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Magistrato che sbaglia non può essere citato per danni in sede civile (Cass. 11936/06)

22 maggio 2006

Impossibile proporre direttamente in sede civile domanda di risarcimento dei danni per fatto illecito integrante reato commesso dal magistrato, senza sottoporre la domanda stessa al preventivo scrutinio di ammissibilità, di cui all'art. 5: il complesso sistema apprestato dalla L. n. 117 del 1988 impone il rispetto di determinate condizioni per l'esercizio dell'azione (art. 4) e pone in essere un filtro particolarmente significativo (art. 5) per eliminare il più rapidamente possibile azioni inammissibili per difetto dei presupposti richiesti o per mancato rispetto di termini ovvero manifestamente infondate nel merito

La particolare disciplina non è finalizzata a creare benefici o privilegi in favore del magistrato, ma rispondente ad una precisa scelta di politica legislativa di tutela della funzione giurisdizionale, con i valori d'indipendenza ed autonomia fissati dall'art. 101 Cost. e segg., che trova giustificazione e base logica nella oggettiva peculiarità della materia e che non autorizza sospetti di lesione del principio di uguaglianza.

Il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza, che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

(ud. 22/03/2006) 22-05-2006, n. 11936

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente

Dott. PREDEN Roberto - Consigliere

Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. LEVI Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

V.W., elettivamente domiciliato in ROMA **  88, presso il proprio studio, difeso da sè medesimo unitamente all'avvocato PM, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

PRES. CONS. MINISTRI PRO-TEMPORE, F.L.;

- intimati -

avverso il decreto n. 28/1999 della Corte d'Appello di PERUGIA, emesso il 22/01/2004, depositato il 01/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/03/2006 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;

Udito l'Avvocato WV;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che a concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo


A seguito di querela dell'avvocato V.W., E. F., direttore responsabile del quotidiano "Il Messaggero", era tratto a giudizio per rispondere del delitto di diffamazione a mezzo stampa in relazione al contenuto dell'articolo pubblicato nella edizione del 30 novembre 1985 del giornale.

Il tribunale di Roma, con sentenza del giorno 11 gennaio 1986, dichiarava la penale responsabilità dell'imputato, che condannava a pena ritenuta di giustizia nonchè al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali a favore del querelante, costituito parte civile.

La Corte d'appello di Roma annullava la sentenza con rinvio ad altra sezione del tribunale di Roma, che con sentenza del 30 novembre 1991 dichiarava l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo condannava ai danni ed alle spese a favore dell'avvocato V..

La sentenza del tribunale era riformata dalla Corte d'appello di Roma con la pronuncia in data 10 ottobre 1993, che assolveva E. F. perchè il fatto non costituiva reato siccome scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca.

Avverso la sentenza proponeva impugnazione per cassazione l'avvocato V.W. e questa Suprema Corte, con sentenza deliberata il 19 dicembre 1994 e pubblicata il 30 gennaio 1995, annullava, limitatamente agli effetti civili, la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviava le parti al giudice civile competente per valore in grado di appello, condannando E.F. alle spese.

Il giudizio non veniva riassunto innanzi al giudice civile.

Sul presupposto che non avendo E.F. proposto gravame contro la sentenza di tribunale penale del 30 novembre 1991 e che fosse, perciò, intervenuto il giudicato agli effetti civili della condanna, l'avvocato V.W. conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Perugia il Presidente del Consiglio dei Ministri per ottenerne, in applicazione della L. 13 aprile 1988, n. 119, la condanna al risarcimento dei danni, che assumeva di avere subito in conseguenza degli atti compiuti dai magistrati della Corte d'appello di Roma Dottori T.P., L.S. e F.L., perchè costoro, con plurime e gravi violazioni di legge determinate da negligenza inescusabile o dolo, avevano affermato fatti la cui esistenza risultava incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, per cui egli non aveva potuto procedere a carico di E.F. per ottenere il risarcimento dei danni morali in conseguenza della pronuncia assolutoria dell'imputato perchè il fatto allo stesso ascritto non costituiva reato.

