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MAE non rispetta il diritto alla salute? Questione di legittimità costituzionale (C. Appello Milano, 2020)

13 gennaio 2021, Corte di Appello di Milano

 La legge MAE non rispetta il diritto fondamentale alla salute? Il testo dell'ordinanza di promovimento di questione di legittimità costituzionale della Corte di appello di Milano.

Qui la ordinanza di rinvio alla Corte di gustizia della Corte Costituzipnale (18 novembre 2021)

 Approfondimenti:

 EN

Paola De Franceschi, European Arrest Warrant: A new referral to the Italian Constitutional Court, Agenfor International, 2021.

ITA
Nicola Canestrini, IL DIRITTO ALLA SALUTE QUALE DIRITTO FONDAMENTALE PUÒ IMPEDIRE LA CONSEGNA DI UN RICERCATO NEL PROCEDIMENTO PER MANDATO DI ARRESTO EUROPEO?, Diritto di difesa, settembre 2020

Nicola Canestrini, Questione di legittimità costituzione della legge di recepimento del MAE in relazione alla tutela della salute del consegnando: una vittoria per la human rights defense (anche) nella cooperazione penale europea, Giurisprudenza penale, settembre 2020.

 

 

 


CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V penale

N. 194 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 settembre 2020
Ordinanza del 17 settembre 2020 della Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di D. L. E.. Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo - Motivi di rifiuto della consegna - Mancata previsione, quale motivo di rifiuto, delle ragioni di salute croniche e di durata interminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta. - Legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), artt. 18 e 18-bis. (20C00313) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.2 del 13-1-2021)

Composta dai magistrati:
dott.ssa Giovanna Ichino, Presidente;
dott.ssa Monica Fagnoni, consigliere;
dott.ssa Micaela Curami, consigliere estensore;

Ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2020,
relativo alla richiesta di consegna di D. L. E. , nato a , res. via ,
libero, difeso di fiducia dall'avv. Nicola Canestrini (e dall'avvocata Nathalie Dapuzzo, ndr), nei confronti del quale e' stato emesso il mandato d'arresto europeo dal Tribunale comunale di in data 9 settembre 2019 la seguente ordinanza.

La Corte d'appello di Milano sottopone al giudizio di codesta
ecc.ma Corte questione di legittimita' costituzionale degli articoli
18 e 18-bis della legge 69/2005 nella parte in cui non prevedono
quale motivo di rifiuto alla consegna l'esistenza di ragioni di
salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta, per contrasto con gli articoli 2, 3, 32, 110 della Costituzione.

La questione e' rilevante: il presente giudizio non puo' essere
definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di
legittimita' costituzionale sollevata: l'univocita' testuale delle
norme contenute nella legge 69/2005 impongono l'adozione di una
pronuncia favorevole alla consegna del richiesto alla , con
conseguente, eventuale, sospensione a tempo indeterminato della
consegna: la decisione favorevole alla consegna implica il concreto
rischio di un grave pregiudizio per la salute psichica del soggetto.

Il fatto

Il Tribunale comunale di ha emesso in data 9 settembre 2019 un
mandato di arresto europeo a carico di D. L. E. per il reato di
detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti
commesso in ** il **.

Il Procuratore generale ha chiesto in data 11 ottobre 2019
l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Preliminari accertamenti attivati dal Presidente della sezione di
questa corte consentivano di appurare che il soggetto richiesto in
consegna conviveva con i genitori a ed era portatore «di patologie
psichiatriche» non meglio precisate (Cfr. nota Stazione CC del 15
ottobre 2019).

D. L. , al quale non veniva applicata nessuna misura, veniva
sentito nel corso dell'udienza per identificazione il 12 novembre
2019 ed in tale occasione non prestava il consenso alla consegna (e
non rinunciava al principio di specialita').

