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Magistrato viola riserbo, illecito di pericolo (Cass. 17187/18)

28 giugno 2017, Cassazione civile

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione deve considerarsi illecito di pericolo poiché non esige l'accertamento di un danno a terzi, ma l'idoneità astratta della violazione a ledere indebitamente i diritti altrui.

Legittima la sanzione disciplinare per un magistrato del P.M. che ha comunicato all'indagata, prima che fosse depositata, la richiesta di archiviazione contenente i nominativi di persone destinatarie dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p., essendo irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'illecito, che queste ultime potessero aver già ricevuto l'avviso in oggetto.

Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono pienamente utilizzabili le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale, purchè siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti di cui all'art. 270 c.p.p., riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale.

Il carattere di illecito di pericolo che è desumibile dalla previsione della lettera u) non esige l'accertamento di un danno a terzi  "verifica in concreto"), ma l'attitudine (idoneità) della violazione del dovere di riservatezza a ledere indebitamente i diritti altrui.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

(ud. 27/02/2018) 28-06-2018, n. 17187

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Primo Presidente f.f. -

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente di Sez. -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23855-2017 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DC;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 114/2017 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 08/09/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Consigliere PASQUALE D'ASCOLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato DC

Svolgimento del processo


1) Il magistrato ricorrente è stato tratto a giudizio davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura per rispondere di due addebiti: il primo, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. a) per aver sollecitato l'espletamento, presso l'Inps della sua sede di lavoro, di una pratica relativa a un maresciallo con il quale aveva collaborato presso la Procura della repubblica.

In particolare gli era stato contestato di aver sollecitato la definizione della pratica a una funzionaria dell'istituto, sebbene egli, quale sostituto procuratore, avesse in gestione in quel periodo un procedimento penale a carico di dipendenti e persone collegate a quell'ufficio e di aver proseguito i contatti con l'Inps, anche recandovisi personalmente, pur dopo che la funzionaria gli aveva chiesto informazioni sullo stato del procedimento penale.

Da questo addebito il magistrato è stato prosciolto, poichè l'interessamento non era finalizzato al conseguimento di un vantaggio ingiusto, ma ad ottenere il riconoscimento di un diritto spettante al beneficiario.

1.1) Il secondo addebito, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, lett. u) per avere divulgato, venendo meno ai doveri di riserbo e imparzialità, notizie relative ai procedimenti penali del 2014 e del 2015 sull'Inps, trasmettendo alla funzionaria sua conoscente, sia per telefono che via fax, la richiesta di archiviazione che egli aveva formulato nel procedimento del 2015; inoltre dicendole che rapidamente il Gip avrebbe provveduto in conformità, lasciandole così intendere di avere avuto notizie in proposito; per aver comunicato in tal modo notizie idonee a ledere diritti altrui che riguardavano anche nomi di terzi, con le imputazioni a ciascuno ascritte, relativi alla conclusione delle indagini del procedimento 2014.

1.2) La Sezione disciplinare con sentenza 12 giugno/6 settembre 2017 ha condannato il ricorrente quanto all'addebito di cui al capo B. L'incolpato ha proposto ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte, svolgendo tre motivi.

Il Ministro della Giustizia non ha svolto difese.

Motivi della decisione

2) La sentenza impugnata ha ritenuto che dagli atti emergeva che l'incolpato aveva preannunciato la richiesta di archiviazione alla funzionaria INPS; che quest'ultima, avutala, ne aveva parlato con un suo collega riferendogli che ella si era lamentata con il pubblico ministero odierno ricorrente per i suoi interventi, per il fatto che non si era messo a disposizione allo stesso modo e che per rimediare a queste lamentele il magistrato le aveva trasmesso copia dell'archiviazione.

La sentenza ha escluso che la comunicazione alla funzionaria costituisse un atto dovuto ex art. 129 bis disp. att. c.p.p., trattandosi invece di comunicazione, effettuata per i rapporti personali esistenti, di atto che "ancora non era stato portato alla conoscenza di nessuno". Il giudice disciplinare ha quindi ritenuto che l'aver diffuso informazioni riservate costituiva violazione del Decreto n. 109, art. 2, lett. u) nonchè dei doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio.

