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MAE ineseguibile per Brexit? (CGUE, 327/18)

19 settembre 2018, Corte di Giustizia

La mera notifica della intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’art. 50 del TUE non ha l’effetto di sospendere l’applicazione del diritto dell’Unione nello Stato membro che ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione e che, pertanto, tale diritto, di cui fanno parte le disposizioni della decisione quadro e i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci inerenti a quest’ultima, è pienamente vigente in tale Stato fino al suo effettivo recesso dall’Unione.

La mera notifica, da parte di uno Stato membro, della propria intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’art. 50 TUE può essere considerata, in quanto tale, una circostanza eccezionale in grado di giustificare il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso da tale Stato membro.

Tuttavia, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione esaminare, in esito a una valutazione concreta e precisa del caso di specie, se sussistano ragioni serie e comprovate di ritenere che, dopo il recesso dall’Unione dello Stato membro emittente, la persona oggetto di tale mandato d’arresto rischi di essere privata dei diritti fondamentali e dei diritti derivanti, in sostanza, dagli artt. da 26 a 28 della decisione quadro.

Al fine di decidere se dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo, è quindi necessario che, all’atto di adottare tale decisione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa presumere che, nei confronti della persona da consegnare, lo Stato membro emittente applicherà il contenuto sostanziale dei diritti derivanti dalla decisione quadro applicabili al periodo successivo alla consegna, dopo il recesso di detto Stato membro dall’Unione.

Una simile presunzione è ammessa se il diritto nazionale dello Stato membro emittente, così come avviene nel Regno Unito di Gran Bretagna, riprende il contenuto sostanziale di tali diritti, in particolare a causa della perdurante partecipazione di tale Stato membro a convenzioni internazionali, quali la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la CEDU, anche dopo il recesso di quest’ultimo dall’Unione. È solo in presenza di elementi concreti atti a dimostrare il contrario che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo.

 

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

(Prima Sezione)

19 settembre 2018 (*)

 C‑327/18 PPU - ECLI:EU:C:2018:733

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Motivi di non esecuzione – Articolo 50 TUE – Mandato emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro che ha avviato la procedura di recesso dall’Unione europea – Incertezza quanto al regime giuridico applicabile alle relazioni tra tale Stato e l’Unione a seguito del recesso»

Nella causa C‑327/18 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 17 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 18 maggio 2018, nel procedimento relativo all’esecuzione dei mandati europei emessi nei confronti di

RO,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C.G. Fernlund (relatore), A. Arabadjiev, S. Rodin ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale,

vista la domanda del giudice del rinvio del 17 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 18 maggio 2018, di applicare al rinvio pregiudiziale il procedimento d’urgenza, ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione della Prima Sezione dell’11 giugno 2018 di accogliere detta domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per RO, da E. Martin-Vignerte e J. MacGuill, solicitors, C. Cumming, BL, e P. McGrath, SC;

–        per il Minister for Justice and Equality, da M. Browne, G. Hodge, A. Joyce e G. Lynch, in qualità di agenti, assistiti da E. Duffy, BL, e da R. Barron, SC;

–        per il governo rumeno, da L. Liţu e C. Canţăr, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da S. Brandon e C. Brodie, in qualità di agenti, assistiti da J. Holmes, QC, e da D. Blundell, barrister;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid, R. Troosters e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 agosto 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 50 TUE e della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di due mandati d’arresto europei emessi dai giudici del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord nei confronti di RO.

 Contesto normativo

 Trattato UE

3        L’articolo 50, paragrafi da 1 a 3, TUE prevede quanto segue:

«1.      Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.

2.      Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 [TFUE]. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

3.      I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine».

 Decisione quadro

4        I considerando da 10 e 12 della decisione quadro sono del seguente tenore:

«(10)      Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo [2 TUE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’[articolo 7, paragrafo 2, TUE] e con le conseguenze previste al paragrafo [3] dello stesso articolo.

(…)

(12)      La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti [dagli articoli 2 e 6 TUE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…), segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi».

5        L’articolo 1 della decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», ai suoi paragrafi 2 e 3, così dispone:

«2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

6        L’articolo 26 della decisione quadro, intitolato «Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», così dispone, al suo paragrafo 1:

«Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà».

7        L’articolo 27 della decisione quadro, intitolato «Eventuali azioni penali per altri reati», al suo paragrafo 2 prevede quanto segue:

«(…) la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata».

