Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

MAE, quale verifica sulle condizioni di detenzione? (Cass. 28699/21)

22 luglio 2021, Cassazione penale

Tag

Una volta accertata l'esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso documenti affidabili, va verificato se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano.

Va svolta quindi un'indagine mirata al fine di accertare, attraverso informazioni "individualizzate" che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

La questione delle condizioni carcerarie dello Stato di esecuzione non può essere proposta la prima volta in sede di ricorso per cassazione, in quanto la necessità di attività istruttoria è incompatibile con la competenza attribuita alla Corte di cassazione.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(data ud. 20/07/2021) 22/07/2021, n. 28699

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. MOGINI Stefano - est. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -

Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A.d.I., nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26 maggio 2021 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Stefano Mogini;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo


1. A.A.d.I. ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna formulata dall'Autorità giudiziaria greca con mandato di arresto Europeo emesso in data 2/4/2018 dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salonicco per l'esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni dieci di reclusione e Euro 20.000 di multa, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Salonicco il 6/11/2014 per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commesso il 24/1/2012 in Salonicco.

2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Inosservanza della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3 ter, come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, e conseguente violazione dell'art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione Europea (TUE), artt. 2 e 3 Convenzione EDU, poichè la Corte territoriale non ha svolto alcun accertamento circa l'allegato, serio pericolo che il ricorrente sia, in caso di consegna, sottoposto a trattamento inumano o degradante nello Stato di emissione, stanti i notevoli problemi strutturali delle carceri elleniche. Sicchè la Corte territoriale avrebbe dovuto rifiutare la consegna o, quanto meno, verificare in concreto la sussistenza di tale rischio, attraverso la richiesta di informazioni individualizzate allo Stato richiedente.

2.2. Il ricorrente, dopo aver segnalato che il ricorrente è legittimamente ed effettivamente residente e dimorante in Italia dal 2008, dove ha formato una famiglia e dove dieci mesi fa è nato suo figlio, sollecita - con riferimento all'ordinanza di questa Sezione n. 10371 del 4/2/2020 e all'ord. n. 60 del 2021 della Corte costituzionale, che ha disposto la restituzione degli atti a questa Corte per un nuovo esame, alla luce dello ius superveniens rappresentato dal citato D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, della non manifesta infondatezza delle proposte questioni di legittimità costituzionale - la proposizione di dubbio di costituzionalità della L. n. 69 del 2005, art. 18 bis, nel testo risultante dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 10 del 2021, per contrasto con gli artt. 2, 3, 10 e 11 Cost., art. 27, comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, nonchè con l'art. 6, par. 1, TUE, l'art. 4, n. 6, Decisione-quadro 2002/584/GAI del 13/6/2002, l'art. 8 Convenzione EDU e l'art. 7 CDFUE, nella parte in cui esclude la possibilità per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, legittimamente residenti o dimoranti in Italia da più di cinque anni, di poter scontare nel territorio italiano la pena inflitta all'estero, non prevedendo per loro la causa di rifiuto facoltativo della consegna previsto invece per i cittadini italiani e comunitari.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1. Va premesso che la questione delle condizioni carcerarie dello Stato di esecuzione non può essere proposta la prima volta in sede di ricorso per cassazione, in quanto la necessità di attività istruttoria è incompatibile con la competenza attribuita alla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 23130 del 21/05/2019, Vasile, non mass.; Sez. 6, n. 32404 del 18/07/2019, Hantig, non mass.).

Nel caso in esame, tuttavia, la difesa aveva sottoposto alla Corte di appello la questione della situazione carceraria in Grecia, indicando le fonti che dimostrerebbero l'esistenza di problemi di natura strutturale in tale Stato.

1.2. Il Collegio rileva che le condizioni delle carceri greche sono affette da problemi gravi di sovraffollamento (secondo il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa con un tasso del 107% a far data al primo aprile 9019; nell'ultima visita del Comitato nel 2019 il tasso di incarcerazione è pari al 135%).

Lo stesso Consiglio d'Europa aveva chiesto nel 2019 alla Grecia di intraprendere un piano di politica legislativa per diminuire il numero dei detenuti presenti nelle strutture carcerarie.

Sono stati anche rilevati dal predetto Comitato problemi di violenza all'interno delle carceri greche fra detenuti, creando situazioni di anarchia nella constatata impossibilità deiie autorità di farvi fronte.

Anche le condizioni materiali di detenzione sono deprecabili, favorendo detenuti più abbienti e non monitorando adeguatamente le condizioni di salute dei detenuti.

Tale situazione critica (già descritta da Sez. 6, n. 10105 del 11/03/2021, TB - nome omesso ndr -, Rv. 280722) è stata oggetto di una recente condanna della Corte EDU (sentenza 14 gennaio 2021, Kargakis c. Grecia) che ha condannato le condizioni carcerarie riservate ai detenuti all'interno del carcere di Diavata.

A fronte di tali circostanze, la questione proposta dalla difesa è stata esaminato dalla Corte di appello con motivazione apparente, che ha liquidato il riferito sovraffollamento carcerario e le altre condizioni puntualmente evidenziate dal CPT e dalla Corte EDU come circostanze integranti solo una condizione di eventuale maggior disagio "abitativo" (p. 3).

La questione appare del resto rilevante, trattandosi di consegna volta all'esecuzione di pena detentiva, tra l'altro di non breve durata.

1.3. Questa Corte, in adesione alle indicazioni provenienti dalla Corte U.E. (in particolare, la sentenza 5 aprile 2016, C-404/15, Aaranyosi e C-659/15, Caldararu), ha da tempo stabilito quale sia il controllo che la Corte di appello deve effettuare allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il serio pericolo di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211).

Una volta accertata l'esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso documenti affidabili, va verificato se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano.

Va svolta quindi un'indagine mirata al fine di accertare, attraverso informazioni "individualizzate" che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità ai principi del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, in motivazione).

Laddove invece tale rischio non sia escluso e la Corte di appello debba rifiutare la consegna ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. h), la sentenza irrevocabile che ha deciso sulla consegna deve considerarsi emessa "allo stato degli atti", così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l'ostacolo alla consegna dovesse venir meno (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Sniadecki, Rv. 273780).

2. Pertanto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata perchè la Corte di appello esamini la questione sottoposta dal ricorrente alla luce dei principi sopra indicati e degli elementi emergenti dalle fonti sopra citate.

3. Il disposto annullamento assorbe l'ulteriore sollecitazione del ricorrente relativa alla proposizione di dubbio di costituzionalità della L. n. 69 del 2005, art. 18 bis, del quale, allo stato, non è possibile delibare la rilevanza nel caso di specie.

4. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021