Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo avere riscosso denaro per conto dell’Ente Poste, se ne appropria, dopo avere annullato l’operazione, poichè il denaro attraverso la consegna all’impiegato per ragioni del suo ufficio entra a far parte del patrimonio della Pubblica Amministrazione e non già in quello del funzionario che l’ha riscosso.
La differenza tra il delitto di peculato e la truffa aggravata si fonda sulle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale se ne appropri avendone legittimamente la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio, ed eventuali artifizi vengono posti in essere successivamente al fine di occultare l’illecito impossessamento o per assicurarsi l’impunità; si ravvisa, invece, la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso se lo procuri fraudolentemente facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene, inducendo la parte lesa in errore mediante le condotte tipiche di artifizi o raggiri.
L’impiegato dell’Ente Poste addetto allo sportello, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e pertanto commette il reato di peculato quando si sia appropriato di somme ricevute in ragione del proprio ufficio da un utente che compie le abituali operazioni che, secondo la legge, può svolgere attraverso l’Ente Poste italiane s.p.a.: si tratta infatti non di attività di natura applicativa o esecutiva ma contraddistinta da autonomia e discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto
La differenza tra peculato ed appropriazione indebita aggravata dall’art. 61 n. 9 sta nella circostanza che il peculato richiede, nel soggetto attivo, il possesso del denaro per ragioni di ufficio o servizio, mentre l’appropriazione indebita presuppone che il possesso sia stato devoluto all’agente 'intuitu personae' e l’abuso dei poteri o l’inosservanza dei doveri servono all’autore non per procurarsi il possesso ma ad agevolarlo nella realizzazione della condotta tipica.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 14 maggio 2018, n.21314 - Pres. Paoloni – est. Agliastro
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello dell’Aquila con sentenza del 5/5/2016 confermava la sentenza del Tribunale di Lanciano del 25/2/2015 a carico di P.A. imputato dei reati di cui: a) del reato di cui agli artt. 81 capoverso, 314 cod. pen., perché quale dipendente delle Poste presso l’ufficio di (...), con mansioni di operatore addetto alla riscossione dei pagamenti su bollettino postale, si appropriava di somme di denaro delle quali aveva la disponibilità in quanto consegnategli dagli utenti in adempimento di fatture di forniture di servizi; b) artt. 479 e 480 cod. pen., perché sopprimeva mediante annullamento informatico dell’operazione di riscontro del pagamento i bollettini postali; c) artt. 81 capoverso e 314 cod. pen., perché si appropriava di denaro esistente sui conti correnti postali di plurimi utenti, emettendo falsi vaglia postali per prelevare le somme; d) artt. 81 capoverso, 485, 491 e 61 n. 2 cod. pen., perché contraffaceva i vaglia circolari apponendo false sottoscrizioni; e) artt. 81 capoverso, 314 cod. pen., perché si impadroniva di somme di denaro provenienti da versamenti di persone sui propri conti correnti allo sportello, annullando le operazioni informatiche; f) artt. 479 e 480 cod. pen., perché sopprimeva mediante annullamento informatico bollettini di pagamento. L’imputato veniva condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.
2. Ricorre per cassazione P.A. per il tramite del difensore di fiducia per i seguenti motivi:
1) errata applicazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. degli artt. 314 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. Lamenta la difesa l’erronea applicazione della fattispecie di cui all’art. 314 cod. pen. sia sotto il profilo della qualifica personale e soggettiva, sia sotto il profilo della qualificazione giuridica della condotta, sussunta sotto la fattispecie di peculato e non di truffa viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza. L’imputato non avrebbe rivestito il ruolo di incaricato di pubblico servizio non avendo l’impiegato raggiunto il livello minimo di potere discrezionale da potere essere inquadrato quale incaricato di pubblico servizio poiché era addetto alla riscossione dei pagamenti effettuati con bollettini postali con possibilità di controllo esclusivamente dell’integrale compilazione e corrispondenza della somma versata.