La difesa del soggetto richiesto in consegna ha prodotto in atti
documentazione medica attestante che lo stesso e' affetto da
patologie psichiatriche. In particolare, dopo avere riferito di un
tentativo di suicidio nel 2013 in Germania, la difesa ha prodotto la
seguente documentazione:

  • 10 ottobre 2013 - referto pronto soccorso dell'Ospedale : D.
    L. «si presenta per stato di angoscia di stampo delirante e ideazione
    suicidiaria»; viene dimesso ed inviato al medico curante con la
    seguente diagnosi di episodio schizofrenico acuto, non specificato;
    stato ansioso non specificato»;
  • 2 ottobre 2014 - referto pronto soccorso Ospedale recante
    diagnosi di «psicosi non specificata; abuso di anfetamina o
    simpaticomimetici ad azione simile»;
  • dal 5 al 14 ottobre 2014 - ricovero presso l'Ospedale in
    regime di obbligatorieta' (TSO) e contenzione; D. L. viene dimesso
    con la diagnosi di «Asse I Episodio psicotico. Abuso cannabis
    continuo, abuso misto»;
  • relazione psichiatrica del medico psichiatra della ,
    struttura « », in data 25 agosto 2017, da cui risulta che D. L. era
    stato ivi trasferito «su disposizione dell'autorita' giudiziaria (1)
    , direttamente dalla SPDC di ove era stato ricoverato dal 15 ottobre
    2016, per diagnosi di "psicosi paranoidea indotta dall'uso continuo e
    prolungato di sostanze varie in particolare cannabis e metamfetamine
    (MDMA)". Recentemente ...e' stata modificata la diagnosi in Sindrome
    schizoaffettiva...»;
  • lettera di dimissioni in data 7 dicembre 2017 dalla che
    conferma la diagnosi suindicata;
  • relazione psichiatrica in data 7 maggio 2019 del che conferma
    la diagnosi di «disturbo schizoaffettivo»;
  • certificato medico ospedale del in cui si certifica «stato di
    cronico scompenso caratterizzato da disturbi dell'ideazione a
    carattere delirante, episodici fenomeni dispercettivi, gravi anomalie
    del comportamento»;
  • certificazione del 18 settembre 2019 della Commissione medica
    dell'INPS di invalidita' con riduzione permanente della capacita'
    lavorativa del 75% per «sindrome schizoaffettiva con pregressa
    dipendenza da sostanze - psicosi paranoidea indotta dall'uso di
    sostanze stupefacenti»;
  • relazione in data 6 novembre 2019 del medico psichiatra dott.
    dell' che dopo avere ripercorso la storia della malattia del D. L.
    evidenziava come l'attivazione della presente procedura avesse
    «notevolmente angosciato e scompensato il paziente» tanto da indurre
    a valutare un eventuale ricovero presso il reparto psichiatrico per
    «contenere le preoccupazioni»; prosegue il medico evidenziando che
    «il giovane necessita ...del proseguimento della terapia
    farmacologica, del supporto psicologico di cui si giova frequentando
    ogni 15 giorni il della vicinanza alla famiglia che dopo tanti
    contrasti e' ritornata ad acquisire per lui valore positivo e
    sostegno», concludendo che «nel caso il signor D. L. fosse consegnato
    allo Stato croato per l'espletamento del processo e della pena ...il
    giovane rischierebbe oltre la vanificazione del positivo percorso in
    cui si e' impegnato la perdita dell'equilibrio psichico ed il grave
    ritorno alla situazione negativa pregressa con un grave rischio per
    la persona»;
  • relazione in data 2 marzo 2020 del medesimo dott. , il quale
    attesta che nel caso di interruzione del percorso terapeutico, il D.
    L. potrebbe incorrere in un «break down psicotico».

Alla luce dell'indicata documentazione, questa corte, al fine di
avere un quadro completo ed attuale sullo stato di salute del
consegnando, disponeva perizia psichiatrica sulla persona del D. S.
nominando perito la dott.ssa MCV, la quale, all'esito
della sua analisi, concludeva nel senso che «La capacita' di
intendere e volere di E. D. L. portatore di patologia psichiatrica,
era al momento dei fatti assente per scompenso acuto;
nell'attualita' egli e' persona che conserva sufficienti
capacita' per partecipare al giudizio.
Il periziando ha necessita' di cure, la cui interruzione
rappresenterebbe un possibile [inc] pregiudizio per la sua salute e
per il percorso da quattro anni intrapreso».

