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Marito favorisce prostituzione della moglie? Condannato (Cass. 15502/19)

9 aprile 2019, Cassazione penale

Configura il delitto di sfruttamento della prostituzione la condotta del coniuge o convivente di una prostituta che, avendo la piena consapevolezza dell'attività sessuale a pagamento della donna, tragga i mezzi di sussistenza, in tutto o in parte, dai guadagni della prostituta, anche nel caso in cui tali proventi vengano ceduti spontaneamente per contribuire alla vita familiare.

Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio e venga posta in essere dall'agente con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente od il fine di tale condotta.

Corte di Cassazione

sez. III Penale, sentenza 15 febbraio – 9 aprile 2019, n. 15502
Presidente Cervadoro – Relatore Corbo

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 9 aprile 2018, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova, e per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Pa. Lo. per il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione commesso in danno della moglie, tra il novembre ed il dicembre 2015, ed ha ridotto la pena ad un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e a 266 Euro di multa, con esclusione della recidiva, ed applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti nonché della diminuente per il rito; ha inoltre respinto l'impugnazione avverso il provvedimento di sequestro conservativo disposto dal Tribunale con riferimento alla somma di 500 Euro e ad un telefono cellulare.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l'imputato, nel periodo indicato, aveva costantemente accompagnato la moglie sul luogo di prostituzione e sistemato l'appartamento quando la stessa doveva ricevervi qualche cliente, in esecuzione delle direttive della donna, e veniva costantemente aggiornato sui guadagni conseguiti, gestendoli in comune con la stessa.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Fr. Ca., difensore di fiducia dell'imputato, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al sequestro conservativo della somma di 500 Euro e di un telefono cellulare.
Si deduce l'erroneità della decisione impugnata, la quale ha respinto l'impugnazione avverso l'ordinanza di sequestro conservativo emessa dal Tribunale nel corso del giudizio di primo grado, affermando che la stessa doveva essere contestata davanti al Tribunale del riesame. Si rappresenta che l'ordinanza del Tribunale, in quanto emessa nel corso del dibattimento, doveva essere impugnata unitamente alla sentenza.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 3 legge n. 75 del 1958, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del reato di sfruttamento della prostituzione.
Si censura che il reato di sfruttamento della prostituzione implica una «strumentalizzazione a fini egoistici» mediante «approfittamento senza scrupoli di uno stato di bisogno o di inferiorità», in linea con quanto ritiene la giurisprudenza con riferimento all'art. 600-tercod. pen. (si cita Sez. U, n. 13 del 31/05/2000).
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 3 legge n. 75 del 1958, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione.
Si critica l'interpretazione della nozione di favoreggiamento come sganciata da quella di sfruttamento, osservandosi che l'art. 4, n. 7, della legge n. 75 del 1958 offre un'indicazione da cui inferire come la condotta di favoreggiamento presupponga quella di sfruttamento e segua la stessa. Si critica, inoltre, l'affermazione secondo cui il reato di favoreggiamento della prostituzione è a dolo generico, perché alla condotta in questione è logicamente connaturato il fine di aiutare.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena.
Si contesta che la pena irrogata è eccessiva.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, e che contestano la decisione di ritenere non impugnabile con l'appello, proposto contro la sentenza di primo grado, l'ordinanza, emessa nel corso del dibattimento di primo grado, che aveva disposto il sequestro conservativo della somma di 500 Euro e di un telefono cellulare, invocando il principio di cui all'art. 586 cod. proc. pen., secondo il quale «l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza».

