Non c'è responsabilità (o anche solo corresponsabilità) del lavoratore per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità: le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli
Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio (è il caso del c.d. "rinvio a nuovo ruolo"), poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato assente, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza.
Corte di Cassazione
sez. IV Penale, sentenza 5 – 15 aprile 2019, n. 16228
Presidente Menichetti – Relatore Ferranti
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza del 18.04.2018 la Corte di Appello di Brescia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 12.02.2016 che ha dichiarato P.O.E. e N.G. responsabili del reato di cui all’art. 590, commi 1 e 3, in relazione all’art. 583 c.p., condannandoli alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, confermando anche le statuizioni civili (condanna al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale in via solidale di Euro 10.000,00), in favore della persona offesa costituita, D.I. .
1.1 N. e P. sono imputati del reato di cui all’art. 590 c.p., commi 1 e 3, in relazione all’art. 2087 c.c., D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 19 e 20, perché, nella rispettiva qualità, il primo, di responsabile del cantiere di (omissis) , della Società E. s.p.a., il secondo, di manutentore della E. s.p.a., cagionavano per colpa al lavoratore D.I. lesioni personali gravi, giudicate guaribili in almeno 170 giorni. Si contesta la colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e violazione delle norme di prevenzione e in particolare per aver:
- il N. omesso di sovraintendere e vigilare sulla corretta conduzione da parte del manutentore dell’intervento di riparazione della perforatrice, in modo tale che tutti gli elementi dell’impianto risultassero bloccati contro spostamenti e movimenti pericolosi e inoltre per aver disposto l’accesso all’impianto, nel corso della manutenzione e in ausilio della stessa, dell’operaio D. che non era stato informato sui rischi né formato per le procedure di intervento sicure;
- il P. per non aver adottato le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il fermo e il blocco assoluto degli elementi pericolosi passibili di entrare in movimento in corso e a causa dello stesso intervenuto di manutenzione, secondo quanto indicato nel manuale d’uso e manutenzione della macchina, con specifico riferimento al posizionamento orizzontale del mast della macchina e al blocco del carrello della testa sul mast, mediante staffatura o altra misura idonea.
1.2 L’infortunio, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che riporta puntualmente le risultanze dibattimentali del giudizio di primo grado, avveniva con le seguenti modalità: il 14 settembre 2010 nel cantiere della società E., dedicato alla realizzazione del parcheggio sotterraneo, mentre si stavano effettuando lavori di scavo per la realizzazione delle fondamenta, subiva un guasto la perforatrice C6 in quanto si era staccata una catena anteriore; veniva richiesto l’intervento del manutentore P. che, su disposizioni del direttore di cantiere N. , veniva affiancato da un operaio, il D. , che doveva reperire una tavola di legno per facilitare le operazioni di riparazione e trasportare la nuova catena; rimaneva poi nei pressi della perforatrice sul lato opposto a quello in cui manovrava il manutentore con la schiena appoggiata al gruppo morse, al centro tra i due cingoli e veniva investito al torace dalla testa di rotazione, di 500 kg di peso, che, liberata da una delle catene rotte, scivolava per forza di gravità. Era stato accertato dall’istruttoria dibattimentale (fol 5) che il mast era stato messo in posizione inclinata, che, sbullonata la testa di rotazione, quest’ultima scivolava per gravità lungo il mast andando ad attingere il D. , nonostante che il manuale d’uso e manutenzione della macchina prevedesse, in caso di operazioni di sostituzione della catena usurata o rotta, il posizionamento della macchina con il mast in orizzontale, la movimentazione della testa fino alla fine corsa posteriore e il blocco del carrello della testa sul mast con la staffatura, ciò allo scopo di prevenire proprio che con la forza di gravità l’organo lavoratore potesse scorrere in discesa sul mast. Risultava inoltre che nel pos redatto dalla E s.p.a. era prescritto che gli interventi di manutenzione della macchina dovevano essere preceduti dal saldo bloccaggio delle parti che potevano entrare in movimento anche senza forza motrice e in ogni caso osservando le indicazioni del manuale d’uso e di manutenzione della macchina (fol 5).
2.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati P.O.E. e N.G. , a mezzo dei difensori, deducendo i motivi di seguito riportati.
Per P. :
1) violazione di legge per mancanza/omessa notifica del rinvio dell’udienza concesso per legittimo impedimento del difensore a comparire all’udienza del 15.05.2015, udienza nella quale si è disposto il rinvio al 3 luglio 2015 alla presenza del difensore nominato d’ufficio, senza ulteriore notifica al difensore di fiducia e senza verifica che quest’ultimo sia stato effettivamente notiziato della data della nuova udienza.
