Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Intimità di coppia non attenua libertà sessuale (Cass. 9709/20)

11 marzo 2020, Cassazione penale

Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, la nozione di atti sessuali è particolarmente ampia e comprensiva di tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene ed idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica.

Sono reato anche i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica.

E' peraltro evidente che il rapporto di coniugio non incide in alcun modo, attenuandola, sulla libertà di autodeterminazione sessuale della vittima, verso la quale non possono ritenersi assolutamente irrilevanti atti invasivi coinvolgenti zone erogene (quali toccamenti del seno e dei glutei) in ragione del rapporto di intimità di coppia, in difetto del necessario consenso.

Il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l'assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale.

Corte di Cassazione

sez. III Penale, sentenza 5 novembre 2019 – 11 marzo 2020, n. 9709
Presidente Izzo – Relatore Ramacci

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 9 novembre 2018 ha riformato la decisione del Tribunale di Velletri in data 15 gennaio 2015, appellata da Vi. SA.. dichiarando non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo c) dell'imputazione perché estinto per prescrizione e rideterminando la pena per i residui reati di cui ai capi a) e b), nei quali erano stati contestati, rispettivamente, il reato di cui all'art. 572 cod. pen. e quello di cui agli artt. 81, 609-bis cod. pen. commessi in danno della moglie, in Lariano sino al 20 febbraio 2010.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, lamentando, da parte dei giudici dell'appello, la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria della prescrizione del reato di maltrattamenti, che assume maturata prima della emissione della sentenza di appello.
Rileva, a tale proposito, che la contestazione si riferisce ad una condotta posta in essere fino al 20 febbraio 2010, sicché il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato il 20 settembre 2017.
Aggiunge che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di rilevare l'estinzione del reato, rispetto al quale, nella fattispecie, non potrebbe operare il raddoppio dei termini di prescrizione disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a) legge 172/2012 attraverso la modifica dell'art. 157, sesto comma cod. pen., in quanto, al momento dei fatti, detta legge non era ancora entrata in vigore.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il travisamento dei risultati probatori, osservando che i giudici del merito non avrebbero considerato il contenuto di una certificazione medica riguardante l'imputato, dalla quale emergerebbero lesioni non compatibili con una spinta meramente difensiva da parte del fratello della persona offesa, documentando, al contrario, una vera e propria aggressione.
Aggiunge che la denuncia della parte offesa nei confronti del marito sarebbe stata presentata al fine di difendere la posizione processuale del fratello, che tali lesioni aveva provocato all'imputato, come emergerebbe chiaramente dalla cronologia delle denunce e dall'assenza di altre precedenti ai fatti per cui si procede, nonché dalla mancanza di certificazioni mediche attestanti le presunte violenze.
Rileva anche l'inattendibilità delle dichiarazioni degli altri testi escussi, le quali, anziché corroborare quelle della persona offesa, avrebbero fornito una ricostruzione dei fatti del tutto diverse da quella da costei riferita.
4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti avvenuti il 20 febbraio 2010 come mero tentativo di violenza sessuale, avendo la Corte territoriale ritenuto che i riferiti toccamenti sul seno e sul sedere della persona offesa siano comunque idonei a configurare una violenza sessuale consumata, senza tuttavia considerare che, tra moglie e marito, esiste un grado di intimità che non può essere intaccato da un semplice toccamento.
5. Con un quarto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto il concorso tra il delitto di maltrattamenti e quello di violenza sessuale, avendo omesso di considerare che la stessa contestazione dei maltrattamenti sarebbe indicativa di una condotta finalizzata alla realizzazione della violenza sessuale e che l'attribuzione all'imputato di un comportamento "da padrone", non meglio specificato, sarebbe nient'altro che l'espressione della diversa cultura di appartenenza dei soggetti coinvolti nella vicenda.
6. Con un quinto motivo di ricorso lamenta, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe conseguenza della omessa valutazione di significative circostanze emerse nel corso del processo, considerato che l'imputato aveva subito, in occasione dei fatti avvenuti il 20 febbraio 2010, un vero e proprio pestaggio documentato da certificazione medica.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è solo in parte fondato.

