Una distrazione momentanea e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere dalle conseguenze, inequivoco elemento rilevatore di perdita dell?idoneità tecnica alla guida.
T.A.R.
Liguria - Genova
Sezione II
Sentenza 11 dicembre 2013 - 24 gennaio 2014, n. 144
(Presidente Caruso ? Estensore Goso)
Fatto
Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato il 4 marzo 2013 e depositato il successivo 6 marzo, l?esponente impugna il provvedimento di revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità, adottato dall?Ufficio della motorizzazione civile di Savona in data 13 dicembre 2012 e successivamente notificato all?interessata.
Tale provvedimento richiama la comunicazione della polizia stradale di Imperia in data 24 ottobre 2012, dalla quale risulta che la ricorrente era rimasta coinvolta in un sinistro verificatosi il precedente 14 agosto: mentre percorreva un tratto rettilineo dell?autostrada A10, essa aveva perso il controllo della propria autovettura e urtato violentemente i guard-rail posti su entrambi i lati della carreggiata.
Nel rapporto della polizia stradale, si dà atto che l?incidente, nel quale non risultavano coinvolte altre autovetture, era stato conseguenza di una distrazione provocata dalle manovre attuate per impostare il navigatore di bordo.
Il provvedimento impugnato reca la seguente motivazione: ?Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida?.
La ricorrente denuncia i vizi di incompetenza territoriale, di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e di insufficienza della motivazione.
Si è costituita in giudizio l?Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell?intimato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contrastando nel merito la fondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento.
Con ordinanza n. 148 del 11 aprile 2013, è stata accolta l?istanza cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente e fissata l?udienza per la discussione di merito.
Le parti costituite hanno depositato memorie difensive e, nel caso della ricorrente, anche una memoria di replica.
Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 11 dicembre 2013 e ritenuto in decisione.
Diritto
I presupposti di fatto dell?avversato provvedimento di revisione della patente di guida sono sostanzialmente incontestati.
Come riferito in premessa, l?ufficio periferico della motorizzazione civile si è determinato ad adottare tale misura in conseguenza di un incidente stradale provocato alcuni mesi prima dalla ricorrente la quale, mentre conduceva la propria autovettura lungo un tratto rettilineo di autostrada, aveva perso il controllo del mezzo, urtando contro i guard-rail che delimitano la carreggiata.
Non erano state coinvolte nel sinistro altre autovetture né erano stati provocati danni alle persone, ma solo alle cose.
E? altresì incontestata la causa dell?incidente, provocato da una momentanea distrazione della conducente impegnata nell?impostazione del navigatore di bordo.
Ciò premesso, si appalesano destituiti di giuridico fondamento i primi due motivi di ricorso, rispettivamente concernenti il vizio di incompetenza territoriale e l?erronea valutazione dei presupposti fattuali del provvedimento impugnato.
Con il primo di essi, l?esponente sostiene che la competenza a disporre la revisione della patente di guida sarebbe radicata in capo all?ufficio periferico della motorizzazione civile nella cui circoscrizione è compreso il luogo di residenza del privato (Imperia), non essendo invece competente l?ufficio del luogo in cui si sono svolti i fatti (Savona).
La censura è inammissibile per genericità, atteso che l?esponente non individua la norma attributiva della competenza.
La Sezione, comunque, ha recentemente affermato il principio secondo cui la competenza a disporre la revisione della patente spetta all?ufficio del luogo in cui si è verificato l?incidente dal quale deriva il provvedimento impugnato (cfr. sentenza n. 334 del 28 febbraio 2012).
Parimenti inconsistente è la censura dedotta con il secondo motivo, poiché la mancanza di precedenti decurtazioni di punti dalla patente di guida dell?interessata e la tenuità della sanzione pecuniaria irrogata nei suoi confronti non dimostrano, di per sé, l?insussistenza dei presupposti dell?atto.
E? pacifico, infatti, che la revisione ex art. 128 C.d.s. costituisce un provvedimento ampiamente discrezionale che può essere adottato qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti soggettivi di idoneità alla guida.
