L'indagato ristretto agli arresti domiciliari, una volta ottenuta l'autorizzazione giudiziale a comunicare con persone diverse da quelle che abitualmente con lui coabitano o lo assistono, non incontra alcuna restrizione a compiere atti giuridici, posto che da un lato un divieto in tal senso non sarebbe neppure imponibile ai sensi dell'art. 284 c.p.p., comma 2, e dall'altro che la misura cautelare non è finalizzata a limitarne la capacità di agire ovvero la sua idoneità a svolgere attività giuridica riguardante la sfera dei propri interessi..
Solo la condanna in via definitiva comporta, infatti, l'applicazione di limitazioni più o meno rilevanti della capacità di agire del condannato, il che avviene mediante l'interdizione legale conseguente all'irrogazione dell'ergastolo o della reclusione in misura non inferiore a cinque anni (art. 32 c.p.) o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (artt. 32 ter e 32 quater c.p.), entrambe costituenti pene accessorie facenti parte di una più ampia panoplia contemplante, altresì, interdizioni (artt. 28, 29, 30, 31, 32 bis c.p.) e sospensioni (artt. 35 e 35 bis c.p.) funzionali e professionali, sospensione e decadenza dalla potestà genitoriale (art. 34 c.p.).
L'individuazione del contenuto delle prescrizioni accessorie di una misura cautelare deve, dunque, avvenire in base al principio del favor rei, nel senso che laddove un comportamento non sia espressamente vietato esso deve ritenersi consentito, atteso che l'imposizione della misura costituisce comunque una deroga al principio di inviolabilità della libertà personale che per previsione costituzionale non ammette restrizione se non nei casi e modi previsti dalla legge (art. 13 Cost., comma 2).
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Sez. VI, Sent., (ud. 19/09/2014) 03-10-2014, n. 41120
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO' Antonio S. - Presidente -
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere -
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.D., n. (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione impugnazione cautelari penali n. 246/2014 del 03/04/2014;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna, Sezione delle impugnazione cautelari penali respingeva l'appello proposto da B.D. ai sensi dell'art. 310 c.p.p., avverso due ordinanze emesse dal GIP del Tribunale di Rimini in data 24/02/2014 che, in accoglimento della richiesta del PM, avevano ripristinato, nell'ambito di due distinti procedimenti, la misura della custodia in carcere in aggravamento di quella precedentemente concessa degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 276 c.p.p..
Nel respingere l'appello, il Tribunale osservava che correttamente il GIP aveva ravvisato nel comportamento dell'indagato - reo di aver predisposto una lettera raccomandata, materialmente consegnata alla sua segretaria per l'inoltro ad una società immobiliare (Adria Immobili srl), con cui richiedeva l'adempimento di un contratto preliminare - una violazione del divieto di comunicazione con terzi accessorio rispetto alla detenzione domiciliare, sanzionabile ancorchè in via facoltativa ai sensi dell'art. 276 c.p.p., comma 1.