Nel giudizio, in cui si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri ed interveniva volontariamente il dottor F.L., entrambi deducevano l'inammissibilità della domanda, che veniva dichiarata dal tribunale adito con Decreto 6 aprile 1999 ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, per intervenuta decadenza.

Avverso il decreto di inammissibilità l'avvocato V.W. proponeva reclamo con ricorso alla Corte d'appello di Perugia, che, con Decreto pubblicato il 1 marzo 2004, rigettava l'impugnazione e compensava interamente tra le parti le spese del grado.

Ai fini che ancora interessano, la Corte d'appello considerava, anzitutto, che non era applicabile nella specie la disposizione di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 13, giacchè il controllo di ammissibilità dell'azione di risarcimento dei danni per responsabilità civile dei magistrati è doveroso anche quando la pretesa risarcitoria, ancorchè proposta in relazione ad un fatto- reato che si assuma commesso dal magistrato, non trova il presupposto della condanna penale nè sì verta nell'ipotesi di azione esercitata con la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La Corte territoriale rilevava, inoltre, che l'avvocato V. W. era decaduto dall'azione, in quanto la sua pretesa risarcitoria, in relazione alla disposizione di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, era stata tardivamente avanzata.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'avvocato V.W., che ha affidato l'impugnazione a due motivi.

Non hanno svolto difese gli intimati Presidente del Consiglio dei Ministri e Dottor F.L..

Motivi della decisione

Con il primo motivo dell'impugnazione - deducendo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, la violazione della norma di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 13 - il ricorrente critica la decisione denunciata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che il controllo di ammissibilità dell'azione di risarcimento dei danni per responsabilità civile dei magistrati è doveroso anche quando la pretesa risarcitoria, ancorchè proposta in relazione ad un fatto- reato che si assuma commesso dal magistrato, non trova il presupposto della condanna penale nè si verta nell'ipotesi di azione esercitata con la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Assume che la statuizione sul punto del giudice del merito costituisce il risultato di una elaborazione giurisprudenziale che non troverebbe il riscontro del testo normativo, il quale, dal momento che non prevede "filtri o condizionamenti" e per il fatto che esplicitamente stabilisce che chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento del danno nei confronti del magistrato e dello Stato, assoggetterebbe, perciò, in tal caso, l'azione civile ed il suo esercizio alla disciplina delle norme ordinarie nella materia.

Sostiene che la interpretazione della norma di cui all'art. 13 della predetta legge data dal giudice del merito, imponendo condizioni non espressamente previste alle iniziative risarcitorie nei confronti dello Stato per la condotta di magistrati costituente reato, sarebbe in contrasto con le norme di cui agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto porrebbe su un diverso e differenziato piano la tutela di chi agisce in sede penale e di chi agisce in sede civile per ottenere il risarcimento dell'identico danno.

Sotto tale profilo solleva, per il caso di conferma dell'interpretazione resa dal giudice del merito, questione di legittimità costituzionale della L. n. 17 del 1988, artt. 5 e 13 nella parte in cui prevedono che per l'azione risarcitoria conseguente a fatto costituente reato sono necessari la costituzione di parte civile nel processo penale ovvero la sentenza penale definitiva di condanna del magistrato.

Il motivo non può essere accolto.

