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MAE per finalità investigative non eseguibile (Cass. 32999/24)

22 agosto 2024, Cassazione penale

Nel diritto dell'Unione europea, il mandato di arresto europeo non possa essere emesso esclusivamente per finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale nello Stato richiedente, in quanto per il perseguimento delle legittime finalità investigative sono previsti strumenti alternativi della cooperazione europea nello spazio giuridico comune.

 

Corte di cassazione

Sez. Feriale sentenza 32999 Anno 2024

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Data Udienza: 20/08/2024 – deposito 22 agosto 2024

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PL nato a ** il **/1961

avverso la sentenza del 31/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA

udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;

lette/sentite le conclusioni del PG MARCO PATARNELLO

Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

udito il difensore l 'avvocato C conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Venezia ha disposto l'esecuzione del mandato di arresto emesso nei confronti di PL nell'ambito fi un procedimento penale per reati fiscali e contributivi commessi tra I'1 ottobre 2010 ed il 30 aprile 2012, mediante consegna alla autorità giudiziaria della Croazia, differendo la predetta consegna "a giustizia italiana soddisfatta"-

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. PL a mezzo del difensore di fiducia, denuncia con un primo motivo violazione di legge in relazione agli artt. 1,2,6,7 e 16 della legge n. 69 del 2005, nonché artt. 1 e 18 D.Igs.vo n. 108 del 2017, artt. 1 e 5 decisione quadro 2002/584/GAI, artt. 5 e 6 CEDU, 6,7 e 8 della Carta di Nizza, in ordine alla mancanza di proporzionalità nella emissione del mandato. Con un second motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 16 della legge n. 69 del 2005, in ordine alla mancata richiesta di informazioni integrative necessarie per la decisione sulla consegna. Con ulteriori articolazioni denuncia altresì violazione di legge in relazione agli artt. 1,2 e 19 lett. b della legge n. 69 del 2005 in ordine al rinvio del condannato ed alla esecuzione della pena in Italia, degli artt. 6 coma 1 bis e 18 ter comma 1 legge n. 69 del 2005 in ordine al procedimento in absentia ed alla facoltà di rifiuto della consegna. Deduce infine la violazione dell'art. 2 legge n. 69 del 2005 in ordine al diritto del ricorrente a non subire trattamenti inumani e degradanti.

3. Sono stati depositati da parte della difesa del P motivi aggiunti con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.

 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo e secondo motivo, restando assorbiti gli altri. Nel mandato e nella documentazione integrativa richiesta dalla Corte di merito non emergono con chiarezza le ragioni che ne giustificano la emissione e che potrebbero riferirsi sia a mere esigenze investigative o istruttorie che all'esercizio dell'azione penale. 2. L'art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, come noto, definisce il mandato d'arresto europeo come «una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona 2Corte di Cassazione - copia non ufficiale ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà». Tale definizione non contempla un mandato di arresto europeo strumentale ad esigenze meramente investigative, dovendo lo stesso pur sempre essere finalizzato all'esercizio dell'azione penale. Questa Corte ha, peraltro, affermato che non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso esclusivamente per sottoporre la persona richiesta in consegna ad atti di istruzione (nella specie, interrogatori e confronti), perché in tal modo verrebbe impiegato lo strumento coercitivo per finalità investigative, non previste dalla decisione-quadro del 13 giugno 2002 e dalla relativa legge di attuazione del 22 aprile 2005 n. 69 (Sez. 6, n. 15970 del 17/04/2007, Piras, Rv. 236378).

Vero è che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, in altre occasioni, ritenuto legittima la consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo ai fini dell'esercizio dell'azione penale in relazione al provvedimento volto a consentire l'assunzione di un interrogatorio (Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016, Berdzik, Rv. 268305), di un confronto (Sez. 6, n. 51511 del 18/12/2013, Lampugnani, Rv. 58510) e accompagnamento a fini investigativi per l'espletamento dell'interrogatorio e della ricognizione formale (Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, Velardi, Rv. 249219).

In tali pronunce, tuttavia, la Corte ha deciso casi nei quali gli atti istruttori da compiere erano specificamente individuati, determinati ab origine, e non assolutamente indeterminati, come nel caso di specie. Le ricordate pronunce, nella parte in cui fanno riferimento alla legittimità del mandato di arresto europeo sia per l'assunzione di prove nel procedimento penale che per ragioni esclusivamente investigative, devono essere, inoltre, attualizzate attraverso la comparazione dei più risalenti principi con gli strumenti che realizzano la finalità della collaborazione fra Stati, alla stregua della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale. Il considerando n. 25 di quest'ultima direttiva sancisce che «La presente direttiva stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale, di un atto di indagine, se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della raccolta di elementi di prova. Ad esempio, un ordine europeo di indagine può essere emesso per il trasferimento temporaneo di tale persona nello Stato di emissione o per lo svolgimento di un'audizione mediante videoconferenza. Tuttavia, qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d'arresto europeo (MAE) in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio». Il considerando n. 26 aggiunge che «Per garantire un uso proporzionato del MAE, l'autorità di emissione dovrebbe esaminare se un OCI costituisca un modo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali. L'autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l'emissione di un OEI ai fini dell'audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa».

Tali previsioni dimostrano come, nel diritto dell'Unione europea, il mandato di arresto europeo non possa essere emesso esclusivamente per finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale nello Stato richiedente, in quanto per il perseguimento delle legittime finalità investigative sono previsti strumenti alternativi della cooperazione europea nello spazio giuridico comune.

L'obiettiva incertezza circa le ragioni che sono state poste a fondamento dell'adozione del mandato di arresto europeo di cui si controverte, anche alla luce dello stesso tenore della decisione impugnata in cui da un lato si fa riferimento ad un mandato di arresto europeo emesso "ai fini istruttori/processuali", (pag. 1), dall'altro (pag. 8) ad una ordinanza cautelare "emessa in relazione al reato contestato e per evitare il pericolo di fuga". Il giudice del rinvio dovrà dunque chiarire, anche mediante la richiesta di informazioni integrative all'autorità emittente, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, quali siano gli atti processuali e/o istruttori da compiere con la presenza della persona richiesta in consegna, e se la sua presenza, sia indispensabile per il prosieguo del procedimento o ai fini dell'esercizio dell'azione penale e della impossibilità di assicurarne, secondo le regole del processo croato, la celebrazione senza la presenza fisica dell'imputato in loco. Solo tale accertamento consentirà, infatti, di chiarire se il mandato di arresto europeo sia conforme al paradigma delineato dall'art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI e esaminare compiutamente la censura svolta dal ricorrente.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere pertanto accolto e deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia perché provveda ai chiarimenti sopra indicati.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 legge n. 69/2005 Deciso il 20 agosto 2024. Il Presidente estensore