Aggiungeva il Tribunale che poichè oltre ai due procedimenti pendenti per reati di peculato, corruzione in atti giudiziari, falso, frode fiscale e falso in atto pubblico commessi anche in veste di curatore fallimentare - per i quali risultava in regime di custodia cautelare - a carico del B. era stato medio tempore avviato un terzo procedimento per violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, in concorso con D.F. e atteso che con la citata lettera raccomandata l'appellante aveva sollecitato il rispetto di pattuizioni connesse a pregresse intese contrattuali intercorse proprio con il menzionato D. e formanti oggetto di contestazione rivolta ad entrambi, corretta appariva la vantazione del GIP secondo cui l'indagato aveva mostrato di non possedere quelle doti di autocontrollo e affidabilità che, pur a fronte di una nutrita serie di imputazioni provvisorie a carico, lo avevano reso in precedenza meritevole dell'attenuazione del regime cautelare mediante concessione degli arresti domiciliari.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il B., il quale deduce plurimi profili di censura: insussistenza di violazioni delle prescrizioni impostegli in esecuzione degli arresti domiciliari, avendo egli certamente predisposto la missiva per consegnarla alla segretaria - autorizzata a comunicare con lui regolarmente - che ne aveva curato l'inoltro; insussistenza di violazioni della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, essendosi indotto ad inviare la lettera al solo fine di tutelare la propria posizione contrattuale e quando ancora non era ancora venuto a conoscenza del terzo e più recente procedimento avviato nei propri confronti; violazione dello art. 276 c.p.p., comma 1 ter, in ordine all'affermato carattere obbligatorio dell'aggravamento, posto che anche ove fosse avvenuta infrazione al divieto di comunicazione con terzi, essa sarebbe stata al più sanzionabile ai sensi del comma 1 della citata disposizione; difetto di motivazione per mancata individuazione delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura, l'aggravamento essendo stato disposto anche a motivo dell'asserita consumazione di un reato (L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies) diverso da quello per cui si procede nei suoi confronti nei primi due procedimenti; violazione dell'art. 274 c.p.p., per assenza di pericolo di recidiva e/o inquinamento probatorio, sotto il profilo che le misure cautelari esistenti per altre cause non possono essere aggravate in ragione di presunti tentativi di commissione di reati non ricompresi nel novero di quelli relativi inerenti la cautela già in atto; violazione dell'art. 274 c.p.p., in relazione alla ritenuta adeguatezza della custodia in carcere quale unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari.
Motivi della decisione
3. Il ricorso risulta fondato nei termini di cui in motivazione.
Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che la predisposizione di un lettera raccomandata da parte dell'indagato agli arresti domiciliari, affidata per la spedizione a persona autorizzata dal giudice a frequentarlo, abbia integrato violazione della prescrizione accessoria del divieto di comunicare con terzi, indifferente risultando la circostanza della mancata trasmissione diretta da parte dell'interessato.
Il presupposto di detto argomentare è che la lettera avesse contenuto comunicativo rispetto ai destinatari, laddove il ricorrente sostiene che essa servisse unicamente a tutelare i propri interessi, avendo ad oggetto la sollecitazione rivolta alla controparte negoziale di adempiere ad un contratto.
Ciò premesso, reputa il Collegio che, se appare insuscettibile di censura la valutazione circa l'indifferenza della modalità (diretta o indiretta) con cui può attuarsi la comunicazione, non è stato adeguatamente precisato se la missiva, pur concernente una dichiarazione di volontà a contenuto certamente comunicativo, costituisse il compimento di un atto giuridico.
Secondo un precedente giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, la comunicazione costituisce, infatti, atto puntuale suscettibile di esaurirsi anche in un'unica azione, come tale distinguendosi dalla frequentazione con una o più persone che implica il concetto di abituale reiterazione del contatto con terzi (Cass. Sez. 5, sent. n. 12653 del 20/03/2002, Vanacore M., Rv. 221259).
La statuizione merita, tuttavia, una precisazione, nel senso che se è indiscutibile che la comunicazione possa esaurirsi in un unico comportamento, è tuttavia determinante stabilirne con esattezza l'oggetto per verificare se quel comportamento, oltre ad integrare una comunicazione, costituisca anche quid pluris.
Costituiscono ad es. quid pluris gli atti giuridici non negoziali che la dottrina definisce di partecipazione o comunicazione, quali le notificazioni (art. 1264 c.c.), le opposizioni (art. 1180 c.c., comma 2), le denunzie (art. 1780 c.c., comma 1) e le diffide (art. 1454 c.c.), che debbono essere tenuti distinti dai meri atti di comunicazione, all'ovvia condizione che siano riconoscibili come tali ed assolvano alla funzione propria per cui sono compiuti.
Se è, dunque, pacifico che tale categoria di atti giuridici è riconducibile al più ampio genus delle comunicazioni, la relativa enucleazione quale species rispetto ai meri atti comunicativi s'impone in base ad un preciso dato normativo.
La L. n. 354 del 1975, art. 18, comma 1, (Ordinamento Penitenziario) come modificato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 12 bis, comma 1, lett. a), convertito nella L. n. 14 del 2009, trattando dei colloqui e della corrispondenza spettanti agli internati e ai detenuti, precisa che tali categorie di persone vi sono ammesse 'anche al fine di compiere atti giuridici.
