Ammissibile e ricevibile l'istanza di rinvio per legittimo impedimento inoltrata via PEC ma .. c'è onere di verificare che questa sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e tempestivamente portata alla sua attenzione.
Corte di Cassazione
sez. V penale, ud. 23 giugno 2023 (dep. 22 settembre 2023), n. 38733
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Ragusa ha dichiarato Y.F. colpevole del reato di cui all'art. 582 c.p., per avere aggredito la persona offesa con calci e spintoni, alla quale provocava lesioni personali guaribili in 10 giorni, e l'ha condannata alla pena di Euro 600 di multa.
2. L'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Alessandro Agnello, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 u.c. c.p.p., trattandosi di impugnazione avverso sentenza del Giudice di pace con condanna alla sola pena pecuniaria, e senza statuizioni civili (il Giudice di pace ha, infatti, revocato la costituzione di parte civile per l'assenza della parte all'udienza di discussione).
2.1. L'impugnazione è affidata a due motivi.
2.1. Con il primo, si denuncia erronea applicazione dell'art. 179 c.p.: per l'udienza del 28/01/2022, il difensore formulava istanza di rinvio per legittimo impedimento, in merito alla quale il Giudice ometteva di pronunciarsi; l'istanza, invero, veniva rinvenuta presso la cancelleria a distanza di giorni, il 04/02/2022. Invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, per violazione del diritto di difesa.
2.2. Con un secondo motivo, la difesa eccepisce che, in ogni caso, il Giudice a quo avrebbe dovuto assolvere l'imputata per difetto di prova della responsabilità.
Considerato in diritto
Il ricorso non è fondato.
1. Come emerge dal verbale di udienza - al quale il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio denunciato, quale error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001), Policastro, Rv. 220092) - all'udienza del 21 gennaio 2022, dinanzi al Giudice di pace di Ragusa, l'imputata era stata assistita da un sostituto processuale del difensore di fiducia, oralmente delegato; nella stessa sentenza, peraltro, il Giudice dà atto che l'imputata è assistita dall'avvocato Rinaldo Occhipinti, su delega orale dell'avv. Agnello, il quale nulla ha eccepito in merito all'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore fiduciario, anzi formulando le proprie conclusioni in sede di discussione.
1.1. Il comportamento tenuto dal difensore presente in aula ha dato luogo alla sanatoria della nullità. Invero, in tema di poteri del sostituto del difensore di fiducia, la legge processuale non accorda rilevanza a eventuali limitazioni apposte dal difensore di fiducia, sicché il sostituto può esercitare tutti i diritti, assumendo altresì tutti i doveri, del difensore. Cosicché, deve considerarsi legittima l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sull'istanza del difensore di fiducia di rinvio per legittimo impedimento, depositata in cancelleria con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il dibattimento, dal momento che il giorno dell'udienza lo stesso aveva delegato un sostituto che partecipava regolarmente all'udienza, formulando le conclusioni nel merito (in termini, cfr. Sez. 2, n. 40230 del 28/09/2005, Rv. 232663).
1.2. Va fatta un'altra considerazione, afferente alla circostanza che l'istanza di rinvio è stata inoltrata a mezzo P.E.C.: al di là della circostanza che l'indirizzo di destinazione annotato sulla ricevuta digitale è quello del Giudice di pace di Modica, diverso da quello procedente, che, come si è premesso, era il Giudice di pace di Ragusa, si osserva che, in ogni caso, nella giurisprudenza di questa Corte, si è affermato il principio di diritto - al quale il Collegio ritiene di dare continuità - secondo il quale, nel processo penale, non è consentita alle parti private l'utilizzazione della posta elettronica certificata per effettuare comunicazioni o notificazioni, nè per depositare istanze (Sez. 5 n. 48911 del 01/10/2018, Rv. 274160; Sez 5, 15 marzo 2018, n. 32013, non massimata; Sez. 2 n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702; Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015, Rv. 263189). L'indirizzo trova il suo fondamento nell'interpretazione dell'art. 16 comma 4, D.L. n. 179 del 2012, conv. In L. n. 221 del 2012, a tenore del quale " Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili ‘alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149,150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria". La genesi e la complessiva disciplina della posta elettronica certificata depongono, in modo univoco, nel senso di far ritenere che il legislatore abbia voluto limitare, nel processo penale, l'uso dello strumento di comunicazione in parola alle sole cancellerie.