8        L’articolo 28 della decisione quadro disciplina la consegna o l’estradizione successiva verso uno Stato diverso dallo Stato membro di esecuzione.

 Diritto irlandese

9        La decisione quadro è stata recepita nell’ordinamento giuridico irlandese mediante lo European Arrest Warrant Act 2003 (legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo).

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      RO è oggetto di due mandati d’arresto europei emessi dai giudici del Regno Unito all’attenzione dell’Irlanda.

11      Il primo, emesso il 27 gennaio 2016, riguarda un omicidio e un incendio doloso che sarebbero stati commessi il 2 agosto 2015. Il secondo, emesso il 4 maggio 2016, ha ad oggetto una violenza sessuale che sarebbe stata perpetrata il 30 dicembre 2003. Ciascuno di questi fatti è punibile con l’ergastolo.

12      RO è stato arrestato e posto in custodia cautelare in Irlanda il 3 febbraio 2016. A partire da tale data, egli rimane in stato di custodia cautelare in detto Stato membro sulla base dei due mandati d’arresto europei adottati nei suoi confronti.

13      RO ha addotto motivi di opposizione alla sua consegna al Regno Unito fondati, in particolare, sul recesso di tale Stato dall’Unione europea e sull’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), asserendo che potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti qualora fosse detenuto nel carcere di Maghaberry in Irlanda del Nord.

14      A causa delle condizioni di salute di RO, l’udienza non ha avuto luogo fino al 27 luglio 2017.

15      Con decisione del 2 novembre 2017, la High Court (Alta Corte, Irlanda), dopo aver esaminato le asserzioni di RO relative al trattamento che avrebbe potuto subire in Irlanda del Nord, ha dichiarato che, sulla base di informazioni specifiche e aggiornate riguardanti le condizioni di detenzione nella prigione di Maghaberry, si poteva temere che RO, in ragione dei suoi problemi di salute, rischiasse concretamente di subire trattamenti inumani e degradanti. Essa ha ritenuto necessario, alla luce della sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), chiedere chiarimenti alle autorità del Regno Unito sulle condizioni di detenzione di RO in caso di consegna.

16      Il 16 aprile 2018 l’autorità giudiziaria che aveva emesso i mandati d’arresto europei in questione, il Laganside Court in Belfast (Tribunale di Laganside a Belfast, Regno Unito), ha fornito informazioni su come l’amministrazione penitenziaria dell’Irlanda del Nord avrebbe affrontato il rischio che RO fosse sottoposto a trattamenti inumani o degradanti in Irlanda del Nord.

17      La High Court (Alta Corte) indica di aver respinto ciascuno dei motivi di opposizione sollevati da RO contro la sua consegna, salvo quelli relativi al recesso del Regno Unito dall’Unione e quello riferito all’articolo 3 della CEDU, ritenendo di non potersi pronunciare al riguardo prima di aver ottenuto la risposta della Corte su varie questioni pregiudiziali.

18      La High Court (Alta Corte) ricorda che, il 29 marzo 2017, il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio europeo l’intenzione di recedere dall’Unione basandosi sull’articolo 50 del TUE, e che tale notifica dovrebbe condurre al recesso del Regno Unito dall’Unione a partire dal 29 marzo 2019.

19      Detto organo giurisdizionale rileva che, se si procedesse alla consegna di RO, egli sarà molto probabilmente ancora in carcere nel Regno Unito dopo tale data.

20      La High Court (Alta Corte) osserva inoltre che, probabilmente, saranno stipulati accordi tra l’Unione e il Regno Unito per disciplinare le relazioni tra tali parti immediatamente dopo detto recesso o a più lungo termine, in settori come quello oggetto della decisione quadro.

21      Fino ad oggi, tuttavia, tale eventualità resterebbe incerta e la natura delle misure che sarebbero adottate, in particolare per quanto riguarda la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale, non sarebbe nota.

22      La High Court rileva che, secondo il Minister for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda), dovrebbe applicarsi la normativa così come attualmente vigente, e non quella che potrebbe esistere in futuro dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione. Secondo il giudice del rinvio, tale Ministro ne deduce, correttamente, che la consegna di RO si impone sulla base della normativa nazionale di attuazione della decisione quadro.

23      Detto giudice espone che ad avviso di RO, invece, per via dell’incertezza quanto al regime giuridico che vigerà nel Regno Unito dopo il recesso di detto Stato membro dell’Unione, non si può garantire che i diritti di cui egli gode ai sensi del diritto dell’Unione potranno, di fatto, essere attuati in quanto tali, ragion per cui la consegna non dev’essere eseguita.