Il perito in seno al suo elaborato, dopo avere analizzato le
risultanze documentali e commentato gli esiti dei colloqui avuti con
il periziando, ha ritenuto di discostarsi dall'ultima diagnosi
effettuata dai sanitari che ebbero in cura il giovane (diagnosi di
Disturbo Schizoaffettivo) orientandosi invece per una diagnosi di
Disturbo Psicotico Non Altrimenti Specificato» (2) , evolutasi «su di
un terreno vulnerabile, di cui nei momenti di relativo compenso come l'attuale si riconoscono gli aspetti, e sul quale appare ragionevole che una cura non (solo) farmacologica, ma bensi' psicoterapica debba essere prevista».

Il perito evidenziava altresi' un forte rischio suicidiario,
sottolineando in particolare come il meccanismo di negazione portasse il D. L. ad affrontare la problematica legata alla pendenza della presente procedura con «rassegnazione di fronte alla consapevolezza che essere ristretto in un carcere in significhi per lui morte o suicidio e falsa sensazione di accettazione. Appare molto probabile che di fronte al concretizzarsi di tale evenienza, inteso come aspetto temporale, il periziando non avrebbe altra possibilita' che passare all'atto, in questo modo divenendo il suicidio non possibile ma probabile» (3) .
La dott.ssa V, all'esito della sua analisi, ha ritenuto D. L.
capace di stare in giudizio; ha tuttavia aggiunto che «si tratta di
individuo che necessita di terapia farmacologia e psicoterapica
essendo portatore di patologia psichiatrica di Asse I; in assenza di
terapia farmacologica o in caso di terapia farmacologica in dosaggio
inadeguato o di terapia inadatta, la possibilita' che il periziando
vada incontro ad un nuovo episodio di scompenso psichico appare
significativa.
Va inoltre ricordato che non solo dal punto di vista psicologico
ma anche da quello neurocognitivo e neurologico il susseguirsi di
episodi di scompenso e nello specifico le alterazioni organiche che a
questi corrispondono, rappresentano eventi traumatici per l'organo
cervello, inteso in senso anatomico, potendo portare ad un generale
peggioramento della condizione del soggetto; gli stessi richiedono
inoltre l'incremento, seppur temporaneo della terapia farmacologica,
con l'ovvio aumento della potenzialita' di effetti collaterali.
Cio' detto appare evidente che E. D. L. non e' persona, che nel
nostro ordinamento, potrebbe essere ristretto in un carcere comune,
prevalendo in lui non solo l'incapacita' al momento dei fatti ma
anche la necessita' di cure. Egli non e' individuo adatto alla vita
carceraria, necessitando di poter mantenere il percorso iniziato e
che si puo' dire sia oggi avviato ma certamente ben lontano
dall'essere concluso».

Quanto infine alle possibilita' di guarigione, il perito ha
chiarito che «la possibilita' di esprimersi in relazione alla
prognosi in generale e/o ad una possibile "guarigione" e' in
psichiatra un concetto complesso, laddove non necessariamente la
guarigione corrisponde a cio' che viene inteso per altre specialita'
(restitutio ad integrum) ma corrisponde al raggiungimento di un
equilibrio accettabile e di una buona qualita' di vita a fronte della
possibile necessita' di assumere terapia farmacologica per la maggior
parte della vita, e soprattutto quando si tratti di patologia
psichiatriche di Asse I gravi e importanti come quella del
periziando».

In diritto

D. L. E. e' stato richiesto in consegna dalla in forza di m.a.e.
processuale emesso in data 9 settembre 2019 per il reato di
detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti
commesso in il **.

Osserva la corte come sussistano i presupposti formali e
sostanziali per l'emissione di un provvedimento favorevole alla
consegna.

Essendo D. L. cittadino italiano, e trattandosi di m.a.e.
processuale, opera nel caso concreto il meccanismo dell'esecuzione
condizionata di cui all'art. 19, lettera c) legge 69/2005 («la
consegna e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere
stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta'
personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato
membro di emissione»); la Suprema Corte di cassazione ha chiarito che l'espressione «dopo essere stata ascoltata», contenuta nell'art. 19, lettera c) della legge 22 aprile 2005, n. 69, va intesa nel senso che
la persona consegnata deve essere restituita una volta esaurito il
processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva,
secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello Stato
di emissione» (cfr. Cassazione Sez. 6, sentenza n. 938 del 7 gennaio
2010 Cc. (dep. 12 gennaio 2010) Rv. 245803-01).