2) violazione di legge per inosservanza delle norme processuali poiché dal libretto riguardante la macchina perforatrice C6, risulta a pag 21 e 22 che la manutenzione deve essere effettuata sempre con le attrezzature della macchina in posizione di riposo,nel caso in cui debbano essere effettuate con una o più funzioni attive, devono essere impartite precise ed inderogabili istruzioni affinché siano presenti sempre due persone: l’operatore che ha la funzione di supervisione per la sicurezza dell’altra persona che lavora e il manutentore. Tali prescrizioni non sono state considerate dalla sentenza di primo grado e sono considerate non pertinenti dalla sentenza di appello.
3) vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra la condotta del P. , intento a riparare la macchina perforatrice, e le lesioni patite dall’operaio generico, che si trovava alle sue spalle e poteva non essere visibile dal manutentore. Il D.I. era in posizione tale, essendosi infilato in un interstizio della macchina, ove era possibile il ferimento ma non era stato il P. a chiamarlo né quest’ultimo si era accorto della posizione del lavoratore. Altre figure, in primis, l’operatore dovevano far in modo che chiunque si allontanasse dalle vicinanze della macchina che avrebbe dovuto essere attrezzata con pannelli di divieto di avvicinamento.
Il D. si è posto in una posizione di rischio attraverso un comportamento abnorme che non può essere addebitato alla condotta causale del P. .
4) Violazione della legge con riferimento all’eccessività della pena per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per il comportamenti di immediata assistenza all’infortunato fino al ricovero in ospedale.
Per N. :
1) violazione di legge e vizio della motivazione in quanto il N. aveva solo ordinato all’operaio di trasportare la pesante catena nei pressi della perforatrice ma non di partecipare alle operazioni di manutenzione. I Giudici di merito non hanno valutato attentamente la inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa che non assume la posizione di soggetto imparziale in quanto soggetto interessato al risarcimento dei danni;
2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze generiche riportando elementi non veritieri.
Considerato in diritto
1. Va premesso che è pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; Sez.4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; S ez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; Sez.4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).
Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Carialo e altri, rv. 260608).
2. Il ricorso P. è inammissibile.
2.1 II primo motivo è manifestamente infondato, Invero in casi come quello che ci occupa, non risultano pregiudicati né i diritti dell’imputato né quelli del difensore, anche perché quest’ultimo, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non aveva diritto ad alcuna comunicazione della data di rinvio.
È pur vero, infatti, che la data dell’udienza di rinvio non venne comunicata dalla cancelleria al difensore di fiducia dell’imputato(ma a tale comunicazione non si doveva provvedere atteso che al difensore disegnato come sostituto dal giudice, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, si applicano le disposizioni di cui all’art. 102 c.p.p., per cui lo stesso esercita i diritti e assume i doveri del difensore sostituito (Sez. 3 del 13.05.2015 n. 30466).
Questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite e con una successiva giurisprudenza delle sezioni semplici assolutamente univoca, ha da tempo affermato il principio, che il Collegio condivide e intende ribadire, per cui il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio (è il caso del c.d. "rinvio a nuovo ruolo"), poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato assente, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza (così Sez. Un. 8285 del 28.2.2006, Grassia, rv. 232906; conf. sez. 5, n. 36643 del 4.6.2008, Sorrentino, rv. 241721; sez. 6, n. 19831 del 20.3.2009, Vartoluccio, rv. 243855).
Ancora si è ribadito che l’omessa notifica - al difensore di fiducia impedito - del rinvio dell’udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97 c.p.p., comma 4, non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (sez. 5, n. 26168 dell’11.5.2010, Terlizzi, rv. 247897; sez. 2, n. 51427 del 5.12.2013, Domenichini, rv. 258065), precisandosi anche che a nulla rileva che il giudice abbia, comunque, disposto la comunicazione della data della nuova udienza (così Sez. 5, n. 20863 del 24.2.2011, Sechi rv. 250451, relativamente ad un caso in cui la comunicazione della data dell’udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ad uno dei difensori).
2.2 Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto il vizio di legittimità è solo apparente; in maniera generica e inconferente si contesta, infatti, il valore probatorio degli elementi utilizzati dalla Corte di appello per pervenire al convincimento di responsabilità e non si tiene conto degli argomenti e delle indicazioni probatorie puntuali acquisite e risultanti dai due gradi di merito.