24      Il giudice del rinvio precisa che RO ha individuato quattro aspetti del diritto dell’Unione che potrebbero teoricamente essere invocati, vale a dire:

–        il diritto alla deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione, previsto all’articolo 26 della decisione quadro;

–        la cosiddetta regola «di specialità», di cui all’articolo 27 della decisione quadro;

–        la norma che limita la consegna o l’estradizione successiva, prevista all’articolo 28 della decisione quadro, e

–        il rispetto dei diritti fondamentali della persona consegnata conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

25      Secondo tale giudice, si pone la questione se, nel caso di una controversia in merito a uno di questi quattro aspetti e in mancanza di misure che conferiscano alla Corte competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sugli stessi, la consegna di una persona, come RO, determini per quest’ultima un rischio concreto, e non meramente teorico, di ingiustizia, rendendo così la domanda di consegna non meritevole di accoglimento.

26      Alla luce di quanto precede, la High Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Considerando:

–        la notifica effettuata dal Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 del TUE;

–        l’incertezza relativa agli accordi che interverranno tra l’Unione europea e il Regno Unito per disciplinare le loro relazioni dopo il recesso del Regno Unito; e

–        la conseguente incertezza circa la misura in cui [RO] potrebbe, di fatto, godere dei diritti previsti dai Trattati, dalla Carta o dalla legislazione applicabile, qualora venisse consegnato al Regno Unito e rimanesse in carcere dopo il recesso del Regno Unito,

se il diritto dell’Unione europea imponga allo Stato membro richiesto di rifiutare la consegna al Regno Unito di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto europeo, consegna che sarebbe altrimenti imposta dal diritto interno di detto Stato membro:

a)      in ogni caso;

b)      in alcuni casi, in considerazione delle circostanze specifiche della fattispecie;

c)      in nessun caso.

2)      Qualora la risposta alla questione 1) sia quella di cui alla lettera b), quali siano i criteri o le considerazioni sulla cui base il giudice dello Stato membro richiesto deve decidere se la consegna sia vietata.

3)      Con riferimento alla questione 2), se il giudice dello Stato membro richiesto debba rinviare la decisione finale sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo in attesa che vi sia maggior chiarezza sul regime giuridico che sarà instaurato dopo il recesso dall’Unione dello Stato membro richiedente:

a)      in ogni caso;

b)      in alcuni casi, in considerazione delle circostanze specifiche della fattispecie;

c)      in nessun caso.

4)      Qualora la risposta alla questione 3) sia quella di cui alla lettera b), quali siano i criteri o le considerazioni sulla cui base il giudice dello Stato membro richiesto deve decidere se la decisione finale sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo debba essere rinviata».

 Sul procedimento d’urgenza

27      Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

28      A sostegno della sua domanda, tale giudice ha richiamato il fatto che l’interessato è attualmente in stato di custodia cautelare in Irlanda sulla sola base dei mandati d’arresto europei emessi dal Regno Unito al fine dell’esercizio di azioni penali, e che la sua consegna a tale Stato membro dipende dalla risposta della Corte. Esso ha sottolineato che il procedimento ordinario allungherebbe nettamente la durata della detenzione dell’interessato, il quale tuttavia beneficia della presunzione di innocenza.

29      A tale riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza, tale rinvio è idoneo ad essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

30      In secondo luogo, quanto al criterio relativo all’urgenza, occorre, sulla scorta della giurisprudenza costante della Corte, prendere in considerazione la circostanza che l’interessato è attualmente privato della libertà e che il suo mantenimento in detenzione dipende dalla soluzione della controversia principale. Inoltre, la situazione dell’interessato dev’essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda diretta ad ottenere che al rinvio pregiudiziale sia applicato il procedimento d’urgenza (sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

31      Nel caso di specie, è pacifico, da un lato, che, a tale data, RO si trovava in stato di custodia cautelare in Irlanda e, dall’altro, che il mantenimento di tale stato dipende dalla decisione che sarà presa in merito alla sua consegna al Regno Unito, decisione sospesa in attesa della risposta della Corte nella presente causa.

32      Alla luce di tali circostanze, in data 11 giugno 2018 la Prima Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

33      Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 50 TUE debba essere interpretato nel senso che la notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall’Unione ai sensi di tale articolo comporta che, in caso di emissione da parte di tale Stato membro di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona, lo Stato membro di esecuzione deve rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo o rinviarne l’esecuzione in attesa che venga chiarito il regime giuridico che sarà applicabile nello Stato membro emittente dopo il suo recesso dall’Unione.