Tale provvedimento ha finalità prettamente cautelare e, nel caso in cui consegua (come di norma) ad un sinistro stradale, non presuppone neppure l?intervenuta definizione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni, essendo sufficiente che la dinamica dell?episodio faccia sorgere seri dubbi in ordine alla persistenza dei requisiti di idoneità alla guida.
Né l?esercizio del potere in questione può ritenersi condizionato, ovviamente, all?eventualità che il sinistro stradale abbia cagionato danni alle persone.
Rimane da scrutinare la censura, dedotta con il terzo e ultimo motivo di ricorso, inerente al difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Occorre premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il provvedimento con cui la motorizzazione civile, in seguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno rilevato un sinistro stradale, dispone la revisione della patente, deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall?interessato e, infine, specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente (cfr., fra le ultime, T.A.R. Toscana, sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1658 e T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 marzo 2011, n. 457).
Nel caso in esame, è richiamata ob relationem, quale presupposto legittimante l?impugnato provvedimento, la comunicazione della polizia stradale di Imperia del 24 agosto 2012, nel quale la proposta di revisione della patente di guida si fonda sulla ricostruzione della dinamica del sinistro (cagionato, si ribadisce, da momentanea distrazione), sul potenziale pericolo creato alla circolazione stradale e sui danni provocati al veicolo della conducente e alle pertinenze stradali (guard-rail).
La motivazione dell?atto si esaurisce nel richiamo di tale comunicazione e nella mera riproduzione della formula legislativa che delinea i presupposti per la revisione della patente di guida (?il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida?).
Tali elementi sono insufficienti ad ottemperare l?onere motivazionale posto a carico dell?Amministrazione procedente.
La revisione della patente di guida ex art. 128 C.d.s. comporta verifiche, talora impegnative, circa l?idoneità alla guida dell?interessato e incide notevolmente sulle abitudini di vita del destinatario dell?atto, particolarmente di coloro che, come l?odierna ricorrente, hanno necessità di utilizzare l?autoveicolo per raggiungere il luogo di lavoro.
Ne deriva che i dubbi sottesi all?adozione del provvedimento devono essere seri e collegati ad elementi che, anche secondo i dati di esperienza, possano essere ritenuti ragionevole espressione delle capacità di guida del soggetto.
Al contrario di una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di una clamorosa violazione delle regole di circolazione stradale, una distrazione momentanea e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere dalle conseguenze, inequivoco elemento rilevatore di perdita dell?idoneità tecnica alla guida, in difetto di precedenti analoghi o di altri elementi di giudizio che valgano a rendere conto della prognosi sottesa all?adozione del provvedimento.
In definitiva, le circostanze in cui si è svolto l?incidente e le ragioni che lo hanno provocato potrebbero risultare astrattamente atte a sorreggere un giudizio probabilistico negativo circa il venir meno dei requisiti di idoneità, ma non rendono inevitabile una siffatta conclusione che, pertanto, deve scaturire da adeguata motivazione, certo non rinvenibile nella formula stereotipata del provvedimento impugnato.
Sulla base di tali precisazioni, appare fondata la censura concernente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che, pertanto, si appalesa meritevole di annullamento.
Sussistono i presupposti per l?integrale compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l?effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
cfr. anche Revisione patente di guida a seguito incidente stradale (Tar Toscana, 208/15)
Nota di approfondimento
L'art 128 Codice della strada è rubricato "Revisione della patente di guida" e prevede che
- gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto in alcuni casi, possano disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale, o a esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica (comma 1).
- "è sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida" (comma 1ter).
Per poter procedere però ad applicare l'ultima disposizione, cioè il comma 1ter, la P.A. competente deve dubitare della persistenza in capo al responsabile del sinistro stradale dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, stante il riferimento, espressamente inserito in questo comma dal legislatore, al comma 1 dell'art. 128. La revisione che deve essere sempre disposta è infatti quella di cui al comma 1, ossia quella revisione che si giustifica soltanto in presenza di un dubbio in ordine alla persistenza in capo al guidatore dei requisiti ex lege prescritti.