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MAE rifiutato per carceri sovraffollate (Corte Appello Trento, 2/2021)

3 luglio 2021, Corte di appello di Trento

Carceri greche impongono richiesta di informazioni: in caso di sovraffollamento il mandato di arresto europeo MAE deve essere rifiutato. 

Corte di appello di Trento

sentenza 2/21 MAE - 3 luglio 2021

 

 scarica la sentenza integrale in .pdf

(dal ricorso in Cassazione della difesa che con sentenza 10105/21 ha annullato la consegna disposta in prima battuta)

"(..) secondo il Comitato per la Prevenzione della Tortura (doc.1) le prigioni greche avrebbero il 107% dei posti occupati, ospitando, a far data al 01.04.19, 10.602,00 detenuti per una capacità di soli 9.935 posti.

Si sottolinea, peraltro, che, dal 2017 in avanti, gli istituti penitenziari ellenici hanno sofferto un aumento del numero di detenuti, il quale è in costante aumento dal 2017 (cfr pag- 12 doc. 1).

Ancora, per quanto risulta dall’ultima visita del Comitato per la Prevenzione della Tortura, avvenuto nel 2019, 11 delle prigioni greche avrebbe un tasso di incarcerazione pari al 135% (cfr. pag 13 doc. 1), con la peggiore situazione nel carcere di Komotini, il quale ospitava, al 16 marzo 2019, ben 320 detenuti per una capacità di 166 posti (cfr. pag 13 doc. 1).

La situazione era, nel 2018 -2019, a tal punto critica, da portare il Directorate General of Human Rights and Rule of Law del Consiglio d’Europa a elaborare un report dal titolo: “Reducing Prison Overcrowding in Greece[1]a Marzo 2019 (doc. 2) in cui, da un lato, si dava conto della grave situazione di sovraffollamento caratterizzante gli istituti ellenici e, dall’altra, si prospettava l’impellente necessità, per il governo, di intraprendere un piano di politica legislativa che fosse volto (anche) alla diminuzione del numero dei detenuti.

(..) 

In relazione alle condizioni detentive greche si è anche recentemente espressa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ha rilevato, nel caso Kargakis (C.EDU, kargakis c. Grecia, 14 gennaio 2021, app. n. 27025/13) che, per quanto la prigione di Diavata assicurasse al ricorrente uno spazio personale adeguato, le condizioni detentive generalmente intese (quindi le condizioni inerenti all’accesso all’acqua calda, alla pulizia dei dormitori, all’approvvigionamento di materiale igienico ovvero alla disponibilità di cure mediche) non consentissero di escludere una violazione dell’articolo 3 della Convenzione da parte dello Stato, in quanto i detenuti erano obbligati, per esempio, a consumare i propri pasti seduti sul letto ovvero non avevano accesso al giardino.

Si ritiene che la pronuncia sopra riportata si pone come emblematica delle condizioni detentive greche in quanto idonea a fotografare lo stato delle prigioni statali, le quali, per quanto non siano sempre caratterizzate dall’assenza di sufficiente spazio personale riservato ai detenuti, comunque non sono idonee ad assicurare a questi il pieno rispetto della loro dignità umana.

[1] Il report: https://theartofcrime.gr/wp-content/uploads/2019/05/REDUCING-PRISON-OVERCROWDING-IN-GREECE.pdf

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(scarica la sentenza integrale in .pdf) 

(dal ricorso in Cassazione della difesa che con sentenza 10105/21 ha annullato la consegna disposta in prima battuta)