La previsione di una precisa distinzione tra atti e comportamenti aventi contenuto meramente comunicativo rispetto a quelli integranti (anche) il compimento di atti giuridici manifesta appieno la consapevolezza della differenza avvertita dal legislatore.
Del resto, l'indagato ristretto agli arresti domiciliari, una volta ottenuta l'autorizzazione giudiziale a comunicare con persone diverse da quelle che abitualmente con lui coabitano o lo assistono, non incontra alcuna restrizione a compiere atti giuridici (potendo ad es. rilasciare atti di procura di cui all'art. 1392 c.c.), posto che da un lato un divieto in tal senso non sarebbe neppure imponibile ai sensi dell'art. 284 c.p.p., comma 2, e dall'altro che la misura cautelare non è finalizzata a limitarne la capacità di agire ovvero la sua idoneità a svolgere attività giuridica riguardante la sfera dei propri interessi.
Solo la condanna in via definitiva comporta, infatti, l'applicazione di limitazioni più o meno rilevanti della capacità di agire del condannato, il che avviene mediante l'interdizione legale conseguente all'irrogazione dell'ergastolo o della reclusione in misura non inferiore a cinque anni (art. 32 c.p.) o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (artt. 32 ter e 32 quater c.p.), entrambe costituenti pene accessorie facenti parte di una più ampia panoplia contemplante, altresì, interdizioni (artt. 28, 29, 30, 31, 32 bis c.p.) e sospensioni (artt. 35 e 35 bis c.p.) funzionali e professionali, sospensione e decadenza dalla potestà genitoriale (art. 34 c.p.).
L'individuazione del contenuto delle prescrizioni accessorie di una misura cautelare deve, dunque, avvenire in base al principio del favor rei, nel senso che laddove un comportamento non sia espressamente vietato esso deve ritenersi consentito, atteso che l'imposizione della misura costituisce comunque una deroga al principio di inviolabilità della libertà personale che per previsione costituzionale non ammette restrizione se non nei casi e modi previsti dalla legge (art. 13 Cost., comma 2).
Spetterà, dunque, al Tribunale di Bologna, cui gli atti vanno rinviati per nuovo esame, valutare se il contenuto della lettera raccomandata trasmessa dal ricorrente avesse quale unico scopo quello di tutelarne le aspettative contrattuali, integrando un vero e proprio atto giuridico di diffida ad adempiere o se invece implicasse un contenuto informativo ulteriore, tale da integrare violazione del divieto impostogli di comunicare con terzi non autorizzati.
4. Risulta, invece, destituita di fondamento la doglianza inerente l'aggravamento del regime cautelare a motivo della consumazione di altro e diverso reato da quello per cui si procede.
Altro problema posto dalla fattispecie in esame è se la spedizione della citata missiva possa avere integrato un nuovo e diverso reato (L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies) rispetto a quelli che giustificavano il mantenimento della misura cautelare, in particolare sotto il profilo della consapevolezza da parte del B. del presupposto di fatto per la configurabilità dell'illecito (l'apertura di un ulteriore procedimento a suo carico), mentre appare del tutto pacifica la possibilità per il giudice di disporre un aggravamento del regime cautelare onde evitare la consumazione anche di reati diversi da quelli per cui si procede.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, già affermato il principio che è legittima l'imposizione del divieto di comunicazione con persone non coabitanti disposta nei confronti dell'imputato agli arresti domiciliari in funzione non solo di tutela di esigenze cautelari endoprocessuali, ma anche di prevenzione sociale, intesa a prevenire la commissione di ulteriori reati della stessa specie, oltre che a scongiurare la maggiore probabilità del pericolo di fuga Cass. (Sez. 6, n. 3516 del 15/10/2008, Turra, Rv. 242656).
Ne consegue che la violazione di tale divieto dovuta alla commissione di ulteriori reati può essere legittimamente sanzionata ai sensi dell'art. 276 c.p.p., comma 1.
4. All'annullamento del provvedimento impugnato consegue il rinvio al Tribunale di Bologna per nuova deliberazione.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014