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MAE esecutivo e riconoscimento della sentenza (Cass. 35962/21)

1 ottobre 2021, Cassazione penale

 Nel caso in cui la consegna in relazione ad un mandato di arresto europeo esecutivo venga rifiutata l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano o come nella specie, di altro Paese dell'Unione, legittimamente residente o dimorante in Italia, qualora il Paese richiedente (nel caso la Romania) sia uno Stato membro che abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, la Corte d'appello è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il MAE, in ossequio alle norme del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (contenente disposizioni tese appunto a conformare il diritto interno alla predetta decisione quadro), previa verifica della compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana.

Laddove al riconoscimento si pervenga all'esito del descritto percorso processuale, la relativa decisione, pur se fondata sull'implicito consenso del soggetto che la subisce desumibile, dalla invocata applicazione del relativo motivo di rifiuto di esecuzione del MAE, ben potrà essere impugnata in cassazione, al fine di far valere eventuali fattori ostativi al recepimento del contenuto e all'esecuzione delle statuizioni della sentenza di condanna pronunciata dallo Stato di emissione.

Il relativo ricorso, tuttavia, dovrà essere proposto entro i termini previsti dall'art 22 legge n. 69 del 2005; ciò non solo per evidenti ragioni di sistema ( la decisione assunta contiene comunque una valutazione negativa rispetto alla consegna, come tale suscettibile di contestazione in sede di legittimità secondo le previsioni di riferimento) ma soprattutto perché la disposizione citata risulta espressamente richiamata dall'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 161 del 2011, nel ribadire la possibilità di ricorrere in cassazione avverso la decisione inerente il riconoscimento reso ai sensi  della normativa in questione.

Cassazione penale

 Sent. Sez. 6 Num. 35962 Anno 2021

Presidente: CRISCUOLO ANNA
Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO

Data Udienza: 29/09/2021 - deposito 1/10/2021


SENTENZA

sul ricorso proposto da
AA, nato in Romania il 27 aprile 1973
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 17 maggio 2021

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Tomaso Epidendio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha respinto, ai sensi dell'art. 18-bis, lett. c), legge 69 del 2005 la richiesta di consegna di AA all'Autorità Giudiziaria della Romania in relazione al mandato di arresto esecutivo emesso da tale A.G. e, nel contempo, adattando la relativa pena, ha disposto il riconoscimento nei confronti dello stesso della sentenza di condanna posta a fondamento del MAE pronunciata nei suoi riguardi dal Tribunale di Bucarest il 25 giugno 2019, appellata e confermata con sentenza della Corte d'appello di Bucarest del 25 novembre 2020, con riferimento a più reati tributari commessi tra il 2010 e il 2012.

2. Nel ricorso, proposto dal difensore dell'A, si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge in ordine alla clausola di sussidiarietà di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000; si lamenta, ancora, mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena nei relativi massimi edittali e si evidenzia l'eccessività della pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le concorrenti ragioni pregiudiziali precisate di seguito.

2.Giova ribadire che nel caso in cui la consegna in relazione ad un mandato di arresto europeo esecutivo venga rifiutata, come nel caso in esame, disponendo - ai sensi dell'art. 18-bis, lettera c), legge n. 69 del 2005- l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano o come nella specie, di altro Paese dell'Unione, legittimamente residente o dimorante in Italia, qualora il Paese richiedente (nel caso la Romania) sia uno Stato membro che abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, la Corte d'appello è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il MAE, in ossequio alle norme del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (contenente disposizioni tese appunto a conformare il diritto interno alla predetta decisione quadro), all'uopo provvedendo a verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana (Sez. 6, n. 38557 del 17/09/2014, Turlea, Rv.261908).

3.Laddove al riconoscimento si pervenga all'esito del descritto percorso processuale, la relativa decisione, pur se fondata sull'implicito consenso del soggetto che la subisce (desumibile, dalla invocata applicazione del motivo di rifiuto di cui al richiamato art. 18-bis, lett. c), ben potrà essere impugnata in cassazione dal suddetto, al fine di far valere eventuali fattori ostativi al recepimento del contenuto e all'esecuzione delle statuizioni della sentenza di condanna pronunciata dallo Stato di emissione (Sez. 6, Sentenza n. 15245 del 14/05/2020, Rv. 278877).

