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MAE e indizi di colpevolezza (Cass. 23878/20)

11 agosto 2020, Cassazione penale

Ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza nel procedimento per mandato di arresto europeo passivo investigativo, è necessario che lo Stato di emissione specifichi, nel mandato di arresto europeo, le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, che consentano di apprezzarne il coinvolgimento nell'attività criminosa dovendosi escludere che si possa far luogo alla consegna sulla base della mera duplicazione della narrativa del capo di imputazione.

 

Cassazione penale

Sezione Feriale

sentenza  23878 Anno 2020

Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 11/08/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HP nato il 26/11/1985 a LUCENEC (SRI LANKA)

avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
sentite le conclusioni del PG ROBERTA MARIA BARBERINI che conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria slovacca di HP, destinatario del mandato di arresto europeo processuale, emesso in data 18 marzo 2020 dal Giudice per le indagini preliminari della Corte distrettuale di Banskà Bystrica, in relazione all'ordine di arresto, emesso dallo stesso Giudice in data 2 gennaio 2020, per due fatti di rapina - previsti come reato, rispettivamente, dall'art. 188, comma 1, del codice penale slovacco, e dall'art. 188, commi 1 e 2, lettere b) e c), del medesimo codice - commessi il 28 novembre 2018 e 1'11 giugno 2018.

Dopo aver dato atto che l'Hazucha era stato arrestato il 4 giugno 2020 dal personale della Compagnia dei Carabinieri di Ortisei e che, dopo la convalida dell'arresto, era stato sottoposto, dapprima, alla misura cautelare della custodia in carcere e, poi, a quella degli arresti domiciliari, presso il rifugio dell'Alpe di Siusi ove svolgeva l'attività di cuoco, la Corte di appello, evidenziato che il mandato di arresto europeo conteneva: «un'ampia descrizione dei fatti addebitati, nonché della loro qualificazione giuridica ed il testo dei pertinenti articoli di legge, con indicazione della pena prevista», ha ritenuto di essere in possesso delle informazioni necessarie per procedere al controllo circa la ricorrenza dei presupposti per la consegna, senza bisogno di acquisire ulteriori atti a corredo, neppure l'ordinanza restrittiva della libertà slovacca, come sollecitato dalla difesa, e la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, lett. a), I. n. 69 del 2005.

Sulla scorta di tali riferimenti, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del consegnando, desumibili, peraltro, dalla circostanza che fosse stato: «..lo stesso H a dichiarare di essere stato già due giorni in carcere in Slovacchia, per la vicenda oggetto del presente procedimento».

Respinti i rilievi articolati dalla difesa con la memoria del 9 luglio 2020, la Corte di appello, riconosciuta l'assenza di condizioni ostative, ha disposto, pertanto, la consegna di HP.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore H, chiedendone - con un solo motivo - l'annullamento per violazione degli artt. 6, commi 3, 4, lett. a), 5, e 18, lett. t), I. n. 69 del 2005 e degli artt. 5 e 6 CEDU, in particolare, per la mancata indicazione delle fonti di prova riguardanti l'individuazione del consegnando come autore dei reati in relazione ai quali era stato emesso il mandato di arresto europeo, e per difetto di motivazione in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona di questi.

Deduce che il mandato di arresto non contiene elementi idonei a giustificare la consegna dell'H all'Autorità Giudiziaria richiedente, in esso trovandosi esposta la mera dinamica dei fatti, senza nessuna indicazione delle fonti di prova sulla base delle quali quali si era giunti alla sua identificazione come autore dei reati contestati.

Rileva, al riguardo, che la circostanza, riferita dal consegnando - e della cui utilizzabilità si dubita, essendosi l'arrestato avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di convalida -, di essere stato ristretto, per due giorni, in carcere in Slovacchia, per la vicenda oggetto del presente procedimento, lungi dal potersi considerare ammissiva di un suo coinvolgimento nei fatti predatori ascrittigli, doveva essere valutata come elemento neutro ai fini della delibazione richiesta ed, anzi, avrebbe dovuto suggerire alla Corte di appello un maggior impegno argomentativo o, comunque, un maggior approfondimento conoscitivo, onde dissipare i dubbi circa l'effettiva esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del consegnando medesimo, ragionevolmente originati dalla sua repentina scarcerazione in patria.

Diffusamente evocata la giurisprudenza di legittimità sul tema delle evidenze fattuali che devono essere indicate nel provvedimento che dispone la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale - e, tra queste, in maniera specifica, quelle relative al coinvolgimento nel reato della persona richiesta, con l'illustrazione delle relative fonti -, assume che gli elementi riportati nel mandato di arresto emesso a carico dell'H non sono idonei ad integrare i gravi indizi per i reati che gli vengono contestati e che la motivazione ostesa a corredo del provvedimento impugnato è apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

2. Nel fissare le coordinate ermeneutiche per l'applicazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, richiesto dalla legge n. 69 del 2005, questa Corte ha affermato che l'Autorità Giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348), mentre esula dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare e degli elementi di prova addotti a discarico dal ricorrente, i quali trovano la loro normale sede di prospettazione e disamina dinanzi all'autorità giudiziaria emittente (Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, Stoyanov, Rv. 257466; Sez. 6, n. 16362 del 16/04/2008, Mandaglio, Rv. 239649).

3. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello censurata, in quanto la puntuale descrizione della dinamica dei fatti - reato, contenuta nel mandato di arresto europeo emesso nei confronti di HP - segnatamente il tentativo di rapina, commesso il 28 novembre 2018 da una persona travisata da un passamontagna, che, dopo avere usato violenza nei confronti di una dipendente di una rivendita di carni, aveva cercato di impossessarsi del denaro contenuto all'interno di un armadio di sicurezza, senza, tuttavia, riuscire nell'intento, e la rapina a mano armata consumata l'11 giugno 2018 all'interno di un bar -, nulla consente di inferire circa l'attribuibilità dei fatti stessi al ricorrente, serbandosi, oltretutto, tanto nel mandato di arresto europeo che nel provvedimento impugnato, il più assoluto silenzio circa le fonti di prova sulla base delle quali l'Autorità Giudiziaria slovacca era giunta all'identificazione dell'Hazucha quale autore delle condotte predatorie contestategli.

4. Al lume della lezione interpretativa impartita da questa Corte nella materia de qua, secondo cui, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 17, comma 4, I. 22 aprile 2005, n. 69, è necessario che lo Stato di emissione specifichi, nel mandato di arresto europeo, le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, che consentano di apprezzarne il coinvolgimento nell'attività criminosa, (Sez. 6, n. 15935 del 15/04/2015, 3ovanovic, Rv. 263086; Sez. 6, n. 30439 del 17/07/2008, Frunza, Rv. 243591), dovendosi escludere che si possa far luogo alla consegna sulla base della mera duplicazione della narrativa del capo di imputazione (Sez. 6, n. 26698 del 10/06/2009, Barna, Rv. 244282), va preso atto che, nel caso al vaglio, il vuoto motivazionale, che si riscontra nella sentenza oggetto di scrutinio sul decisivo profilo dell'attribuibilità dei fatti al consegnando, e la mancata indicazione, nel mandato di arresto europeo, delle fonti di prova necessarie a disvelare il collegamento dei fatti - reato che vi sono descritti alla persona richiesta, vulnerano, irrimediabilmente, la correttezza in diritto e la tenuta logica del ragionamento della Corte di merito in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, alla stregua di quanto sancito dagli artt. 17, comma 4, e 18, lett. t), I. n. 69 del 2005.

5. Sussiste, peraltro, anche la denunciata violazione dell'art. 6, commi 3, 4, lett. a) e 5, I. n. 69 del 2005, posto che la Corte di appello, in spregio al dettato delle disposizioni indicate e dell'interpretazione che ne ha offerto la giurisprudenza di legittimità - secondo cui la corte di appello non è obbligata a rifiutare la consegna, in ragione dell'assenza della documentazione integrativa indicata nell'art. 6 I. n. 69 del 2005, a condizione che il controllo sulla motivazione e sui gravi indizi di colpevolezza sia comunque possibile sulla base del solo mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui, Rv. 248972; Sez. 6, n. 16942 del 21/04/2008, Ruocco, Rv. 239428; Sez. 6, n. 4054 del 23/01/2008, Vasiliu, Rv. 238394) - ha rinunciato a richiedere ulteriori approfondimenti, pur sollecitati dalla difesa del ricorrente,ritenendosi appagata dal contenuto del mandato di arresto europeo, che, tuttavia, per quanto consta, non colma affatto le carenze indicate.

6. Risulta, quindi, che la Corte di appello ha compiuto un generico e solo apparente controllo sulla reale esistenza degli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, desunti dalle sole indicazioni contenute nel mandato di arresto europeo, rimasto, però, silente in punto di illustrazione delle fonti di prova atte a consentire l'identificazione del ricorrente quale autore dei fatti reato descritti. Tanto impone una rinnovata valutazione della consegna del ricorrente da parte dei giudici territoriali, che saranno tenuti ad affrontare il tema dei gravi indizi di colpevolezza a carico del richiesto, in modo esaustivo, indicando compiutamente quali siano le fonti di prova che permettano di collegare i fatti di reato descritti nel mandato di arresto europeo all'Hazucha, eventualmente avvalendosi dell'acquisizione dei necessari ulteriori elementi integrativi di conoscenza.

7. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Trento.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Trento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,1. n. 69/2005.
Così deciso in Roma 1'11 agosto 2020