa disposizione conferma la tradizionale regola dell’immutabilità del giudice (v. anche art. 472, secondo comma, cod. proc. pen. del 1930), attraverso la quale trova attuazione il principio di immediatezza, connaturale alla stessa essenza del processo, che esige, salve le deroghe espressamente previste dalla legge, l’identità tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide (Corte cost., ord. n. 399 del 2001).

3.2 Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio dell’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non è applicabile alla pronuncia sull’estradizione emessa dalla corte di appello (Sez. 6, n. 48635 del 21/09/2017, Demrozi, Rv. 271504-01; Sez. 6, n. 41635 del 24/10/2007, Bogariu, Rv. 237670-01).

Questo principio di diritto è, tuttavia, stato affermato in relazione alla fase giurisdizionale dell’estradizione, nella quale non vengono formate prove, bensì esaminati e valutati i documenti trasmessi dallo Stato richiedente a fondamento della domanda.

Pertanto, una volta rinviato il giudizio sull’estradabilità ad altra udienza per l’acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale con le parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa (Sez. 6, n. 48635/2017, Demrozi, cit.; Sez. 6, n. 41635/2007, Bogariu, cit.).

In questi casi, pertanto, la corte di appello, pur nella diversa composizione, ma nella pienezza del contraddittorio tra le parti e con la completa conoscenza del materiale istruttorio disponibile, ha legittimamente proceduto alla trattazione, decidendo all’esito (Sez. 6, n. 22693 del 01/04/2004, Vasile, Rv. 229638-01).

Analogamente, la giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, ha escluso la violazione del principio dell’immutabilità del giudice nel caso in cui la corte di appello, rinviata la decisione ad altra udienza per l’acquisizione di ulteriore documentazione, ha proceduto, sia pure in diversa composizione, alla trattazione della causa nel pieno contraddittorio tra le parti, decidendo all’esito sulla base del materiale documentale disponibile (Sez. 6, n. 7792 del 18/02/2014, Manolache, Rv. 259001-01; Sez. 6, n. 25811 del 25/06/2008, Vizitiu, Rv. 239947-01; Sez. 6, n. 25828 del 09/06/2008, Cebula, Rv. 240350-01).

3.3 L’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., tuttavia, stante la latitudine della sua formulazione, vieta non solo che il giudice che decide la regiudicanda sia diverso da quello che ha partecipato alla formazione della prova, ma anche che il giudice della decisione sia diverso da quello che ha partecipato alla discussione della causa.

Il principio di immutabilità del giudice, dunque, opera anche nella fase della trattazione e della discussione della causa, e vieta, nei procedimenti che non sono connotati dalla formazione della prova nel contraddittorio delle parti, che il giudice che decide la regiudicanda sia diverso da quello che ha partecipato alla discussione delle parti.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, annullato la decisione che ha deliberato sulla richiesta di estradizione, quando il collegio che ha deliberato la sentenza era in composizione differente rispetto a quella davanti alla quale si era svolta l’udienza con riserva di decisione (Sez. 2, n. 15702 del 01/04/2021, Lula, Rv. 281121-01, in un caso identico a quello oggetto del presente ricorso).

3.4 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, il principio di immutabilità del giudice, pur previsto dal legislatore per il solo giudizio dibattimentale, costituisce espressione di un principio generale, ed è dunque estensibile anche alle decisioni assunte all’udienza camerale celebrata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. In questo senso si esprimono numerose pronunce della Corte di cassazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 38122 del 13/05/2014, Valenti, Rv. 261405-01; in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato l’ordinanza pronunciata dalla Corte d’appello ex art. 315 cod. proc. pen., poiché il verbale dell’udienza camerale recava in intestazione l’indicazione di un collegio presieduto da magistrato diverso da quello che aveva sottoscritto il provvedimento in veste di presidente; conf. Sez. 1, n. 13599 del 22/11/2016, dep. 2017, Barr, Rv. 270057-01, con riferimento alle decisioni assunte nei giudizi di impugnazione cautelare;

Sez. 1, n. 25807 del 12/06/2007, Labroca, Rv. 237369-01: in applicazione del principio, la S.C. ha annullato l’ordinanza resa ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale del riesame, poiché vi era contrasto tra il verbale di udienza e l’intestazione del provvedimento, con conseguente dubbio che due magistrati che avevano partecipato alla decisione non avessero partecipato all’udienza).

3.5 Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) e, segnatamente, dal verbale dell’udienza del 10 gennaio 2025, risulta che la domanda di estradizione di Brolese, in seguito alla ricezione delle informazioni integrative da parte dell’autorità statunitense, è stata trattata in data 10 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Milano, composta dal presidente Roberto Arnaldi e dai consiglieri Gianfranco Criscione e Cristina Ravera.

Il collegio, all’esito della discussione delle parti, ha riservato la decisione e la sentenza è stata depositata in data 20 gennaio 2025.

Dall’intestazione della sentenza risulta, tuttavia, che il collegio che ha deliberato la stessa è stato composto dal presidente Roberto Arnaldi e dai consiglieri Veronica Tallarida e Giulia Anna Messina.

I giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza, pertanto, per quanto risulta dagli atti, sono diversi da quelli che hanno partecipato all’udienza in camera di consiglio.

3.6 La sentenza impugnata è, dunque, nulla, in quanto, in violazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., è stata adottata da giudici diversi da quelli che hanno partecipato all’udienza camerale.

L’accoglimento di questo motivo determina l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Milano per deliberare sulla richiesta di estradizione formulata dall’autorità statunitense.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025.