Il trasferimento in del D. L., in esecuzione del m.a.e., oltre ad
interrompere la possibilita' di cura, con conseguente aggravamento
dello stato generale dell'interessato, costituisce un concreto
rischio per la salute del soggetto che potrebbe avere effetti di
eccezionale gravita', stante l'acclarato rischio suicidiario
evidenziato dal perito nominato dalla corte.

La questione di legittimita' costituzionale si presenta non
manifestamente infondata per una serie di considerazioni.

Ricostruzione dell'assetto normativo

La decisione-quadro sul MAE 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002 costituisce attuazione del principio dell'integrazione di
uno spazio giudiziario comune, ed e' fondata sul principio del
reciproco riconoscimento: l'art. l, par. 2 stabilisce che gli stati
membri «danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo» in base al suddetto principio. Il riconoscimento reciproco si fonda a sua volta sull'elevato livello di fiducia conseguito tra gli stati
membri. 

Il decimo considerando della decisione quadro opera un richiamo
ai diritti fondamentali e precisa che il meccanismo del mandato
d'arresto puo' essere sospeso in caso di violazione grave e
persistente da parte degli Stati membri dei principi sanciti
nell'art. 6, par. 1 del Trattato sull'Unione europea. Inoltre, il
dodicesimo considerando afferma che la decisione quadro rispetta i
diritti fondamentali sanciti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione
europea e dalla Carta. Il richiamo all'art. 6 del Trattato
sull'Unione europea operato da tale considerando costituisce il
rinvio ai diritti garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ed a
quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri. Ed ancora, nell'art. 1, par. 3 della decisione quadro si
legge che la stessa non puo' modificare l'obbligo del rispetto dei
diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti
dall'art. 6, par. 1 del Trattato sull'Unione europea.

3. La legge quadro prevede poi dei motivi di rifiuto obbligatori
(art. 3) e dei motivi di rifiuto facoltativi (art. 4); e' infine
prevista la possibilita', in casi eccezionali, di sospendere
l'esecuzione del m.a.e. per «motivi umanitari». In particolare l'art.
23, par. 4 della decisione quadro prevede: «La consegna puo', a
titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorita' giudiziaria
dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorita' giudiziaria
emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la
consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data
concordata».

L'adeguamento dell'ordinamento italiano alla decisione quadro
istitutiva del mandato d'arresto europeo si deve alla legge 22 aprile
2005, n. 69, che all'art. 1 precisa che l'attuazione nell'ordinamento
interno delle disposizioni della citata decisione quadro avviene nei
limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi
supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti
fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e del giusto
processo.


Ai sensi dell'art. 2 cit. legge viene specificato che l'Italia
dara' esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei
diritti e principi stabiliti nella Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, in
particolare negli articoli 5 e 6 e nella Costituzione italiana con
riferimento al diritto al giusto processo, alla liberta' personale,
al diritto di difesa, alla responsabilita' penale ed alla qualita'
delle sanzioni penali, nonche' al principio di eguaglianza.
L'autorita' giudiziaria dell'esecuzione ha l'obbligo generale di
dare esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al
principio del riconoscimento reciproco.


La procedura della consegna prevede peraltro che l'esecuzione
della stessa avvenga necessariamente con il soggetto consegnando in vinculis: ai sensi dell'art. 12 della decisione quadro, l'autorita'
giudiziaria dell'esecuzione puo' decidere se mantenere il richiesto
in consegna in stato di custodia o se rimetterlo in liberta', ma cio'
solo sino alla decisione definitiva sull'esecuzione del MAE; nel caso
che la decisione definitiva sia favorevole alla consegna, dovra'
essere emessa una misura detentiva che possa assicurare la materiale consegna al paese richiedente.


L'obbligo generale di dare esecuzione ai MAE trova una
limitazione nei motivi di rifiuto, obbligatori o facoltativi, del
MAE, previsti dagli articoli 18 e 18-bis della legge 69/2005: si
tratta di un'elencazione tassativa, non essendo possibile per
l'autorita' giudiziaria dell'esecuzione porre a fondamento di una
decisione di rifiuto motivi diversi da quelli espressamente elencati
nella normativa nazionale.