Quanto alle condotte appropriative ascritte all’imputato erroneamente esse vengono ricondotte al reato di peculato, falso e furto aggravato, mentre dovrebbero essere sussunte sotto la fattispecie dell’art. 640 eventualmente aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod. pen., perché le somme oggetto di condotte approvative non erano mai entrate nell’effettivo possesso di Poste italiane s.p.a. rimanendo ab origine nella possibilità del P. , il quale solo attraverso l’annullamento di bollettini di successivi falsi e contraffazione ha potuto conseguire l’effettivo possesso del denaro.
Ritiene la difesa che le condotte costituiscano artifizi necessari all’agente per conseguire il possesso del denaro, che trattenuto dal P. non era mai entrato nella sfera di possesso di Poste Italiane s.p.a. In via subordinata, il reato doveva essere qualificato come peculato d’uso perché il P. aveva provveduto alla restituzione o rimborso delle somme che erano state versate dagli utenti per le loro operazioni.
2) mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione ai fatti oggetto di imputazione di cui ai capi a) ed e). Lamenta il ricorrente che non è stato superato il dubbio sull’univoca riferibilità al P. delle condotte ascritte anche per l’uso a volte promiscuo dei codici di accesso ai terminali.
3) mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione ai fatti oggetto di imputazione di cui al capo c) - erronea applicazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. - 530 comma 2 cod. proc. pen. La sentenza impugnata manifesta insufficienza della motivazione anche in relazione al capo c) riguardante l’imputazione per furto aggravato, a seguito di riqualificazione della condotta eseguita dal giudice di primo grado. Inoltre risultano prive di riscontro le dichiarazioni della testimone B.M. da considerare incerte e contraddittorie, con conseguente applicazione dell’art. 530 comma 2. Anche in questo caso si sarebbero dovute riqualificare le condotte di cui al capo c) ai sensi dell’art. 640 cod. pen.
4) mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione ai criteri di determinazione della pena per i fatti oggetto di imputazione - mancata applicazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. - degli artt. 323 bis, 62 comma 1 n. 4, 62 comma 1 n. 6 cod. pen., 62 bis cod. pen., 133 comma 1 cod. pen. Appare incongrua l’esclusione della diminuzione di pena prevista dall’attenuante speciale di cui all’art. 323 bis e 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen. Il fatto che su ingiunzione di Poste Italiane s.p.a., il P. avesse provveduto al versamento di Euro 3.276,56 avrebbe consentito l’applicazione delle attenuanti invocate. Si impugna altresì l’automatica applicazione della recidiva in assenza di motivazione. Altrettanto contraddittoria rispetto alle condotte riparatorie è l’esclusione delle attenuanti generiche.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e pertanto va disatteso.
2. La Corte di appello ha ritenuto che l’imputato rivesta la qualifica di incaricato di pubblico servizio, atteso che i dipendenti dell’Ente Poste Italiane sono dotati di pubblica funzione, ancorché privi di poteri autoritativi. Le attività del P. descritte nei capi a) ed e) erano svolte in adempimento di pubblica funzione e non costituivano attività meramente esecutiva e materiale.
L’imputato infatti, riceveva le somme di denaro da parte degli utenti completando le operazioni di versamento; successivamente li annullava sul registro informatico. Con riguardo a tali reati (capi a) ed e) ed ai reati di falso correlati) non sono state impugnate in appello le singole operazioni postali descritte in rubrica, avendo il ricorrente valutato di scarso valore probatorio le dichiarazioni dei diversi utenti. E tuttavia non emergono elementi per ritenere non attendibili i soggetti che erano stati escussi. Quanto al reato sub c) qualificato dal primo giudice come furto aggravato dall’utilizzo del mezzo fraudolento ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. e connessi reati di falso, la Corte di appello ritiene raggiunta la prova della colpevolezza.