3) Con il primo motivo il ricorrente denuncia "inosservanza dell'art. 270 c.p.p., norma processuale stabilita pena di inutilizzabilità".

Espone che il procedimento ha tratto origine da una conversazione telefonica intercettata nell'ambito di indagine penale a carico di altre persone, la quale era inutilizzabile nell'ambito del procedimento penale sorto nei confronti dell'incolpato e sarebbe quindi inutilizzabile nel conseguente procedimento disciplinare. Il magistrato era stato iscritto per il reato di cui all'art. 323 c.p. che ha limiti edittali che non consentono di utilizzare i risultati di intercettazioni disposte in altro procedimento.

Di qui la inconsistenza probatoria dell'accusa, se privata dell'elemento desunto dalle intercettazioni.

La censura non ha fondamento.

Come ha rilevato il procuratore generale in udienza, al di là del riscontro offerto dalle intercettazioni, richiamato in sentenza, il fatto censurato disciplinarmente - cioè la divulgazione telefonica e a mezzo fax delle notizie - è emerso comunque dall'istruttoria, al punto che la stessa sentenza enuncia che esso "risulta pacificamente" dagli atti.

Questa affermazione non risulta specificamente censurata, poichè il ricorso, al di là del rilievo circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni, non espone come e in qual modo durante il corso del procedimento disciplinare siano state negate le circostanze di fatto addebitate.

Inoltre la sentenza non si fonda solo sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche, ma sulla conferma venuta dalla funzionaria Inps, la quale, sentita a sommarie informazioni, ha confermato di avere ricevuto l'archiviazione dal magistrato. Invano, a questo proposito, il ricorso evidenzia che questa dichiarazione non fa cenno alla informazione telefonica preventiva (ante fax), atteso che si tratta di particolare inidoneo a smentire il complesso probatorio descritto.

3.1) Mette conto in ogni caso ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte: "Nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono pienamente utilizzabili le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale, purchè siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti di cui all'art. 270 c.p.p., riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale" (SU n. 14552 del 12/06/2017; n. 3271 del 12/02/2013; n. 15314 del 24/06/2010).

4) Con il secondo motivo il ricorso denuncia erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, lett. U) e contraddittorietà della motivazione.

Parte ricorrente deduce che la sentenza ha ritenuto segreto l'atto di archiviazione, ma nel contempo ha dato atto che in esso erano indicati nomi di persone cui era già stato notificato l'atto di conclusione indagini, ditalchè, essendo venuta meno la segretezza con riferimento a tali persone, non vi poteva essere idoneità della violazione a ledere altrui diritti. Ciò avrebbe fatto venir meno l'elemento strutturale tipico della lettera u), perchè la fattispecie contestata rientrerebbe tra quelle di evento, che esigono la verificazione di un danno per il soggetto passivo e la verifica in concreto delle conseguenze della condotta dell'agente.

Secondo parte ricorrente la violazione sarebbe esclusa anche perchè la funzionaria sarebbe stata l'unica destinataria della richiesta di archiviazione, che peraltro non sarebbe stata segreta "essendo previsto che la stessa possa essere notificata alla persona offesa ai sensi dell'art. 408 c.p.p.".

Le doglianze sono infondate.

Dell'art. 2, lett. u) qualifica come illecito disciplinare la divulgazione di atti del procedimento coperti da segreto, nonchè la violazione del divieto di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui.

Nel caso di specie l'atto del pubblico ministero è stato divulgato in via anticipata e riservata prima che fosse depositato e ciò vale ad attestare la violazione del dovere di riservatezza relativo alla sua prematura diffusione; inoltre conteneva i nominativi di persone destinatarie dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p..

Il fatto che queste ultime potessero aver già ricevuto l'avviso di conclusione indagini nulla toglie al carattere riservato dell'atto divulgato anticipatamente, che portava a conoscenza della destinataria un contenuto ancora non venuto a diffusione e riguardante soggetti che potevano vantare il diritto alla riservatezza circa gli atti che li riguardavano.

Su quest'ultimo punto, cioè sul carattere riservato degli atti di archiviazione, è utile il richiamo a Cass. 6 pen., 30167/08 e 14999/13.