Va osservato come ne' la legge quadro ne' la legge 69/2005
contemplino tra i casi tassativi di rifiuto, neppure facoltativo, in
generale la non-compliance with fundamental rights, ed in particolare la lesione di un diritto fondamentale quale quello del diritto alla salute, con il necessario corollario del diritto ad avere cure adeguate alla «persona», necessariamente individualizzate soprattutto nel campo, come quello che ci occupa, delle malattie psichiatriche.

L'eventuale sussistenza di gravi ragioni che possano mettere in
pericolo la salute del soggetto richiesto in consegna e' disciplinata
dall'art. 23 della legge 69/2005 (che ripropone in modo quasi
testuale la corrispondente norma di cui all'art. 23 della legge
quadro), che consente, qualora sussistano gravi ragioni per ritenere
che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della
persona, al Presidente della corte di sospendere l'esecuzione del MAE con decreto motivato.

La violazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione


Il diritto alla salute della persona, declinato nelle varie
accezioni di diritto all'inviolabilita' fisica, e di diritto ad avere
cure adeguate, rientra a pieno titolo nella materia dei diritti
fondamentali garantiti in ogni ordinamento democratico e, in
particolare, di quelli riconosciuti unanimemente dagli ordinamenti
dei paesi dell'Unione europea, tutti impegnati al rispetto della
Convenzione dei diritti dell'uomo di Roma del 1950. L'art. 32 della
nostra Carta costituzionale e l'art. 35 della Carta di Nizza lo
riconoscono come diritto fondamentale.


Il diritto alla fruizione dei migliori trattamenti terapeutici
per assicurare la salute psichica rientra poi certamente nel novero
dei diritti inviolabili dell'individuo di cui all'art. 2 della
Costituzione.


Tuttavia, come visto, l'ordinamento nazionale non prevede la
lesione del diritto alla salute quale motivo di rifiuto neanche
facoltativo, alla consegna in forza di un MAE.


Si e' infatti visto che, ai sensi dell'art. 23 della legge
69/2005, la rilevanza dei motivi di salute attiene alla fase
esecutiva; soltanto nella fase terminale dell'iter procedimentale,
successivamente alla decisione sulla consegna, si potra' valutare la
sussistenza di gravi ragioni di pericolo per la salute del
consegnando.


La Suprema Corte di cassazione ha recentemente chiarito che «Le
condizioni di salute del consegnando non sono, tuttavia, annoverate dall'art. 18 della legge n. 69 del 2005 tra le cause di rifiuto della consegna (Sez. 6, n. 108 del 30 dicembre 2013, Di Giuseppe, Rv. 258460; Sez. 6, n. 42041 del 4 ottobre 2016). L'art. 23, comma 3 della legge dispone, infatti, che in presenza di gravi ragioni che inducano a ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della Corte di appello o il magistrato da lui delegato, puo', con decreto motivato, sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia. Nel disegno del legislatore, pertanto, lo stato di salute e' una condizione personale soggetta a modificazioni,anche repentina, nel corso del tempo e, pertanto, non utilmente rappresentabile nelle fasi procedimentali anteriori all'esecuzione del provvedimento di consegna perche', in quest'ultimo segmento della procedura, condizioni di salute in precedenza non ostative potrebbero aggravarsi e divenire tali o viceversa (Sez. 6, n. 108 del 30 dicembre 2013). Le condizioni di salute, pertanto, non precludono l'accoglimento della richiesta di consegna, ma possono, secondo valutazioni operate rebus sic stantibus
e delibando un adeguato supporto documentale, determinare la
sospensione della esecuzione della consegna». Cfr. Cassazione Sez. 6, sentenza n. 7489 del 15 febbraio 2017.

La corte si e' chiesta se la tutela della salute, nello specifico
caso in oggetto, possa rientrare nell'ambito di operativita' del
motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lettera h) e i) della legge
69/2005 - peraltro oggetto di precisi motivi di doglianza avanzati
dalla difesa. 

La disamina ha consentito di escludere di poter rifiutare la
consegna del D. L. ai sensi delle citate norme.