3. Con il primo motivo l’imputato contesta di avere rivestito la qualifica di incaricato di pubblico servizio, non avendo raggiunto quel minimo di potere discrezionale atto a ricondurlo alla posizione che gli è stata addebitata, poiché il P. era addetto alla riscossione dei pagamenti effettuati con bollettini postali e come tale doveva solo controllare l’integrale compilazione e corrispondenza della somma versata dal cliente: afferma dunque, di essere munito di semplice potere di riscontro e di essere privo di potere certificativo. Tutte le condotte ascritte al P. costituirebbero 'frammenti di un contegno fraudolento prolungato nel tempo da inquadrare sotto la fattispecie dell’art. 640 cod. pen. eventualmente aggravata dall’art. 61 n. 9 cod. pen. perché le somme oggetto di condotta appropriati va non sarebbero mai entrate nel possesso effettivo di Poste Italiane s.p.a. rimanendo invece ab origine nella disponibilità del P. che solo attraverso l’annullamento dei bollettini eseguiti, i falsi e le contraffazioni, ha potuto conseguire l’effettivo possesso del denaro'.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’articolata attività di riscossione dei bollettini postali di pagamenti, dei versamenti allo sportello fino al rilascio della ricevuta di percezione delle somme attraverso il timbro che viene apposto e restituito all’utente, completa ogni operazione di affidamento delle somme all’Ente Poste affinché venga dato seguito alla destinazione dei versamenti. È necessaria l’ulteriore indebita operazione di annullamento dal registro informatico del bollettino (nell’inconsapevolezza dell’utente), perché le somme possano essere dirottate per destinazione illecita attraverso l’intervento del ricorrente. Si tratta di un’attività illecita fuori dagli schemi dell’ordinario svolgimento dei compiti dell’impiegato postale che imprime alle somme versate una destinazione diversa rispetto a quella lecita.
Non si può quindi affermare che 'le somme non siano mai entrate nella sfera di possesso di Poste Italiane s.p.a' perché, da un lato, sono fuoriuscite dalla disponibilità dell’utente, dall’altro, è solo con un atto illecito che dette somme vengono dirottate per altra e non consentita destinazione.
Osserva questa Corte che pacificamente l’impiegato dell’Ente Poste addetto allo sportello, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e pertanto commette il reato di peculato quando si sia appropriato di somme ricevute in ragione del proprio ufficio da un utente che compie le abituali operazioni che, secondo la legge, può svolgere attraverso l’Ente Poste italiane s.p.a.: si tratta infatti non di attività di natura applicativa o esecutiva ma contraddistinta da autonomia e discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto (Sezione 5, n. 31660 del 13/2/2015, rv. 265290; Sezione 6 n. 14227 del 13/1/2017, rv. 269481).
Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo avere riscosso denaro per conto dell’Ente Poste, se ne appropria, dopo avere annullato l’operazione, poichè il denaro attraverso la consegna all’impiegato per ragioni del suo ufficio entra a far parte del patrimonio della Pubblica Amministrazione e non già in quello del funzionario che l’ha riscosso: pertanto, sottraendo il denaro alla disponibilità dell’Ente, l’autore realizza l’appropriazione sanzionata dall’art. 314 cod. pen. intesa come interversione del possesso.
La differenza tra il delitto di peculato e la truffa aggravata si fonda sulle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale se ne appropri avendone legittimamente la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio, ed eventuali artifizi vengono posti in essere successivamente al fine di occultare l’illecito impossessamento o per assicurarsi l’impunità; si ravvisa, invece, la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso se lo procuri fraudolentemente facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sezione 6, sent. n. 28020 del 27/6/2014, non mass.), inducendo la parte lesa in errore mediante le condotte tipiche di artifizi o raggiri.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità e di questa sezione fonda infatti la differenza tra le distinte figure di reato proprio sulle modalità del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, rv. 241186 e conformi Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, rv. 250901; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, rv. 256595; Sez. 6 n. 41599 del 17/07/2013, rv. 256867; Sez. 6 n. 5087 del 23/01/2014, rv. 258051; Sez. 6 del 06/02/2014, non mass.).