E' errato quindi negare il carattere di illecito di pericolo che è desumibile dalla previsione della lettera u), che non esige l'accertamento di un danno a terzi (la "verifica in concreto" di cui parla il ricorso), ma l'attitudine (idoneità) della violazione del dovere di riservatezza a ledere indebitamente i diritti altrui, idoneità che è stata congruamente ravvisata. La Sezione disciplinare ha infatti stigmatizzato la divulgazione di un atto "che ancora non era stato portato alla conoscenza di nessuno" e la violazione del dovere di riservatezza di affari che erano in corso di trattazione, "trattandosi di atti e notizie che dovevano rimanere riservate", profilo di cui si è già detto.

5) Sotto altro profilo il secondo motivo lamenta che la funzionaria era unica destinataria dell'atto e che quindi sarebbe insussistente il requisito della propalazione ad una pluralità di persone, censura che è infondata giacchè la diffusione del documento e la lesione del dovere di riservatezza risultano comunque perpetrate. Si può aggiungere che l'incolpazione indicava chiaramente ciò che implicitamente è stato confermato dalla decisione disciplinare, cioè che l'interesse della funzionaria a conoscere anticipatamente l'esito del procedimento nasceva dallo scopo di poter farne parte ai colleghi di ufficio, circostanza emersa quantomeno con riguardo all'intercettazione da cui è scaturito il procedimento disciplinare.

Invano il ricorso evidenzia poi che la richiesta di archiviazione non è momento caratterizzato da assoluta segretezza, perchè ne è possibile notifica alla persona offesa: ciò che ha avuto rilevanza nella specie è stata infatti la divulgazione anteriore e la lesione del dovere di riservatezza.

5.1) Le considerazioni già svolte smentiscono anche gli ultimi profili del motivo di ricorso, nei quali si sostiene che gli indagati nel procedimento nel corso del quale furono effettuate le intercettazioni avevano avuto notizia delle accuse provvisorie in occasione della esecuzione di misure cautelari pubblicate anche sugli organi di informazione; che la funzionaria aveva partecipato nell'ambito di quel procedimento a riunioni con gli inquirenti per fornire ausilio nell'esame delle pratiche; che ella aveva anche informato la Direzione centrale per quanto di competenza.

Il ricorso si duole in proposito del fatto che non sia stata accolta la tesi difensiva fondata su un'interpretazione estensiva dell'art. 129 disp. att. c.p.p., in forza della quale la comunicazione alla funzionaria sarebbe stata dovuta in relazione al suo ruolo nell'istituto.

Anche questa doglianza non può essere accolta: si scontra infatti con il congruo e in questa sede incensurabile apprezzamento di fatto secondo cui la ragione dell'indebita comunicazione anticipata e riservata risaliva al "pregresso e consolidato rapporto di conoscenza" tra i due e non quindi a una lettura errata, ma in buona fede, delle facoltà di comunicazione.

Non ha peso quindi neanche il connesso argomento, esposto a corollario, desunto difensivamente dalla circostanza che in sede competente la Procura della Repubblica non abbia inteso procedere per rivelazione di segreti di ufficio, ma solo per il delitto di abuso di ufficio".

Contrariamente a quanto sostenuto, la qualificazione prescelta della Procura non crea la "preclusione" invocata, non essendovi alcun giudicato che incida sulla consistenza disciplinare degli addebiti.

6) Il terzo motivo lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, che non sia stata ritenuta applicabile la ipotesi della scarsa rilevanza di cui al Decreto n. 106 del 2009, art. 3 bis.

La censura è inammissibile, giacchè la Sezione disciplinare nell'esaminare ed escludere la possibilità di applicare detta norma ha considerato espressamente che erano stati violati fondamentali doveri di riserbo, equilibrio, imparzialità e correttezza e che il comportamento era grave e idoneo a inficiare l'immagine del magistrato. Trattasi di apprezzamento di merito che le Sezioni Unite non possono contraddire, non essendo consentito al giudice di legittimità di sostituirsi alla Sezione e giudicare prevalente, come il ricorso vorrebbe, altri elementi di fatto quali la condotta del magistrato o la inesistenza di discredito per l'ordine giudiziario.

7) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

La controversia è esente dall'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2018