2.1. La questione della impugnabilità, congiuntamente con la sentenza, dell'ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha disposto, nel corso del dibattimento, il sequestro conservativo, non risulta specificamente esaminata dalla giurisprudenza di legittimità.
Non mancano però significative indicazioni di carattere generale.
Secondo una decisione, in caso di sequestro conservativo adottato con sentenza, l'imputato può sollecitarne il riesame solo attraverso l'impugnazione della sentenza medesima, non potendo altrimenti impedire l'irrevocabilità della pronuncia e, conseguentemente, l'inammissibilità di un'autonoma richiesta di riesame (Sez. 3, 37858 del 18/06/2015, Manto, Rv. 265189-01). Il principio, va evidenziato, è stato espresso avendo specifico riguardo al provvedimento di sequestro disposto direttamente con la sentenza, e per l'attitudine di questa a passare in cosa giudicata. In motivazione, si è infatti puntualmente precisato: «E' pur vero che l'art. 318, cod. proc. pen., prevede che contro l'ordinanza di sequestro preventivo può essere proposta richiesta di riesame (che l'imputato non ha proposto); tuttavia nel caso di specie il provvedimento è stato adottato con sentenza, suscettibile di passare in cosa giudicata con automatica conversione del sequestro in pignoramento (art. 320, comma 1, cod. proc. pen.)- Per cui correttamente l'imputato ne ha sollecitato il riesame con l'impugnazione avverso la sentenza che l'ha disposto, non potendo altrimenti impedire l'irrevocabilità di quest'ultima e la conseguente inammissibilità dell'istanza di riesame del sequestro (si vedano, sul punto, Sez. 3, n. 13981 del 16711/2011, Lumina, Rv. 252370; Sez. 3, n. 3265 del 29/11/2012, Boukhsibi, Rv. 254683)».
Altra decisione, poi, ha affermato che il sequestro conservativo è una misura irrevocabile, che, quindi, la mancata proposizione del riesame ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen. ne determina la definitività, e che, quale ulteriore conseguenza, è inammissibile il motivo di ricorso con cui si impugna la decisione, contenuta in sentenza, di rigetto della istanza di revoca del sequestro conservativo, in precedenza non impugnato, avente ad oggetto somme di denaro poste a garanzia del pagamento delle spese di giustizia (Sez. 6, n. 4459 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiorani, Rv. 269614-01).
Una ulteriore pronuncia, ancora, pur esaminando fattispecie concernente sequestro preventivo disposto con ordinanza dal giudice del dibattimento, ha enunciato il principio generale della inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 586 cod. proc. a tutti i provvedimenti cautelari (Sez. 1, n. 6550 del 29/11/1999, dep. 2000, Iorio, Rv. 215220-01). Secondo questa decisione, occorre muovere dalla premessa per cui i rimedi del riesame e dell'appello dinanzi al tribunale capoluogo di provincia o di distretto sono di regola esperibili contro tutti i provvedimenti comunque adottati in materia cautelare da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari, sia in quelle successive; di conseguenza, in caso di provvedimento di sequestro preventivo adottato dal giudice dibattimentale, non può trovare applicazione l'art. 586 cod. proc. pen., bensì l'art. 322-bis cod. proc. pen., in forza della riserva contenuta nella prima delle due disposizioni, che ne limita la sfera di operatività ai casi in cui non è diversamente stabilito.

2.2. Il Collegio ritiene, in adesione al principio generale affermato da Sez. 1, n. 6550 del 2000, cit., che l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha disposto nel corso del dibattimento il sequestro conservativo deve essere necessariamente impugnata con il riesame, e non è impugnabile con l'appello, congiuntamente all'impugnazione della sentenza.
In effetti, risulta decisivo l'inciso iniziale dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen. Questa disposizione, infatti, prevede si che l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento possa essere proposta solo con l'impugnazione contro la sentenza, ma «quando non è diversamente stabilito dalla legge». Ora, con riferimento all'ordinanza di sequestro conservativo, il codice predispone il rimedio del riesame, con una previsione di carattere generale dettata nell'art. 318 cod. proc. pen. Si può aggiungere che, se fosse applicabile la disciplina dell'impugnazione congiunta di ordinanza e sentenza di cui all'art. 586 cod. proc. pen., la previsione dell'art. 318 cod. proc. pen., sebbene unica specificamente dettata in materia di sequestro conservativo, avrebbe uno spazio di operatività obiettivamente modesto, in quanto l'art. 316 cod. proc. pen. contempla l'ammissibilità della richiesta applicativa della precisata misura «in ogni stato e grado del processo di merito», e, quindi, solo successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, o, addirittura, nei casi di citazione diretta ex art. 550 cod. proc. pen., solo successivamente al decreto di citazione a giudizio.
Si può osservare, ancora, che, in caso di applicabilità della disciplina dell'impugnazione congiunta di ordinanza e sentenza di cui all'art. 586 cod. proc. pen., «l'esecuzione del» provvedimento impositivo del sequestro conservativo, in quanto «provvedimento impugnato», dovrebbe essere «sospesa» fino all'esito del giudizio di impugnazione, a norma dell'art. 588 cod. proc. pen. In questo modo, si verificherebbe una notevole incongruenza tra disciplina applicabile, da cui discenderebbe la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, e finalità della misura, espressamente qualificata dal legislatore come «cautelare». Non a caso, infatti, l'art. 318, comma 2, cod. proc. pen., nel prevedere la richiesta di riesame come lo specifico mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza di sequestro conservativo, pur facendo rinvio all'art. 324 cod. proc. pen., si preoccupa espressamente di stabilire che la stessa «non sospende l'esecuzione del provvedimento».

3. Manifestamente infondate sono le censure formulate con il secondo motivo, e che contestano la configurabilità del reato di sfruttamento della prostituzione, in quanto questo dovrebbe caratterizzarsi per una «strumentalizzazione a fini egoistici» della persona che si dedica al meretricio, mediante «approfittamento senza scrupoli di uno stato di bisogno o di inferiorità» della stessa, mentre, nella specie, tutto si è svolto nell'ambito di rapporti di coniugio.

