Fermo restando che tutte le ipotesi di coltivazione di piante idonea alla produzione di sostanze stupefacenti rientrano nell'ambito della norma incriminatrice, va escluso che il reato ricorra in caso di assoluta inoffensività in concreto della condotta.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 gennaio – 27 febbraio 2018, n. 9012
Presidente Petruzzellis – Relatore Di Stefano
Motivi della decisione
Il giudice del tribunale di Bari con sentenza del 6 ottobre 2015 assolveva Ma. Lu. dal reato di cui all'articolo 73, D.P.R. 309/1990 , per la detenzione di una pianta di canapa indiana contenente complessivamente mg 2650 di principio attivo di THC. Riteneva, difatti che la detenzione di tale pianta, posta in un vaso che il ricorrente trasportava con l'autovettura, integrasse una condotta priva di offensività in concreto non essendovi ragione per ritenere la destinazione ad uso di terzi, deponendo la entità della coltivazione per l'uso personale.
Il pubblico ministero ricorre contro tale decisione osservando che è attività penalmente rilevante qualsiasi ipotesi di coltivazione e, quanto al profilo della offensività, la droga era idonea alla produzione di "106 dosi droganti".
Il ricorso è infondato.
Il giudice del provvedimento impugnato aveva fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in ordine alla possibilità che, fermo restante che tutte le ipotesi di coltivazione di piante idonea alla produzione di sostanze stupefacenti rientrano nell'ambito della norma incriminatrice, va escluso che il reato ricorra in caso di assoluta inoffensività in concreto della condotta (Sez. 6, Sentenza n. 5254 del 10/11/2015 Ud. (dep. 09/02/2016) Rv. 265641 "Deve escludersi la sussistenza del reato di coltivazione non autorizzata di piante da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti qualora il giudice accerti l'inoffensività in concreto della condotta, per essere questa di tale minima entità da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il reato per la coltivazione di due piante di canapa indiana e la detenzione di 20 foglie della medesima pianta, in presenza di una produzione che, pur raggiungendo la soglia drogante, era "assolutamente minima".).
Il ricorso, invece, si limita ad affermare che la coltivazione è sempre penalmente rilevante - profilo che la sentenza impugnata, come del resto la giurisprudenza richiamata, invero non mette in discussione - mentre, quanto al ricorrere effettivamente di un caso di totale assenza di inoffensività, non sviluppa alcun motivo specifico limitandosi alla genericissima affermazione che «sotto il profilo dell'offensività, il principio attivo che è stato accertato nel caso di specie è di 2,650 grammi, tali da consentire il confezionamento di ben 106 dosi droganti»; tale argomento non si confronta con il testo della motivazione impugnata e non è in grado certamente di smentirla di per sé.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.