1.3. Occorre, però, dare atto dei discordanti orientamenti giurisprudenziali a cui ha dato corso la questione della utilizzabilità, da parte dei privati, dello strumento della posta elettronica certificata nel processo penale, poiché alcune pronunce hanno escluso del tutto l'ammissibilità dell'inoltro dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento a mezzo PEC, da parte del difensore di fiducia dell'imputato, in quanto attività non consentita ai difensori dal citato art. 16 (Sez. 2 n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702; Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015, Rv. 263189, entrambe con riferimento a una istanza di rinvio inoltrata a mezzo P.E.C.; Sez. 3 n. 7058 del 11/02/2014, Sez. 3 n. 7058 dell'11/02/2014, Rv. 258443 con riferimento a una istanza di rinvio per legittimo impedimento; Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015 con riferimento a una istanza di rimessione in termini); in altre decisioni, si è fatto, invece, riferimento all'indirizzo ermeneutico affermatosi già per la trasmissione, a mezzo fax (Sez. 2 n. 9030 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014 Rv. 258526; conf. Sez. 5 n. 7706 del 16/10/2014, Rv. 262835; Sez. 2 n. 24515 del 22/05/2015 Rv. 264361; Sez. 1 n. 1904 del 16/11/2017 dep. 17/01/2018, Rv.27204901), dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento. Secondo tale orientamento, l'inoltro, con lo strumento del fax, dell'istanza di rinvio, è considerato non irricevibile nè inammissibile, ma è stata affermata la necessità che l'istante si faccia carico dell'onere di accertarsi del regolare arrivo dell'atto così trasmesso nella cancelleria, e della sua tempestiva sottoposizione alla attenzione del giudice procedente (il quale, è tenuto, in tale evenienza, a valutarlo), ove intenda far valere, in sede di impugnazione, la omessa valutazione della istanza. Tale orientamento è stato esteso, da una parte della giurisprudenza di questa Corte, anche al caso dell'inoltro dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento mediante lo strumento della posta elettronica, anch'esso strumento di comunicazione informale, al pari del fax (da ultimo: Sez. 6 n. 2951 del 25/09/2019 (dep. 2020) Rv. 278127; conf. Sez. 6 n. 35217 del 19/04/2017, Rv. 270912; Sez. 2 n. 47427 del 07/11/2014, Rv. 260963).
1.4. Venendo al caso in scrutinio, il Collegio intende ribadire l'orientamento da ultimo richiamato, ritenendo ammissibile e ricevibile l'istanza di rinvio per legittimo impedimento inoltrata con lo strumento della PEC, peraltro osservando che la censura si profila infondata dal momento che, l'istante, pur avendo documentato di avere inoltrato tempestivamente un'istanza di rinvio a mezzo P.E.C., e pur ammettendo che la comunicazione elettronica fosse giunta a destinazione nella casella del registro generale dell'Ufficio del Giudice di pace di Ragusa, nondimeno, non ha assolto all'onere di verificare che questa fosse effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e tempestivamente portata alla sua attenzione. D'altro canto, la circostanza che nel verbale di udienza manchi ogni riferimento all'istanza in parola, autorizza ragionevolmente a escludere che l'istanza fosse giunta all'attenzione del Giudice.
2. Il secondo motivo è inammissibilmente proposto in quanto la censura risulta del tutto indeterminata nel suo contenuto critico, in violazione della previsione di cui all'art. 581 c.p.p., che, appunto, richiede la formulazione di motivi di impugnazione specifici. Nel caso di specie, la ricorrente si limita invocare una formula assolutoria per travisamento della prova senza individuare specifici atti del processo ritenuti rilevanti e capaci di disarticolare il ragionamento giustificativo esposto nella sentenza impugnata: la novella dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, nella parte in cui consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento ad altri atti del processo, pone in capo al ricorrente l'onere di specifica indicazione degli atti ritenuti rilevanti, che può avvenire nelle forme più diverse, purché tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti (Sez. 2, n. 31980 del 14/06/2006 Rv. 234929), e comunque tali da far emerge la illogicità della motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio individuato dal ricorrente (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207).
3. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.