Le spese per intercettazioni telefoniche e ambientali, in base agli ultimi dati dispobili, hanno un volume d’affari totali liquidati che si attesta a oltre € 215 milioni annui, con una spesa media di € 1.500 a bersaglio: chi paga?
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1. INTRODUZIONE
I dati ufficiali pubblicati dal Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica offrono un quadro dell’utilizzo dello strumento delle intercettazioni (telefoniche, ambientali, telematiche) in Italia.
Il numero dei bersagli è aumentato del 82% in 10 anni, con un tasso medio annuo del 6,2% .
Il ruolo di protagonista è sicuramente rivendicato dalle Procure di Napoli, Roma, Milano, Palermo e Reggio Calabria, che da sole richiedono oltre il 50% delle intercettazioni effettuate, per un volume d’affari totali liquidati che nel 2013 (ultimi dati disponibili) si attesta a oltre € 215 milioni, con una spesa media di € 1.500 a bersaglio; peraltro, solo un terzo dei bersagli delle intercettazioni si riferiscono a procedimenti di criminalità organizzata (cfr. figura 4).
In che misura il condannato avrà l’onere di rimborsare tali spese, anticipate dall’erario, quando ad esempio il processo si sia tenuto contro più imputati (condannati)?
Tipologia dei bersagli
Chi non fosse avvezzo alla trattazione delle materie giuridiche, o è semplicemente alla ricerca di una risposta rapida, farebbe bene a saltare il prossimo paragrafo ed andare a piè pari alle conclusioni. Per gli altri, qualche riferimento normativo.
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2. IL (COMPLESSO) QUADRO NORMATIVO
Le disposizioni in materia di spese di giustizia in materia penale, lungi da potersi compattare nel celebre D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 (Testo Unico Spese Giustizia, più semplicemente TUSG), sono frutto di un collage normativo non indifferente. In prima analisi, è opportuno sottolineare che la legge 319/1980 è stata interamente abrogata dal citato TUSG: al suo posto, campeggiano gli artt. 168 e ss. in materia di decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato.
Tuttavia, è l’art. 200 TUSG che disciplina il recupero delle spese processuali penali in materia di “pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, con alcune precisazioni: l’art. 203 TUSG infatti ne restringe il campo, escludendo i procedimenti in materia di Procedura fallimentare (parte IV titolo I), Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale (parte IV titolo III), Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo (parte IV titolo IV), e Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica (parte IV titolo V).
L’art. 205 TUSG chiarisce poi quali di queste spese siano recuperabili interamente e quali in misura forfettizzata. Ai tempi del risalente R.D. n. 2701 del 1865 (cd. Tariffa Penale), infatti, la procedura di riscossione era ben più complessa: il cancelliere era chiamato a raccogliere e conteggiare in maniera analitica ogni singola spesa sostenuta nel corso del processo, avventurandosi in complessi calcoli che avevano come unico effetto l’ulteriore appesantimento della macchina della giustizia. Conseguentemente, non desta stupore che i successivi interventi normativi (d.m. 11 ottobre 1989 n. 347; D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115; legge 69/2009; D.M. 8.8.2013 n. 111; D.M. 10.6.14 n. 124) si siano assestati nella direzione di una sempre più frequente forfettizzazione / predeterminazione delle spese, con più salubri effetti anche in materia di prevedibilità dei costi del procedimento che il condannato dovrà sostenere.
L’art. 67, comma 2, lett. a) e b) della l. 18 giugno 2009, n. 69 ha posto nel vuoto la presunzione di solidarietà nella condanna alle spese contenuta nell’art. 535 c.p.p., secondo il quale “I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese”. Coerentemente, il riformato art. 205 TUSG si è preoccupato di specificare che le spese del processo penale sono anticipate senza vincolo di solidarietà.
Tale conclusione può dirsi quantomeno caldeggiata da Corte Costituzionale, 06/04/1998, ( dep.06/04/1998), n. 98, che ha notato come “lo stesso debito di rimborso delle spese processuali abbia mutato natura: non più obbligazione civile retta dai comuni principí della responsabilità patrimoniale, ma sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa”.
Rimane quindi da capire con quali modalità questa sanzione economica vada calcolata. Giova premettere che, di regola, le spese processuali penali sono recuperate in misura fissa / forfettizzata (art. 205 TUSG co. 1 e 2 primo periodo), seppur aumentabili fino al triplo dal Giudice “in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti”.
Tali importi sono stati indicati con le modalità previste dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che, com’è noto, disciplina le modalità di adozione dei regolamenti ministeriali. Un primo tentativo regolatorio è stato approntato con il D.M. 8.8.2013 n. 111 ma, incorso in pesanti critiche a causa dell’erronea indicazione relativa al costo del procedimento per decreto penale, è stato prontamente sostituito – anziché semplicemente emendato, sollevando così alcuni dubbi in materia di eccesso di delega – dal D.M. 10.6.14 n. 124. Ne è risultata una speciale disciplina transitoria, applicabile nei giudizi nei quali è intervenuta una sentenza di condanna definitiva prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale del 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 198 del 27 agosto 2017) ma dopo la vincolatività di quello del 2013 . Salvo tale specialità, l’art. 1 del D.M. 10.6.14 n. 124 oggi detta la disciplina del recupero forfettizzato.
Esso prevede che “1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà” .
Sono invece esatte per l’intero (secondo la normativa di volta in volta più calzante in tema di indennità giudiziarie) le fattispecie specificamente individuate nella seconda parte dell’art. 205 co. 2 TUSG, ovvero:
- quelle previste dal successivo co. 2 bis, cioè le “spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni”. In poche parole, “le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie”;
- le spese per la consulenza tecnica e per la perizia;
- le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna;
- le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rubricato “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell' attività di repressione dell' abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali”.
Le spese previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, tuttavia, sono assoggettate ad ulteriore specificazione nell’art. 2 co. 2 D.M. 10.6.14 n. 124, che dispone che “2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' operato nella loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali.”
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3. CONCLUSIONE
Fino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui all’art. 205 co. 2 bis TU Spese Giustizia, le spese per le intercettazioni telefoniche verranno riscosse dall’erario in misura intera.
Ogni condannato, quindi, sarà chiamato a rispondere di quanto indicato nell’avviso di deposito di decreto di liquidazione di compenso a consulente e/o parte ex art. 168 TUSG in parti uguali. Ciò significa che, ad esempio, in presenza di 5 condannati al pagamento delle spese procedurali per un totale di € 100.000,00, ognuno sarà improrogabilmente tenuto a pagare la propria quota, ovvero 1/5 (€ 20.000,00), ma solo quella, neanche quando gli altri condannati non vogliano o non possano pagare.