34      A tale riguardo, occorre rammentare che, come emerge dall’articolo 2 TUE, il diritto dell’Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda. Tale premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell’Unione che li attua [sentenze del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 34, e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 35].

35      Il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 36].

36      Risulta, in particolare, dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dai considerando 5 e 7 della decisione quadro che essa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’esercizio di azioni penali, sistema quest’ultimo che è basato sul principio del riconoscimento reciproco. La decisione quadro è quindi diretta, mediante l’instaurazione di quest’ultimo sistema semplificato e più efficace, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti 39 e 40].

37      Il principio del reciproco riconoscimento trova applicazione all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base a tale principio e conformemente alle disposizioni della decisione quadro. Le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono dunque, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro, e possono subordinare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo esclusivamente a una delle condizioni ivi tassativamente elencate. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che dev’essere oggetto di interpretazione restrittiva [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41].

38      Così, la decisione quadro enuncia espressamente, all’articolo 3, i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo, agli articoli 4 e 4 bis, i motivi di non esecuzione facoltativa del medesimo, nonché, all’articolo 5, le garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari [sentenze del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 51, e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 42].

39      La Corte ha inoltre ammesso che possono essere apportate «in circostanze eccezionali» limitazioni ai principi di riconoscimento e di fiducia reciproci tra Stati membri [sentenze del 5 aprile 2016, Tupikas, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 82, e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 43].

40      La Corte ha quindi riconosciuto, a determinate condizioni, la facoltà per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di porre fine alla procedura di consegna istituita dalla decisione quadro qualora una siffatta consegna rischi di comportare un trattamento inumano o degradante del ricercato, ai sensi dell’articolo 4 della Carta [sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 104, e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 44].

41      A tal fine, la Corte si è fondata, da un lato, sull’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro, che prevede che quest’ultima non può comportare la modifica dell’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti agli articoli 2 e 6 TUE e, dall’altro, sul carattere assoluto del diritto fondamentale garantito dall’articolo 4 della Carta [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 45].

42      Per valutare l’esistenza di un rischio concreto che una persona interessata da un mandato d’arresto europeo sia sottoposta a un trattamento inumano o degradante, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve segnatamente, come fatto dal giudice del rinvio nel procedimento principale, chiedere all’autorità giudiziaria emittente, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, ogni informazione complementare che reputi necessaria per la valutazione dell’esistenza di un rischio siffatto [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 76].

43      Tuttavia, RO sostiene che, a causa della notifica da parte del Regno Unito della propria intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del TUE, egli corre il rischio che vari diritti di cui gode ai sensi della Carta e della decisione quadro non siano più rispettati dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione. Secondo RO, il principio della fiducia reciproca, che è alla base del reciproco riconoscimento, è stato irrimediabilmente compromesso da tale notifica, ragion per cui la consegna prevista dalla decisione quadro non deve essere eseguita.

44      A questo proposito, si pone la questione se la mera notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del TUE sia in grado di giustificare, in forza del diritto dell’Unione, il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso da tale Stato membro in ragione del fatto che la persona consegnata non potrebbe più, dopo tale revoca, far valere nello Stato membro emittente i diritti conferitigli dalla decisione quadro e sottoporre al vaglio della Corte la conformità al diritto dell’Unione della loro attuazione ad opera di tale Stato membro.

45      A questo proposito, si deve rilevare che una simile notifica non ha l’effetto di sospendere l’applicazione del diritto dell’Unione nello Stato membro che ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione e che, pertanto, tale diritto, di cui fanno parte le disposizioni della decisione quadro e i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci inerenti a quest’ultima, è pienamente vigente in tale Stato fino al suo effettivo recesso dall’Unione.

46      Come emerge, infatti, dai suoi paragrafi 2 e 3, tale articolo 50 prevede una procedura di recesso che comprende, in primo luogo, la notifica al Consiglio europeo dell’intenzione di recedere, in secondo luogo, i negoziati e la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto delle future relazioni tra lo Stato interessato e l’Unione, e, in terzo luogo, il recesso propriamente detto dall’Unione alla data di entrata in vigore del menzionato accordo o, in sua mancanza, due anni dopo la notifica effettuata presso il Consiglio europeo, salvo che quest’ultimo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

47      Un simile rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto europeo equivarrebbe dunque, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, a una sospensione unilaterale delle disposizioni della decisione quadro e contrasterebbe, per giunta, con il testo del considerando 10 di quest’ultima, secondo cui spetta al Consiglio europeo constatare una violazione, nello Stato membro emittente, dei principi sanciti all’articolo 2 TUE ai fini della sospensione, nei confronti di tale Stato membro, dell’applicazione del mandato d’arresto europeo [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 71].