I giudici di merito (fogli 3,4 sentenza di primo grado e 14,15 sentenza impugnata) hanno accertato, attraverso le dichiarazioni testimoniali, dell’Ufficiale Pg C. , funzionario della Asl competente, di F.G. , teste oculare, in quanto macchinista addetto alla perforatrice e presente alle operazioni di manutenzione, che per sostituire la catena che era rotta e la cui funzione è quella di tenere la testa motorizzata di perforazione, il braccio non fu posizionato in orizzontale, ma come ammesso dallo stesso imputato e su sua espressa indicazione (fol. 5 sentenza di primo grado) in posizione obliqua, (per agevolare i tempi delle operazioni di sostituzione), e la testa non fu bloccata con le staffe (così come prescritto dal manuale di uso e istruzione vol. 2 pag. 9.5.2. richiamato a fol 14 e 15 della sentenza impugnata); cosicchè quando fu rimosso l’incaglio che la tratteneva, la testa scese rapidamente verso il basso e con lo spezzone del puntale andò a colpire il D. che si trovava con la schiena lungo la parte fissa (il gruppo morse) della macchina.
Coerente e corretta è pertanto la individuazione della posizione di garanzia in capo al P. , nella qualità di addetto alla manutenzione, il quale non si è attenuto alle regole di prudenza e di sicurezza previste proprio dal manuale di uso e richiamate dal pos; né sono deducibili nella sede di legittimità considerazioni di mero fatto in relazione alle modalità dell’incidente ed in particolare ai comportamenti posti in essere dalla persona offesa, situazioni di fatto peraltro smentite dalle puntuali ricostruzioni probatorie dibattimentali.
2.3 Va ricordato peraltro che la interruzione del nesso di condizionamento, a causa del comportamento imprudente del lavoratore, da solo sufficiente a determinare l’evento, secondo i principi giuridici enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv.261106, in motivazione; Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, Rv.264365; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 25409) richiede che la condotta si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez. 4 n. 15124 del 13.12.2016, Rv. 269603).
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità(Sez.4, n. 22044 del 2.05.2012, n.m; Sez.4, n. 16888, del 7/02/2012, Rv. 252373). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n. 4114 del 13/01/2011, n. m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Rv. 2479962).
La Corte territoriale ha fatto corretta e coerente applicazione dei principi giuridici sopra esposti; ha evidenziato che la condotta del D. , che era stato comandato ad aiutare il P. dal direttore di cantiere N. , al quale il P. aveva chiesto di reperire una tavola di legno che gli consentisse di lavorare senza stare con i piedi nel fango e che si era posizionato all’incirca al centro dei due cingoli della perforatrice per aiutare il meccanico nella sostituzione della catena rotta (teste F. fol 17 sentenza), non era stata pertanto né imprevedibile né esorbitante e non poteva perciò fornire alcuna giustificazione né al direttore di cantiere né al manutentore i quali, titolari delle rispettive posizioni di garanzia, avevano omesso di svolgere i compiti connessi all’adeguata osservanza delle misure di sicurezza, di vigilanza e formazione oltre che di verifica puntuale del rispetto delle norme di prevenzioni degli infortuni (fol.14). Tanto più che il D. non aveva svolto mai quel compito, era un operaio senza alcuna formazione in materia di macchine operatrici e riparazione. Non poteva perciò essere adibito come assistente o coadiuvante alle operazioni di manutenzione che lo avrebbero comunque messo in contatto con un macchinario così potenzialmente rischioso e complesso non avendo il bagaglio tecnico adeguato per apprezzarne i pericoli insiti.
2.4 Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, in quanto i giudici di appello hanno legittimamente valutato tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., e, ritenendo il fatto di una certa gravità in considerazione del grado della colpa, hanno applicato e congruamente motivato la pena della reclusione di mesi sei con il beneficio della sospensione.
Il motivo poi attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile in quanto tra l’altro non è stato specificatamente dedotto e argomentato nei motivi di appello.
3. Il ricorso N. è inammissibile.
3.1 I motivi di ricorso sono assolutamente generici e aspecifici.
N. era il direttore tecnico di cantiere,seguiva la produzione, decideva i macchinari e constatò l’arresto della perforatrice nel cantiere di (OMISSIS) facendo intervenire il manutentore P. per la sostituzione della catena; non solo affiancò al manutentore un operaio non specializzato e non formato per le operazioni di assistenza materiale (utilizzandolo sia per il reperimento della tavola di legno che per il trasporto della catena nuova) ma omise, pur essendo presente in cantiere, di vigilare sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza richiamate anche dal POS, avallando una prassi improvvida e pericolosa utilizzata per rendere la sostituzione più celere ma particolarmente rischiosa.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende oltre alla rifusione in solido delle spese in favore della parte civile liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori di legge.