3.1. In giurisprudenza, risulta assolutamente consolidato il principio secondo cui configura il delitto di sfruttamento della prostituzione la condotta del coniuge o convivente di una prostituta che, avendo la piena consapevolezza dell'attività sessuale a pagamento della donna, tragga i mezzi di sussistenza, in tutto o in parte, dai guadagni della prostituta, anche nel caso in cui tali proventi vengano ceduti spontaneamente per contribuire alla vita familiare (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 28042 del 29/11/2016, dep. 2017, Antenori, Rv. 270279-01, e Sez. 3, n. 21089 del 27/02/2007, Velia, Rv. 236738-01). Del resto, si è anche osservato che l'instaurazione di un rapporto di convivenza more uxorio con una donna non scrimina, alla stregua di quanto avviene nei rapporti coniugali, l'attività di favoreggiamento e di sfruttamento della stessa, a nulla rilevando, data la ratio della norma incriminatrice, che i proventi della prostituzione siano impiegati allo scopo dichiarato di mandare avanti il menage familiare (Sez. 3, n. 15829 del 29/01/2018, T., Rv. 272633-01, e Sez. 3, n. 7734 del 11/02/2000, Faraldi, Rv. 217176-01).

I rilievi lessicali del ricorrente non offrono argomenti idonei a sovvertire questa consolidatissima giurisprudenza. In linea generale, infatti, la nozione di «sfruttamento», secondo l'ordinaria accezione etimologica, non implica necessariamente l'approfittamento di uno stato di bisogno o di inferiorità di un'altra persona. Inoltre, nel dettato dell'art. 3, primo comma, n. 8, legge 20 febbraio 1958, n. 75, lo "sfruttamento" è riferito non ad una persona, la "prostituta", ma ad una attività, la «prostituzione».

3.2. La sentenza impugnata ha ricostruito analiticamente le condotte dell'imputato.

Si è precisato che l'imputato «viveva "alle spalle" della moglie e della sua attività prostitutiva». Si è inoltre evidenziato che l'uomo per mesi ha fornito «sostegno e supporto "logistico"», perché era in costante contatto con la donna, la quale gli dettava tempi e luoghi del trasporto e del recupero, gli chiedeva la disponibilità dell'appartamento, nonché la sistemazione dello stesso per gli incontri con particolari clienti, e lo informava sui guadagni, in relazione ai quali vi era una gestione comune.

3.2. I fatti, come ricostruiti in sentenza, risultano correttamente sussunti nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 3, primo comma, n. 8, legge 20 febbraio 1958, n. 75, come condotta di sfruttamento della prostituzione.
La Corte d'appello, infatti, ha evidenziato che l'imputato viveva dei proventi dell'attività della moglie e collaborava con la stessa per agevolare lo svolgimento dell'attività di meretricio, e che, quindi, avendo la piena consapevolezza dell'attività sessuale a pagamento della donna, traeva i mezzi di sussistenza, in tutto o in parte, dai guadagni della prostituzione.

4. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate con il secondo motivo, e che contestano la configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione, osservando che la stessa presuppone un'attività di sfruttamento della prostituzione e che non può ritenersi sufficiente il dolo generico.

In effetti, la critica secondo cui il favoreggiamento della prostituzione presuppone un'attività di sfruttamento della prostituzione è priva di qualunque fondamento posto che il legislatore prevede la condotta di favoreggiamento e quella di sfruttamento come tra loro alternative, in quanto le collega con la disgiuntiva «o». In ogni caso, poi, nella specie, vi è stata comunque attività di sfruttamento.
La critica concernente l'insufficienza del dolo generico è manifestamente infondata. E' infatti principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio e venga posta in essere dall'agente con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente od il fine di tale condotta (cfr. Sez. 3, n. 47226 del 04/11/2005, Palmiero, Rv. 233268-01; ma anche Sez. 3, n. 11234 del 10/02/1978, Buonanno, Rv. 139970-01). Può aggiungersi che questo indirizzo è perfettamente in linea con il dettato normativo, il quale non richiede alcun fine specifico dell'azione, e che il ricorrente non ha indicato argomenti apprezzabili per ribaltare il costante indirizzo interpretativo.

5. Prive di specificità sono le censure formulate nel quarto motivo, e concernenti l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Deve premettersi che la pena edittale è da due a sei anni di reclusione e da 258 a 10.329 Euro di multa. Deve poi osservarsi che, nella specie, la pena fissata a seguito della riduzione conseguente all'applicazione per le attenuanti generiche, e prima della riduzione per il rito, è stata di un anno e otto mesi di reclusione 400 Euro di multa, ossia di pochissimo superiore al minimo, e che, a tal fine, è stata presa in espressa considerazione anche la durata della condotta illecita.
Le censure proposte non si confrontano in alcun modo con questi rilievi, ma si limitano, del tutto assertivamente, a lamentare che la pena irrogata è eccessiva. Le stesse, quindi, sono prive della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
6. Alla complessiva infondatezza delle censure, segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.