48      Pertanto, la mera notifica, da parte di uno Stato membro, della propria intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 TUE non può essere considerata, in quanto tale, una circostanza eccezionale, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 39 e 40 della presente sentenza, in grado di giustificare il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso da tale Stato membro.

49      Tuttavia, spetta ancora all’autorità giudiziaria dell’esecuzione esaminare, in esito a una valutazione concreta e precisa del caso di specie, se sussistano ragioni serie e comprovate di ritenere che, dopo il recesso dall’Unione dello Stato membro emittente, la persona oggetto di tale mandato d’arresto rischi di essere privata dei diritti fondamentali e dei diritti derivanti, in sostanza, dagli articoli da 26 a 28 della decisione quadro, come richiamati da RO e ricordati al punto 24 della presente sentenza [v., per analogia, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 73].

50      Con riferimento ai diritti fondamentali di cui all’articolo 4 della Carta, i quali corrispondono a quelli sanciti all’articolo 3 della CEDU (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 86), nel caso in cui il giudice del rinvio ritenga, come sembra emergere dal tenore delle sue questioni pregiudiziali e dal fascicolo trasmesso alla Corte, che le informazioni ricevute gli consentano di escludere la sussistenza di un rischio concreto che RO sia sottoposto, nello Stato membro emittente, a un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, non si dovrebbe, in linea di principio, rifiutare di eseguire la consegna a tale titolo, fatta salva la possibilità per RO, una volta consegnato, di esperire nell’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente i mezzi di ricorso che gli consentono di contestare, se del caso, la legalità delle sue condizioni detentive in un istituto penitenziario di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 103).

51      Resta tuttavia da esaminare se il giudice del rinvio possa rimettere in discussione tale affermazione sulla base del rilievo che i diritti di cui una persona gode a seguito della sua consegna ai sensi della decisione quadro non sarebbero più garantiti dopo il recesso dall’Unione dello Stato membro emittente.

52      A tale riguardo, si deve rilevare che, nel caso di specie, lo Stato membro emittente, ossia il Regno Unito, è parte della CEDU e, come da esso sottolineato nell’udienza dinanzi alla Corte, tale Stato membro ha inserito le disposizioni dell’articolo 3 della CEDU nel proprio diritto interno. Dato che la permanenza della sua partecipazione a tale convenzione non è in alcun modo collegata alla sua appartenenza all’Unione, la decisione di detto Stato membro di recedere da quest’ultima non incide sul suo obbligo di rispettare l’articolo 3 della CEDU, cui corrisponde l’articolo 4 della Carta, e, di conseguenza, non può giustificare un rifiuto di dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo motivato dal fatto che la persona consegnata corre un rischio di trattamento inumano o degradante, ai sensi di tali disposizioni.

53      Quanto agli altri diritti invocati da RO e, anzitutto, la regola di specialità prevista all’articolo 27 della decisione quadro, si deve ricordare che tale regola è connessa alla sovranità dello Stato membro di esecuzione e conferisce alla persona ricercata il diritto di essere incriminata, condannata o privata della libertà unicamente per il reato che ha determinato la sua consegna (sentenza del 1o dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, punto 44).

54      Come risulta da detta sentenza, una persona deve avere la possibilità di far valere una violazione di tale regola dinanzi ai giudici dello Stato membro emittente dopo la consegna.

55      Si deve tuttavia rilevare che la decisione di rinvio e le osservazioni di RO dinanzi alla Corte non danno conto di alcuna controversia riguardante tale regola, né forniscono elementi tangibili che consentano di ipotizzare una controversia al riguardo.

56      Lo stesso vale per il diritto di cui all’articolo 28 della decisione quadro relativo ai limiti alla consegna o all’estradizione successiva verso uno Stato diverso dallo Stato membro di esecuzione, dato che non è stato prospettato alcun elemento al riguardo nella decisione di rinvio.