Nel caso che ci occupa, al di la' delle eventuali condizioni
«inumane o degradanti» cui il D. L. potrebbe essere sottoposto -
condizioni tuttavia che richiederebbero una specifica istruttoria -
la tutela della salute psichica del consegnando verrebbe lesa o messa in serio pericolo dalla stessa attivazione del procedimento di
consegna: la peculiarita' della malattia del D. L. - malattia
psichiatrica -, l'interruzione del rapporto terapeutico con il medico
che lo ha in cura, lo sradicamento anche solo temporaneo dalla
famiglia (in questo momento peraltro «luogo di cura»), sono tutti
elementi che, come attestato dalla perizia svolta su incarico di
questa corte renderebbero molto concreto il pericolo suicidiario.

Neppure puo' soccorrere il motivo di rifiuto sub lettera i) che
attiene all'incapacita' del soggetto richiesto per motivi di eta'.

Esclusa quindi la riconducibilita' del caso in esame nel
paradigma dei casi di rifiuto ex 18 lettera h) e i), occorre
verificare se la tutela del diritto alla salute - come visto
principio fondamentale assoluto - riceva adeguata tutela dal
meccanismo della sospensione della consegna previsto dall'art. 23,
comma 3 della legge 69/2005.

Il sistema delineato pare a questa corte irragionevole sotto
plurimi profili: l'eventualita' di una sospensione della consegna
successiva alla pronuncia favorevole alla consegna medesima, sottrae alla fase giurisdizionale la valutazione circa l'analisi di
un'eventuale lesione al diritto fondamentale della salute quale
motivo che consenta di rifiutare la consegna; rimette alla fase
esecutiva (eventuale) la verifica - con atto peraltro non impugnabile
(4) -, della sussistenza di gravi ragioni di salute consentendo la
sospensione del procedimento; sospensione del procedimento che
tuttavia avrebbe, nel caso che ci occupa, una durata indeterminabile.

Ma, la sospensione e' assimilabile a una parentesi, che una volta
aperta deve anche chiudersi (5) .

Eppure la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo permea
l'intero assetto della legge 69/2005 ed ancor prima, della legge
quadro sul MAE (6) .

Ed infatti, la tutela del diritto alla salute risulta sotteso ai
motivi di rifiuto obbligatorio previsti dall'art. 18, lettera h) (se
sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta
alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti
inumani o degradanti) e art. 18, lettera s) della legge 69/2005
riguardante il caso che la persona richiesta in consegna sia una
donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei
convivente.

Occorre poi considerare come spunti per una sempre maggior
attenzione ai diritti fondamentali dell'individuo possano cogliersi
nella direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine penale
(o.e.i.) che prevede [art. 11, § 1, lettera f)] che l'autorita' di
esecuzione possa rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di un
o.e.i. qualora «sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione
dell'atto di indagine richiesto» sia «incompatibile con gli obblighi
dello Stato di esecuzione» ai sensi dell'art. 6 del Trattato
sull'Unione europea e della Carta.

Ed ancora, va ricordata la disposizione di cui all'art. 696-ter
del codice di procedura penale (7) , che precisa che «L'autorita'
giudiziaria provvede al riconoscimento e all'esecuzione se non
sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il
condannato verra' sottoposto ad atti che configurano una grave
violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle liberta' e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea».

Nel caso che ci occupa il soggetto richiesto in consegna e'
affetto da una patologia psichiatrica conclamata; lo stesso perito
nominato dalla corte ha utilizzato, nel riferirsi al periziando, la
categoria della vulnerabilita': ebbene proprio il concetto di
«vulnerabilita'», e' concetto acquisito a livello europeo. Non a caso
la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009 «relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti
procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali» ha
approvato «la "tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti
procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali" ("la
tabella di marcia"), figurante nell'allegato alla presente
risoluzione, come base per la futura azione», con la specificazione
che «I diritti citati in questa tabella di marcia, che potrebbero
essere integrati da altri diritti, sono considerati diritti
procedurali fondamentali e all'azione relativa a tali diritti
dovrebbe essere attribuita priorita' in questa fase».

Ebbene l'allegato alla citata Risoluzione prevede la misura sub
E) «garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili»: «al fine
di garantire l'equita' del procedimento, e' importante rivolgere
particolare attenzione agli indagati o imputati che non sono in grado di capire o di seguire il contenuto o il significato del procedimento per ragioni ad esempio di eta' o di condizioni mentali o fisiche».