2. Occorre rilevare, quanto al secondo motivo di ricorso, che lo stesso è infondato, avendo i giudici del merito fornito una ricostruzione dei fatti del tutto coerente e logica che non denota il travisamento probatorio denunciato.
Invero, dalla ricostruzione dei fatti operata in sentenza emerge che l'imputato, dedito all'abuso di alcool, aveva posto in essere nei confronti della moglie ripetuti maltrattamenti e violenze sessuali anche antecedentemente a loro trasferimento in Italia dalla Romania.
La sentenza impugnata fornisce una descrizione dettagliata anche per ciò che concerne l'episodio del 20 febbraio 2010, in occasione del quale l'imputato, dopo aver aggredito la moglie, pretendendo un rapporto sessuale da lei non voluto, aveva avuto una colluttazione con il fratello della donna, il quale era intervenuto in sua difesa, riportando le lesioni cui si riferisce il ricorso.

I giudici del gravame chiariscono che la sequenza temporale delle denunce -che secondo la tesi della difesa sarebbero indicative di una ritorsione o reazione a quella presentata dall'imputato contro il fratello della persona offesa per le lesioni subite, in quanto non precedute da altre denunce, nonostante i gravi comportamenti attribuiti al ricorrente dalla moglie - sarebbe giustificata dall'atteggiamento timoroso della vittima di cui la stessa aveva riferito in sede di esame e che trovava conferma nelle dichiarazioni delle sorelle della donna, nonché nel fatto che l'imputato, aveva più volte rappresentato alla moglie che, in caso di separazione, avrebbe ottenuto l'affidamento della figlia, avendo egli un reddito dimostrabile, a differenza della consorte.

La sentenza impugnata riconosce, inoltre, l'attendibilità della persona offesa, peraltro neppure costituitasi parte civile ed evidenzia i riscontri alle dichiarazioni della stessa e, conseguentemente, la inverosimiglianza della diversa tesi fornita dall'imputato.

Quanto alle lesioni riportate da quest'ultimo, la sentenza impugnata, nel ricostruire i fatti ed esplicitamente respingendo la versione alternativa offerta dalla difesa, evidentemente individua la causa delle stesse nella colluttazione che egli ha avuto con il fratello della moglie, il quale, anche secondo quanto riferito anche dalla ex fidanzata, presente ai fatti, dopo aver ricevuto una testata, aveva reagito colpendo l'imputato che era poi caduto su una scala.

Quanto descritto nel certificato medico è stato ritenuto, del tutto logicamente ad avviso del Collegio, compatibile con la descrizione della colluttazione fornita dai testi.

Anche il contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle della fidanzata del fratello, presente ai fatti, genericamente rilevato in ricorso, peraltro attraverso l'estrapolazione di una parte delle trascrizioni, risulta del tutto insussistente, come emerge dalla mera lettura delle trascrizioni allegate all'atto di impugnazione, dalle quali risulta una descrizione lineare della vicenda, mentre le divergenze rilevate in ricorso, circa quanto avvenuto nella camera da letto dei coniugi ed in quella del fratello della persona offesa, sono del tutto irrilevanti e pienamente giustificate dalla diversa posizione all'interno dell'appartamento che le due donne avevano al momento dei fatti.
Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato.

3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al terzo motivo di ricorso, essendo pacifico che, ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, la nozione di atti sessuali è particolarmente ampia e comprensiva di tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene ed idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica. Ne consegue che rientrano in tale nozione anche i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica.
E' peraltro evidente che il rapporto di coniugio non incide in alcun modo, attenuandola, sulla libertà di autodeterminazione sessuale della vittima, verso la quale non possono ritenersi assolutamente irrilevanti, come si sostiene in ricorso, atti invasivi coinvolgenti zone erogene (quali toccamenti del seno e dei glutei) in ragione del rapporto di intimità di coppia, in difetto del necessario consenso.
Nel caso di specie, come emerge dalla ricostruzione dei fatti riportata in sentenza, i toccamenti lamentati dalla persona offesa erano avvenuti in un contesto di violenza e nonostante l'esplicito dissenso della donna, attingendo zone inequivocabilmente erogene con conseguente ed altrettanto evidente invasione della sfera sessuale del soggetto passivo.