Il relativo ricorso, tuttavia, dovrà essere proposto entro i termini previsti dall'art 22 legge n. 69 del 2005; ciò non solo per evidenti ragioni di sistema ( la decisione assunta contiene comunque una valutazione negativa rispetto alla consegna, come tale suscettibile di contestazione in sede di legittimità secondo le previsioni di riferimento) ma soprattutto perché la disposizione citata risulta espressamente richiamata dall'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 161 del 2011, nel ribadire la possibilità di ricorrere in cassazione avverso la decisione inerente il riconoscimento reso ai sensi  della normativa in questione.

4.Tanto, a ben vedere, rileva sotto diversi versanti.

4.1. In primo luogo, in punto alla corretta individuazione delle rituali modalità di deposito del ricorso di legittimità, alla luce della giurisprudenza di questa Corte in forza della quale in tema di mandato di arresto europeo, la relativa impugnazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentata nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto (ex multis, Sez. 6 , Ordinanza n. 22819 del 23/07/2020 Rv. 280147).

Nel caso, il deposito è stato effettuato presso il Tribunale di Vicenza in data 31 maggio 2021 per poi venire trasmesso e pervenire alla cancelleria della Corte territoriale competente il 9 giugno 2021. Da qui l'evidente violazione del principio in diritto sopra rilevato.

4.2. Del resto, anche a voler stemperare la rigorosità della superiore valutazione,, ritenendo comunque ritualmente depositato il ricorso che risulti pervenuto alla Corte che ha reso il provvedimento impugnato entro il termine dettato per la tempestiva proposizione della relativa impugnazione, non si giu454 comunque a una soluzione diversa da quella della ritenuta inammissibilità.

4.2.1. A ben vedere, per quel che qui interessa, l'applicazione della disciplina dettata in materia di mandato di arresto europeo quanto allo specifico tema del ricorso in cassazione assume rilievo non tanto in punto di individuazione del momento di decorrenza del termine per impugnare ( atteso che, non diversamente da quanto previsto dall'ad 17, comma 6, della legge n. 69 del 2005, anche la sentenza di riconoscimento resa ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2011, in ragione di quanto dettato dal comma 7 del citato art. 12, va letta in udienza e determina l'immediata decorrenza del relativo termine ai sensi dell'art. 585, comma 2, lettera b, cod. proc. pen.); piuttosto, assume decisività quanto alla corretta individuazione del termine stesso, che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 161 del 2011 determina in giorni 15, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 585 cod. proc. pen., richiamato in termini generali dalla clausola di compatibilità prevista dall'art 24, comma 2 della citata legge e che, invece, l'art 22 della legge n. 69 del 2005, nel tenore vigente prima della novella apportata dalla d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10 (non applicabile alla specie in ragione della disciplina transitoria coerentemente richiamata dalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato), restringe a giorni 10.

4.2.2. Ciò premesso, la decisione assunta risale al 17 maggio del 2021.

Per il vero non emerge con immediatezza, dalla lettura degli atti trasmessi alla Corte se nel caso, come previsto dall'art. 17 della legge n. 69 del 2005, venne data lettura con contestuale deposito della motivazione, così da far decorrere il termine per la relativa impugnazione da siffatto momento, giusta il disposto di cui all'art. 585, comma 2, lettera b), cod. proc. pen.: il verbale di udienza, infatti, pur dando atto della intervenuta lettura in tal senso resa, colloca siffatta attestazione in un frangente dell'atto precedente il momento inerente l'assunzione in decisione del procedimento.

In ogni caso, tuttavia, anche a ritenere che della decisione e della motivazione che la supporta nel caso, derogando dalla disciplina di riferimento, non è stata data immediata lettura, così da rendere necessario, ai fini che qui interessano, guardare alla data di comunicazione del provvedimento impugnato, ai sensi della lettera a) del medesimo art. 585, comma 2, del codice di rito, giova comunque rimarcare che la stessa è intervenuta il 18 maggio per i difensori e il giorno successivo all'Andronic: il ricorso dunque andava interposto, al più tardi, entro il 29 maggio 2021, mentre è pervenuto, come già rimarcato, alla cancelleria della Corte di appello competente solo il 9 giugno 2021, così da disvelarne la pacifica intempestività.

5.Di qui la soluzione pregiudiziale adottata, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma liquidata in via equitativa come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 legge 69/2005.
Così deciso il 29/09/2021.