In tema di interpretazione della disposizione di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 13, costituisce ormai indirizzo consolidato di questa Corte (ex plurimis: Cass., n. 8952/1995; Cass., n. 11044/1998; Cass., n. 2567/2002; Cass., n. 9288/2005) che la norma, nel prevedere l'azione diretta nei confronti del magistrato e dello Stato, quale responsabile civile, in caso di reati dallo stesso commessi nell'esercizio delle funzioni, si pone su un piano distinto da quello delle ipotesi di responsabilità previste dall'art. 2 e segg. della medesima legge e si riferisce a fattispecie che presentano - rispetto all'ipotesi di dolo, di cui all'art. 2 - un ulteriore connotato, rappresentato dalla costituzione di parte civile nel processo penale eventualmente instaurato a carico del magistrato, ovvero da una sentenza penale di condanna del medesimo, passata in giudicato; con la conseguenza che qualora si prospetti, pur in difetto di tali presupposti, di aver subito un danno ingiusto per effetto di reati commessi da parte di magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, la relativa domanda non si sottrae al giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5 della richiamata legge, in quanto ove al soggetto che pretende di essere risarcito fosse data la possibilità di agire liberamente in giudizio civile (in via alternativa o cumulativa nei confronti del magistrato e dello Stato) semplicemente prospettando ipotesi di reato a carico del magistrato, risulterebbero completamente vanificati le limitazioni ed il "filtro" imposti dalla legge all'ammissibilità dell'indicata azione a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giudiziaria.

Si è al riguardo precisato che, ove si ammettesse la possibilità di proporre direttamente in sede civile domanda di risarcimento dei danni per fatto illecito integrante reato commesso dal magistrato, senza sottoporre la domanda stessa al preventivo scrutinio di ammissibilità, di cui all'art. 5, il complesso sistema apprestato dalla L. n. 117 del 1988 - il quale impone il rispetto di determinate condizioni per l'esercizio dell'azione (art. 4) e pone in essere un filtro particolarmente significativo (art. 5) per eliminare il più rapidamente possibile azioni inammissibili per difetto dei presupposti richiesti o per mancato rispetto di termini ovvero manifestamente infondate nel merito - sarebbe inapplicabile proprio nel caso più grave e patologico in cui si assuma l'esistenza di un comportamento penalmente sanzionabile del magistrato: il sistema incapperebbe, cioè, in un limite operativo proprio quando la sua operatività avrebbe raggiunto il massimo grado di pregnanza e di ragionevolezza.

Questa Suprema Corte ha pure affermato (Cass., n. 11880/2001; Cass., n. 6697/2003; Cass., n. 9288/2005) che la disposizione in esame corrisponde ad una particolare disciplina non finalizzata a creare benefici o privilegi in favore del magistrato, ma rispondente ad una precisa scelta di politica legislativa di tutela della funzione giurisdizionale, con i valori d'indipendenza ed autonomia fissati dall'art. 101 Cost. e segg., che trova giustificazione e base logica nella oggettiva peculiarità della materia e che non autorizza sospetti di lesione del principio di uguaglianza.

In particolare è stato precisato (Cass., n. 9288/2005) che dubbi di legittimità costituzionale non possono prospettarsi nemmeno in rapporto ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa, la cui protezione è stata ribadita ed accentuata con la disciplina sul giusto processo, poichè i due principi sono compatibili con il rito camerale e sono in concreto garantiti anche nella fase del controllo sull'ammissibilità della domanda di danno, sicchè il diniego di azione diretta contro il magistrato non incide sulle pretese del danneggiato per l'esaustiva tutela rappresentata dalla piena assunzione da parte dello Stato delle corrispondenti obbligazioni.

La suddetta interpretazione della L. n. 117 del 1988, articolo 13, si sottrae, peraltro, al dubbio di illegittimità costituzionale, in relazione ai precetti primari degli articoli 3 e 24 Cost., avendo già questa Corte (Cass., n. 13339/2000; Cass., n. 2768/2002; Cass., n. 6697/2003; Cass., n. 9288/2005) ritenuto la questione manifestamente infondata sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi, che questo Collegio ribadisce, non essendo stati prospettati dal ricorrente altri profili di rilevanza della questione medesima idonei per altra diversa conclusione.

