Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Infedeltà coniugale e addebito della separazione (Cass,. 21576/18)

3 settembre 2018, Cassazione civile

Il tradimento non è causa di addebito qualcosa la crisi coniugale fosse preesiste e l'infedeltà non sia causa ma effetto dellala crisi già in atto. 

In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile:

Per poter addebitare la separazione al coniuge che ha tradito necessario sondare la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 28 giugno – 3 settembre 2018, n. 21576
Presidente Scaldaferri – Relatore Acierno

Ragioni della decisione

Con sentenza del 29 aprile 2016 la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello proposto da Gu. Pa. avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva pronunciato la separazione personale di quest'ultimo e Ni. In. e la addebitava al Pa., disponendo altresì che egli versasse Euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento in favore della moglie, oltre a Euro 300 mensili in favore del figlio.
La Corte d'appello ha ritenuto, per quanto ancora interessa:
a) che la pronuncia di addebito fosse pienamente giustificata, essendo emerse plurime e gravi violazioni dei doveri matrimoniali da parte del Pa. ed essendo stata accertata la loro stretta connessione causale con la intollerabilità della convivenza: nello specifico, era provato che il Pa. già alla data dell'allontanamento dalla casa familiare - che già da sola integra una violazione dei doveri familiari - si fosse allontanato dalla casa coniugale e intrattenesse una relazione extra-coniugale.;
b) che sussistessero pienamente i presupposti di legge per l'assegno di mantenimento in favore della In. sia rispetto all'an che rispetto al quantum: nel procedimento di primo grado la polizia tributaria aveva accertato che il Pa. era titolare di un reddito nettamente superiore a quello della moglie, la quale, dal canto suo, percepisce solo una pensione di invalidità e non può lavorare a causa delle sue condizioni di salute.

Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione Gu. Pa., affidandosi a due motivi:

Nel primo viene dedotta la violazione degli artt. 143, 151, 2. c., 2697 c.c.; nonché artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente addebitato a lui la separazione pur in mancanza del nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, la quale, invece, è riferibile a reciproche difficoltà risalenti nel tempo. Secondo la giurisprudenza di legittimità la situazione di intollerabilità, disaffezione e distacco affettivo, giustificante la separazione, può verificarsi anche in relazione a uno solo dei coniugi, senza che ciò possa costituire motivo di addebito.

Nel secondo viene dedotta la violazione dell'art. 156 c.c. e 115, 116, c.p.c. nonché vizio di motivazione, per essersi la Corte territoriale sottratta al principio in base a cui il coniuge richiedente è gravato dall'onere di dedurre e dimostrare sia l'an debeatur che il quantum debeatur dell'assegno di mantenimento. La sentenza è anche viziata per avere utilizzato a fini probatori le dichiarazioni rese dal Pa. al c.t.u. circa i propri redditi ma non le dichiarazioni della In., la quale affermava di essere economicamente indipendente.

Il primo motivo è inammissibile, perché si risolve nella sollecitazione di un nuovo accertamento di merito sui presupposti della pronuncia di addebito.

L'apprezzamento circa la responsabilità di un coniuge nel determinarsi della intollerabilità della convivenza in ragione della violazione dei doveri matrimoniali è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica (ex multis, Cass. 18074/2014).

In riferimento all'istruttoria svolta in primo grado è emerso, infatti, che il Pa. si era allontanato dalla casa familiare, aveva una relazione extra-coniugale e non aveva prestato alla moglie la necessaria assistenza materiale e morale, anche in relazione alle accertate condizioni di salute della In. mancando invece la prova da parte sua che la violazione dei doveri coniugali fosse successiva alla crisi matrimoniale.

I fatti, così come insindacabilmente accertati dal giudice del merito, possono giustificare una pronuncia di addebito, non configurandosi la denunciata violazione di legge.

Peraltro la prova del nesso causale può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni tenuto conto dei principi di recente affermati da questa Corte nella sentenza n.16859 del 2015 così massimati:
"In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale".

Il secondo motivo è parimenti inammissibile per la medesima ragione. I redditi delle parti, invero, sono stati accertati nel procedimento di primo grado attraverso l'indagine della polizia tributaria, mentre le dichiarazioni rese dai coniugi al consulente tecnico d'ufficio, il quale, invece, non aveva il compito di accertare la loro situazione economica ma l'idoneità genitoriale, non sono state ritenute idonee, con valutazione incensurabile, a modificare i riscontri di natura documentale.

Pertanto, la sperequazione reddituale e l'inidoneità al lavoro della In., affetta da sclerosi multipla, hanno correttamente condotto la Corte territoriale a confermare l'assegno di mantenimento sia nell'an che nel quantum.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Il processo risulta esente, ex lege, dalla debenza del doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.