Vale infine la pena di precisare come nel caso che ci occupa non
sovviene alcun vulnus al principio di presunzione del rispetto dei
diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri - che sottende
al sistema delineato dalla legge quadro MAE - in quanto la lesione
del diritto fondamentale della salute del consegnando prescinde da
un'analisi dell'ordinamento dello stato richiedente e si rinviene
esclusivamente nella peculiarita' della malattia psichiatrica (e
delle correlate esigenze di cura) che ha colpito il D. L.


La violazione degli articoli 3 e 110 della Costituzione


La mancata previsione di un motivo di rifiuto legato alle
condizioni di salute potenzialmente irreversibili ed alla necessita'
di avere cure adeguate si pone anche in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.

Osserva la corte come nella procedura di estradizione, l'art.
705, comma 2, lettera c-bis) del codice di procedura penale preveda
che la corte pronunci sentenza sfavorevole all'estradizione «se
ragioni di salute o di eta' comportino il rischio di conseguenze di
eccezionale gravita' per la persona richiesta.»

Se e' da un lato e' chiaro che la diversita' di trattamento della
tutela del diritto di salute nelle due diverse procedure
estradizionali trova la sua ratio principale nella fiducia tra stati
dell'Unione che permea il sistema dell'euromandato, e nel principio
di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli
altri Stati membri, purtuttavia non puo' non rilevarsi come tale
fondamento trovi il suo limite allorquando il diritto alla salute si
declini come diritto ad avere cure adeguate individualizzate: la
malattia psichiatrica del D. L. prevede infatti la necessita' di
proseguire il trattamento terapeutico in un contesto protetto, quale
quello familiare.

La mancata previsione di un motivo di rifiuto legato alle
condizioni di salute del consegnando - in caso di malattia mentale
potenzialmente cronica ed irreversibile - contrasta con il principio
della ragionevole durata del processo, nella duplice accezione di
«garanzia oggettiva», relativa al buon funzionamento
dell'amministrazione della giustizia e all'esigenza di evitare la
prosecuzione di giudizi dilatati nel tempo, nonche' di «garanzia
soggettiva», quale diritto dell'imputato ad essere giudicato - o
comunque a vedere conclusa la fase procedimentale cui e' sottoposto - in un tempo ragionevole, sancito altresi' dall'art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.

Eppure, in caso di malattie psichiche croniche perduranti nel
tempo potenzialmente destinate a durare anni, che richiedono
trattamenti costanti a fini di compensazione e contenimento, e
l'instaurazione di un rapporto terapeutico di fondamentale importanza con il proprio sanitario di fiducia, il sistema impone una
sospensione a tempo indeterminato; nel caso in cui, con il passar del tempo, lo stato mentale dell'imputato non migliori si produce una paralisi processuale destinata a durare un tempo del tutto
indefinito; cio' determina una stasi del procedimento.

Una siffatta situazione processuale, paradossalmente, pregiudica
anche lo stesso imputato, il quale, in caso di espletamento del
processo a suo carico in in absentia (possibile in caso di rifiuto
della consegna ai sensi delle norme processuali croate (8),
potrebbe difendersi anche sotto il profilo dell'imputabilita'.

La ratio dell'art. 23 della legge 69/2005, come correttamente
interpretato dalla Suprema Corte di cassazione nella sopra citata
pronuncia impone di individuare la ratio della norma nella
possibilita' di sospendere l'esecuzione di un mae processuale in
presenza di uno stato di malattia che abbia una diagnosi ed una
durata prevedibile: uno stato temporaneo e transitorio destinato a
risolversi in un tempo ben definito. La circostanza che in tali casi
sia possibile sospendere l'esecuzione del mae presuppone la
consapevolezza in capo al legislatore (prima europeo e poi italiano)
del diritto del consegnando ad ottenere le cure adeguate nel paese di residenza; ma quid iuris allorquando la malattia investa la psiche
del soggetto, in caso quindi di malattia mentale destinata a durare
un tempo indefinito?


Il rifiuto della consegna invece, nel concludere una fase
procedimentale, consente all'AG emittente di procedere a carico del
soggetto - certamente non in vinculis ma a piede libero - e di
addivenire ad una pronuncia definitiva a suo carico con possibilita'
quindi di attivare, a processo concluso, un m.a.e. esecutivo.