Con il secondo mezzo d'impugnazione - deducendo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, la violazione della norma di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, - L. n. 117 del 1988, art. 13 - il ricorrente critica la decisione denunciata nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso che l'azione di risarcimento del danno potesse essere esercitata in base alle due seguenti rationes decidendi:

a) esso ricorrente - dopo la pronuncia di cassazione di annullamento, limitatamente agli effetti civili, della sentenza della Corte d'appello di Roma e di rinvio delle parti al giudice civile competente per valore in grado di appello - non aveva, nei confronti dell'imputato assolto in sede penale, riassunto la domanda risacitoria innanzi al giudice civile in grado d'appello, questa essendo la sede ove avrebbe potuto ancora trovare soddisfazione la sua pretesa per tutti i danni;

b) la pronuncia della Corte di Cassazione aveva segnato il momento in cui il provvedimento genetico del lamentato danno (costituito dalla sentenza della Corte d'appello di assoluzione dell'imputato dal reato di diffamazione) era divenuto non più suscettibile di essere assoggettato ai mezzi ordinari d'impugnazione e da tale momento doveva calcolarsi il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione, secondo la previsione della L. n. 117 del 1988, art. 4.

Sostiene il ricorrente che, con l'annullamento della sentenza della Corte d'appello limitatamente agli effetti e in conseguenza della mancata riassunzione del relativo giudizio innanzi al giudice civile in grado di appello (riassunzione alla quale avrebbe avuto interesse l'imputato, assolto dalla diffamazione, al fine di eliminare la statuizione della sua condanna ai danni emessa nei suoi confronti dal tribunale), vi sarebbe stata la "reviviscenza" della sentenza di primo grado ed il conseguente suo passaggio in giudicato al maturare dell'anno del deposito della sentenza di cassazione, sicchè solo con decorrenza dal suddetto passaggio in giudicato era iniziato a decorrere il termine di decadenza dell'azione di risarcimento dei danni controllo Stato, che, quindi, alla data della proposizione della relativa domanda non era maturato.

Il motivo, non può essere accolto, perchè il presupposto, che il ricorrente pone a base della censura (quello, cioè, che la mancata riassunzione della causa per danni nei confronti di E. F. innanzi al giudice civile in grado d'appello avrebbe determinato il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado del tribunale, che detti danni gli aveva riconosciuto), non fa buon governo della legge processuale civile.

Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cass., n. 11842/2003; Cass., n. 1737/2002; Cass., n. 6712/2001; Cass., n. 14892/2000) che il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza, che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).

La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina di conseguenza, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione non solo di quel giudizio, ma dell'intero processo, con la derivata caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (in quanto non impugnate), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 c.p.c., che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.

Restando, pertanto, definitivamente caducata ogni pregressa pronuncia, compresa quella di primo grado, non sussiste la pretesa "reviviscenza" postulata dal ricorrente, dato che la regola processuale degli effetti estintivi dell'intero processo ex art. 393 cod. proc. civ. risulta naturalmente applicabile anche alla ipotesi (regolata già dall'art. 541 del cod. proc. pen. del 1930 ed oggi disciplinata dall'art. 622 del codice di procedura penale vigente) della sentenza penale assolutoria della responsabilità penale dell'imputato con rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno.

In tal caso, infatti, come pure questa Corte ha stabilito (Cass., n. 11897/1998), si determina la separazione del rapporto penale da quello civile, sul quale non ha effetti il giudicato penale.

Orbene, poichè nella specie il ricorrente non ha preventivamente percorso le vie che la legge processuale predisponeva a suo favore al fine di ottenere nella sede civile il risarcimento anche del danno morale (peraltro non più ancorato al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen., secondo l'indirizzo interpretativo espresso da questa Corte a far tempo dalle sentenze n. 8827 e 8828 del 2003), non è censurabile la prima ratio decidendi assunta dal giudice di merito a giustificazione del fatto che la domanda non poteva essere esercitata ricorrendo l'ipotesi dell'inammissibilità di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2.

Il ricorso, quindi, è rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, nel quale gli intimati non hanno svolto difese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006