Genitori obbligato al mantenimento anche per figli maggiorenni non autosufficienti, ma il principio di autoresponsabilità impone ai giovani, una volta terminati gli studi, di attivarsi per assicurarsi un autonomo sostentamento, in attesa di trovare un lavoro che sia più aderente alle proprie aspirazioni.
Il diritto al mantenimento va commisurata alla durata ufficiale degli studi oltre al tempo del quale un giovane laureato ha bisogno, in media, per trovare un impiego in una data realtà economica, salvo disoccupazione per una causa non imputabile al figlio.
Comportano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne la minorazione o debolezza delle capacità personali; la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza;
l'essere trascorso un lasso di tempo breve dalla conclusione degli studi durante il quale il giovane si sia adoperato razionalmente e attivamente nella ricerca di un lavoro; la mancanza di un lavoro, anche non confacente alle proprie ambizioni, nonostante tutti i possibili tentativi di ricerca.
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Corte di Cassazione
sezione I civile
ordinanza 16 luglio - 14 agosto 2020