(1) D. L. veniva arrestato il 15 ottobre 2016 per il reato di
maltrattamenti in famiglia; veniva condannato per il reato di cui
all'art. 572 del codice penale aggravato ex art. 94 del codice
penale perche' il fatto era commesso in stato di intossicazione
abituale da sostanze stupefacenti, alla pena di anni 3 mesi 5 di
reclusione; scontava la pena dapprima in regime di arresti
domiciliari e, successivamente alla condanna, in regime di
detenzione domiciliare, sempre nella forma del ricovero presso
strutture di cura psichiatriche, e precisamente dal 15 ottobre
2016 al 23 novembre 2016 presso il SPDC di ; dal 23 novembre 2016
al 14 dicembre 2017 presso la ; dal 15 dicembre 2017 all'8 agosto
2019 presso la Comunita' .

(2) «...non si concorda pienamente rispetto alla diagnosi di Disturbo
Schizoaffettivo (che indica la presenza sia di sintomatologia
attribuibile ad un disturbo del pensiero che ad una attribuibile
ad un disturbo dell'umore), stante che le alterazioni dell'umore
paiono essere state prevalenti negli anni di cronica
intossicazione, per poi divenire minori in seguito, lasciando il
maggior spazio agli aspetti piu' conclamatamente psicotici. Dalle
relazioni delle comunita' ove il D. L. e' stato ospite emerge un
quadro residuo con sintomatologia dispercettiva, talora delirante
o interpretativa e non particolari alterazioni del tono
dell'umore. (...) Appare delinearsi un quadro di vulnerabilita'
caratteriale e di personalita' evolutasi in modo disarmonico con
vulnerabilita' alla psicosi, ulteriormente complicata
dall'assunzione di sostanze...» Cfr. relazione peritale pag. 16.

(3) Ulteriormente specificava il perito in calce alla sua relazione
che «gli studi recenti indicano come la prima carcerazione, le
prime settimane di carcerazione, precedenti tentativi di suicidio
e spesso la giovane eta' rappresentino fattori di aumentato
rischio per la possibilita' di un evento suicidario. Nel caso in
esame si tratta non solo di un soggetto che corrisponde ai
criteri appena elencati, ma che presenta anche vulnerabilita'
ulteriore conseguente all'essere portatore di patologia
psichiatrica, e che verrebbe inoltre non solo inserito in un
ambiente inadeguato, restrittivo, sconosciuto ma anche in luogo
del quale egli non conosce la lingua ulteriormente aggravando le
condizioni e deprivandolo di uno strumento importante per il suo
equilibrio, la possibilita' di comunicare, che gia'
nell'attualita' appare deficitario e necessita di sostegno».

(4) Cfr. Cassazione Sez. 6, sentenza n. 20849 del 26 aprile 2018 Cc.
(dep. 10 maggio 2018) Rv. 272935-01.

(5) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 45 del 2015, in seno alla
quale codesta Corte ha sottolineato la differenza tra le diverse
situazioni di sospensione, anche per incapacita' di partecipare
coscientemente al processo, destinate a una durata limitata nel
tempo e la sospensione derivante da un'incapacita' irreversibile,
che e' destinata a non avere termine, dando luogo per l'imputato
alla condizione di «eterno giudicabile». La differenza e'
fondamentale e rende irragionevole l'identita' di disciplina.

(6) Pare opportuno riportare le conclusioni del 6 luglio 2010,
rassegnate nell'ambito del caso I. B. contro Belgio,
dall'Avvocato generale (punto 41): «Se e' vero che il mutuo
riconoscimento e' uno strumento che rafforza lo spazio di
liberta', sicurezza e giustizia, e' altrettanto vero che la
salvaguardia dei diritti e delle liberta' fondamentali
costituisce un prius che legittima l'esistenza e lo sviluppo di
tale spazio. La decisione quadro si esprime ripetutamente in tal
senso nei "considerando" 10, 12, 13 e 14, nonche' all'art. 1, n.
3».

(7) Inserito nel codice di rito dall'art. 3, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149.

(8) Cfr. art. 402, par. 3 Law of Criminal Proceeding.

 (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.2 del 13-1-2021