Sussiste il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione occorsa nell'ambito di una procedura di estradizione passiva a patto che non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, mentre non assume invece alcun rilievo la innocenza dell'estradando.
La mancanza di contestazione nel merito dell’accusa formulata dallo stato richiedente pnon fonda alcuna responsabilità per colpa grave di chi chiede l'indennizzo: nel procedimento di estradizione passiva, l’Autorità Giudiziaria italiana non esercita infatti un sindacato relativo al merito dell’accusa formulata nei confronti dell’estradando dalle Autorità del Paese richiedente, limitandosi ad un esame estrinseco e formale della regolarità della documentazione pervenuta, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie (e, specularmente, l’assenza di condizioni ostative) per l’emanazione di una sentenza favorevole all’estradizione verso lo Stato estero.
E' onere dell'istante evidenziare al giudice cautelare eventuali condizioni ostative all'estradizione.
Corte di Appello di Trento
ordinanza dd. 15 - 28 gennaio 2020
3/2019 R.I.D.
(vai alla memoria difensiva che replica alle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato)
(vai al testo integrale del provvedimento 3/20 Corte di Appello di Trento)