Quanto invece alla differenza tra peculato ed appropriazione indebita aggravata dall’art. 61 n. 9, il peculato richiede, nel soggetto attivo, il possesso del denaro per ragioni di ufficio o servizio, l’appropriazione indebita presuppone che il possesso sia stato devoluto all’agente 'intuitu personae' e l’abuso dei poteri o l’inosservanza dei doveri servono all’autore non per procurarsi il possesso ma ad agevolarlo nella realizzazione della condotta tipica.
Con riferimento alle restituzioni alle Poste Italiane s.p.a, delle somme a titolo di rimborso, esse costituiscono condotte successive al reato e rientrano nella sfera delle attività riparatorie che non consentono di qualificare diversamente l’imputazione di peculato in 'peculato d’uso'. Il delitto di peculato d’uso di cui all’art. 314 comma 2 è configurabile solo in relazione solo a cose di specie e non al denaro e presuppone il momentaneo utilizzo della cosa mobile.
4. È del pari infondata l’osservazione, svolta nel secondo motivo, che 'qualsiasi altro impiegato avrebbe potuto utilizzare la postazione dell’imputato ed eseguire qualunque tipo di operazione attraverso l’accesso al sistema informatico'. Ed invero, solo le operazioni che l’imputato aveva effettuato allo sportello hanno dimostrato la distorsione della regolare procedura che investe tutte le attività tipiche dei rapporti tra gli utenti e le Poste.
5. Con il terzo motivo si lamenta l’insufficiente motivazione in relazione al capo c) inerente il reato di furto aggravato a seguito di riqualificazione della condotta eseguita dal giudice di primo grado. Viene rilevata l’incertezza, la contraddittorietà della deposizione della teste B.M. : il che rende inammissibile il motivo non potendosi mettere in discussione in sede di legittimità il contenuto dell’attività istruttoria, se non sotto il profilo del travisamento della prova e non sotto il profilo della manifesta illogicità, poiché si propone una diversa ricostruzione storica dei fatti che non è consentita.
6. Con il quarto motivo si lamentano le determinazioni che hanno condotto alla determinazione della pena ed al riconoscimento di circostanze attenuanti tipiche ed atipiche, nonché all’applicazione automatica della recidiva. Tuttavia, devono ritenersi inammissibili le censure in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego delle attenuanti.
E invero, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5 n. 5582 del 30/9/2013, rv. 259142), ipotesi che nel caso di specie non ricorre. La Corte di appello infatti, oltre a ritenere equamente quantificata la pena determinata dal primo giudice ha osservato che 'la pena base determinata dal giudice di primo grado nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione è assai prossima al minimo edittale previsto dalla più favorevole normativa in vigore all’atto della consumazione', così come ha ritenuto equo l’aumento di mesi sei di reclusione per la continuazione con il reato sub a) avente ad oggetto ben nove episodi di peculato, l’aumento di mesi uno e giorni quindici di reclusione per ciascuno degli ulteriori reati in contestazione; adeguatamente è stata rigettata la richiesta dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche 'in ragione del precedente specifico a suo carico, della gravità e quantità degli episodi criminosi in contestazione, dell’assoluto difetto di resipiscenza....'. Di fronte alla richiesta di verifica dei presupposti per l’applicazione della recidiva, la Corte rileva che essa è stata effettuata a seguito di una complessiva disamina dei profili personologici del ricorrente, del quale è stata accertata la concreta configurabilità di una maggior colpevolezza e più accentuata pericolosità, anche alla luce della pervicacia della condotta e della sfavorevole valutazione dei dati emergenti e dal’assenza di elementi indicativi di resipiscenza.
7. Infine, correttamente la Corte ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generali e speciali, nonché delle attenuanti generiche, non ricorrendone in concreto gli elementi per il loro riconoscimento e non ritenendo l’imputato meritevole di alcun trattamento maggiormente favorevole nei suoi confronti. Di qui l’infondatezza del motivo, atteso che il giudice ha indicato concrete e plausibili ragioni a sostegno del rigetto come sopra illustrate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.