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Massaggi curativi richiedono abilitazione (Cass. 50063/15)

21 dicembre 2015, Cassazione penale

Integra il reato di esercizio abusivo della professione il massaggiatore non abilitato che effettui massaggi destinati a dare sollievo a patologie, quali distorsioni o sciato-lombalgie.

L'effettuazioni di massaggi richiedenti adeguate conoscenze tecniche è riservata ai titolari di specifica abilitazione, per la delicatezza della funzione e l'idoneità ad incidere sulla salute delle persone. Tale finalità terapeutica distingue questo tipo di funzioni dall'attività liberamente esercitabile da chiunque, a scopo meramente distensivo.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 16/09/2015) 21-12-2015, n. 50063

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola - Presidente -

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere -

Dott. DI SALVO E. - rel. Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 18/12/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro, inammissibilità;

Udito il difensore Avv. A.per M..

Svolgimento del processo

1. M.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, è stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione, confermando le statuizioni civili, in ordine al reato di cui all'art. 348 cod. pen. per aver esercitato abusivamente la professione di massofisioterapista della riabilitazione e di massaggiatore, fino al 30 giugno 2003.

2.Il ricorrente deduce, con il primo motivo, indeterminatezza dell'imputazione, poichè non sono indicati gli atti, ascrivibili alle indicate professioni, concretamente posti in essere dall'imputato.

2.1.Con il secondo motivo, si deduce difetto di correlazione tra accusa e sentenza, poichè l'imputato è stato accusato di esercitare abusivamente le professioni di massofisioterapista e di massaggiatore mentre il M. è stato condannato, in primo grado, per esercizio abusivo dell' attività di fisioterapista o addirittura di medico.

2.2. D'altronde, l'imputato è non vedente e non poteva quindi essere in grado di svolgere attività riservate alla professione di fisioterapista o addirittura di medico, come l'esame di radiografie.

Nè possono evincersi elementi di responsabilità da quanto risultante dalle ricevute, in quanto il M. non era l'autore di queste ultime. D'altronde il M. non ha mai utilizzato alcun tipo di macchinario e nessun teste riferisce di essersi sottoposto a trattamenti periodici, in presenza dei quali soltanto si può parlare di terapia. Il semplice massaggio non può infatti essere ritenuto propriamente una cura dei dolori riservata ad una professione per la quale sia richiesta una particolare abilitazione dello stato. Non è risultato neanche chiaro dall'istruttoria dibattimentale quali siano gli atti riservati alla professione di fisioterapista e una risposta al riguardo non è stata fornita neanche dalla sentenza d'appello Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. La prima censura è infondata. Occorre, al riguardo, prendere le mosse dal rilievo che il requisito della determinatezza dell'imputazione è funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, poichè la genericità della contestazione incide negativamente sulla possibilità, per l'imputato,di effettuare una scelta meditata sulla linea di difesa da assumere (Cass. 9-1-1992, Giorgetto). Dunque, ai fini dell'integrazione degli estremi del requisito dell'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, di cui all'art. 429 cod. proc. pen., è sufficiente che, sulla base della contestazione, sia possibile individuare i tratti essenziali del fatto di reato attribuito, con un adeguato livello di specificità (Cass., Sez. 1, 19-11-1999 n. 382/00, Rv. 215140), in modo da consentire all'imputato di difendersi in ordine ad ogni elemento di accusa. (Cass., 22-11-1994, Ricci). Nel caso in disamina, l'imputazione fa riferimento all'esercizio abusivo della professione di massofisioterapista della riabilitazione e di massaggiatore, in (OMISSIS). Il fatto, come correttamente rilevato dal giudice a quo, è pertanto sufficientemente descritto, specificandosi nell'imputazione, oltre alla norma che si assume violata, l'attività svolta, il luogo e l'arco temporale di esplicazione della condotta e la professione abusivamente esercitata.

I lineamenti fattuali dell'addebito sono pertanto contestati in modo idoneo a consentire l'esercizio del diritto di difesa.

2. Anche la seconda censura è infondata, poichè la pronuncia di condanna fa riferimento all'effettuazione di massaggi a pagamento, su richiesta di persone che prospettavano problemi inerenti a dolori o a patologie varie. Ciò che è del tutto in linea con la contestazione di esercizio abusivo dell'attività di massaggiatore. Non è pertanto riscontrabile alcuna violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza.

3. L'ultima censura esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., 13-12-1995, Clarke, Rv. 203428).

3.1. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello, che ha richiamato anche le argomentazioni salienti della sentenza di primo grado, è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poichè la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume, in particolare,dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 1, 2 e 4, segnatamente laddove viene evidenziata la rilevanza probatoria delle deposizioni testimoniali di coloro che avevano ricevuto prestazioni dall'imputato e che hanno riferito che quest'ultimo aveva effettuato, nei loro confronti, dei massaggi, in relazione a precise patologie, che gli erano state rappresentate (ernia del disco, dolori cervicali e al braccio, mal di schiena, sinusite). Ciò è confermato dall'esame delle fatture in atti, di provenienza dell'imputato, dalle quali si desume che i massaggi erano destinati a dare sollievo a patologie vere e proprie, quali distorsioni o sciato-lombalgie. Si trattava dunque di massaggi richiedenti adeguate conoscenze tecniche e la cui effettuazione è riservata ai titolari di specifica abilitazione, per la delicatezza della funzione e l'idoneità ad incidere sulla salute delle persone. Tale finalità terapeutica distingue questo tipo di funzioni dall'attività liberamente esercitabile da chiunque, a scopo meramente distensivo.

Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U. 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767).

4. Il ricorso va dunque rigettato, poichè basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Udienza, il 16 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2015