4. Quanto al quarto motivo di ricorso, deve osservarsi come si sia reiteratamente affermato che il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l'assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale (Sez. 3, n. 40663 del 23/9/2015 (dep. 2016), RG. in proc Z, Rv. 267595. Conf. Sez. 1, n. 13349 del 17/5/2012 (dep. 2013), D., Rv. 255051; Sez. 3, n. 46375 del 12/11/2008, C, Rv. 241798 ed altre prec).

Ciò posto, emerge pacificamente dalla sentenza impugnata che le condotte vessatorie poste in essere dall'imputato in danno della moglie non non si erano esaurite negli episodi di violenza sessuale pure contestati, inserendosi, invece, in una serie di atti, quali percosse, ingiurie e minacce, tipici della condotta di maltrattamenti.

5. Per ciò che concerne, poi, il quinto motivo di ricorso, risulta la infondatezza delle censure mosse al diniego delle circostanze attenuanti generiche, dal momento chela sentenza impugnata valorizza, unitamente ad un complessivo giudizio di gravità desumibile dal complesso dell'apparato motivazionale, la durata nel tempo delle condotte contestate e l'assenza di resipiscenza dimostrata dal ricorso a tesi difensive ritenute "di fantasia".

Va a tale proposito ricordato che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 ; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 4/12/2003 (dep. 2004), Anaclerio, Rv. 229768).

6. Occorre invece rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che erroneamente la Corte di appello non ha considerato la intervenuta prescrizione del delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen.

Nella sentenza non vi è alcuna indicazione delle ragioni che hanno indotto i giudici del gravame a tale conclusione ma, come ipotizzato in ricorso, deve ritenersi che sia stato ritenuto operante, nella fattispecie, il raddoppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen. introdotto dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172.

Una tale conclusione, tuttavia, non può essere condivisa, considerando la natura sostanziale della prescrizione che la giurisprudenza di questa Corte ha, anche recentemente, posto in luce proprio con riferimento al delitto in esame, dando diffusamente conto delle diverse tesi sulla natura processuale o sostanziale dell'istituto e chiarendo, con argomentazioni del tutto condivisibili, le ragioni per le quali, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria, la seconda sia preferibile alla prima, con conseguente impossibilità di una applicazione retroattiva delle modifiche introdotte dalla legge 172/2012 (Sez. 6, n. 31877 del 16/5/2017, B, Rv. 270629).

Nel caso di specie il reato di maltrattamenti contestato al ricorrente è indicato, nella contestazione, come consumato fino al 20 febbraio 2010, con la conseguenza che il termine massimo di sette annui e sei mesi applicabile nel caso specifico per le ragioni anzidette, risultava spirato - in assenza di sospensioni che infatti la Corte territoriale non ha rilevato nel dichiarare la prescrizione di altro reato - il 20 settembre 2017, ben prima, dunque, della pronuncia della sentenza impugnata.
La prescrizione del reato deve dunque essere rilevata da questa Corte, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 572 cod. pen. contestato al capo a) della rubrica ed eliminando la relativa pena, pari a mesi quattro e giorni quindici di reclusione, applicata per la continuazione esterna dai giudici del gravame e rideterminando quella per il residuo reato di violenza sessuale in anni cinque e mesi sei di reclusione.
Il ricorso va invece rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza imputata limitatamente al capo A (art.572 cod. pen.) perché estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena per il residuo capo B (art. 609-bis cod. pen.) in anni cinque e mesi sei di reclusione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.