57      Occorre peraltro sottolineare che le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 della decisione quadro rispecchiano rispettivamente gli articoli 14 e 15 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Orbene, come è stato rilevato in udienza dinanzi alla Corte, il Regno Unito ha ratificato tale convenzione e ha recepito queste ultime disposizioni nel proprio diritto interno. Ne consegue che i diritti invocati da RO in questi ambiti sono, in sostanza, contemplati dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, a prescindere dal recesso di tale Stato membro dall’Unione.

58      Per quanto concerne la deduzione, da parte dello Stato membro emittente, del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione, ai sensi dell’articolo 26 della decisione quadro, il Regno Unito ha indicato di aver inserito anche tale obbligo nel proprio diritto interno e di applicarlo a prescindere dal diritto dell’Unione a qualsiasi persona estradata nel suo territorio.

59      Poiché i diritti derivanti dagli articoli da 26 a 28 della decisione quadro nonché i diritti fondamentali di cui all’articolo 4 della Carta sono tutelati da disposizioni di diritto interno nei casi non solo di consegna, ma anche di estradizione, essi non sono subordinati all’applicazione della decisione quadro nello Stato membro emittente. Risulta dunque, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che non vi sono elementi tangibili atti a dimostrare che RO sarà privato della facoltà di invocare tali diritti dinanzi ai giudici di detto Stato membro dopo il recesso dall’Unione di quest’ultimo.

60      La circostanza che i menzionati diritti non potranno probabilmente, in mancanza di un accordo tra l’Unione e il Regno Unito, essere oggetto di una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte, dopo il recesso di tale Stato membro dall’Unione, non è in grado di modificare tale analisi. Da un lato, infatti, come risulta dal punto precedente, la persona consegnata deve avere la possibilità di far valere la totalità di questi diritti dinanzi a un giudice di tale Stato membro. Dall’altro lato, va ricordato che il ricorso al meccanismo del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte non è sempre stato aperto ai giudici chiamati ad applicare il mandato d’arresto europeo. In particolare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, è solo il 1o dicembre 2014, ossia cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, che la Corte di giustizia ha assunto piena competenza a interpretare la decisione quadro, mentre quest’ultima doveva essere attuata negli Stati membri dal 1o gennaio 2004.

61      Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, in un caso come quello di cui al procedimento principale, al fine di decidere se dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo, è necessario che, all’atto di adottare tale decisione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa presumere che, nei confronti della persona da consegnare, lo Stato membro emittente applicherà il contenuto sostanziale dei diritti derivanti dalla decisione quadro applicabili al periodo successivo alla consegna, dopo il recesso di detto Stato membro dall’Unione. Una simile presunzione è ammessa se il diritto nazionale dello Stato membro emittente riprende il contenuto sostanziale di tali diritti, in particolare a causa della perdurante partecipazione di tale Stato membro a convenzioni internazionali, quali la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la CEDU, anche dopo il recesso di quest’ultimo dall’Unione. È solo in presenza di elementi concreti atti a dimostrare il contrario che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo.

62      Occorre pertanto rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 50 TUE dev’essere interpretato nel senso che la mera notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall’Unione ai sensi di tale articolo non comporta che, in caso di emissione da parte di tale Stato membro di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona, lo Stato membro di esecuzione debba rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo o rinviarne l’esecuzione in attesa che venga chiarito il regime giuridico che sarà applicabile nello Stato membro emittente dopo il suo recesso dall’Unione. In mancanza di ragioni serie e comprovate di ritenere che la persona oggetto di tale mandato d’arresto europeo rischi di essere privata dei diritti riconosciuti dalla Carta e dalla decisione quadro a seguito del recesso dall’Unione da parte dello Stato membro emittente, lo Stato membro di esecuzione non può rifiutare l’esecuzione del medesimo mandato d’arresto europeo fintanto che lo Stato membro emittente faccia parte dell’Unione.

 Sulle spese

63      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 50 TUE dev’essere interpretato nel senso che la mera notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi di tale articolo non comporta che, in caso di emissione da parte di tale Stato membro di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona, lo Stato membro di esecuzione debba rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo o rinviarne l’esecuzione in attesa che venga chiarito il regime giuridico che sarà applicabile nello Stato membro emittente dopo il suo recesso dall’Unione europea. In mancanza di ragioni serie e comprovate di ritenere che la persona oggetto di tale mandato d’arresto europeo rischi di essere privata dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, a seguito del recesso dall’Unione europea da parte dello Stato membro emittente, lo Stato membro di esecuzione non può rifiutare l’esecuzione del medesimo mandato d’arresto europeo fintanto che lo Stato membro emittente faccia parte dell’Unione europea.

Firme