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Memorie vietate, documenti ammissibili nei procedimenti camerali penali (Cass. 50200/15)

22 dicembre 2015, Cassazione penale

La disciplina processualistica che fissa un termine a pena di decadenza per la presentazione di memorie è contenuta, tra l'altro,  nell'art. 127 c.p.p., comma 2 che regola i termini di deposito delle memorie: la norma non fa riferimento al deposito di documenti eventualmente allegati alle memorie tardivamente depositate, con la conseguenza che, in assenza di espliciti divieti o discipline, non si vede la ragione per la quale i documenti allegato non possano essere presi in esame.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

 (ud. 28/04/2015) 22-12-2015, n. 50200

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente -

Dott. GRILLO Renato - Consigliere -

Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P.P.B. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 6635/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/02/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA P. che ha concluso per rigetto rilevando la tardività del deposito della memoria dell'imputato;

udito il difensore avv. CE di Milano.

Svolgimento del processo


1.1 Con sentenza dell'11 febbraio 2013 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di detta città emessa in data 10 luglio 2012 nei confronti di C.P.P.B., imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 (omessa dichiarazione ai fini IRES ed IVA per gli anni di imposta (OMISSIS) riguardanti la società MAPI srl - fatti rispettivamente commessi nel (OMISSIS) e nell'(OMISSIS)) con la quale il predetto era stato ritenuto colpevole del detto reato (ed assolto, invece, da analoga imputazione relativamente all'anno fiscale (OMISSIS) per la società INTERMAPI s.r.l.) e condannato, previo riconoscimento della circostanza attenuante della seminfermità, ritenuta la continuazione e con la diminuente per il rito, alla complessiva pena di anno uno di reclusione oltre alle pene accessorie di legge.

1.2 La Corte distrettuale, nel richiamare le argomentazioni svolte dal primo giudice che condivideva nella loro interezza, ribadiva la colpevolezza del C. per quanto riguardava gli anni di imposta (OMISSIS) in ordine alla società MAPI s.r.l. (della quale il C. era rappresentante legale), escludendo, in particolare, che l'entità delle imposte evase fosse minore rispetto a quella individuata dal Tribunale, sulla base delle indicazioni provenienti dalla Guardia di Finanza che aveva effettuato le verifiche fiscali e precisando che nessuna incidenza poteva assumere la documentazione allegata all'atto di appello comprovante un diverso ammontare dei costi sostenuti, tale da far diminuire l'entità della imposta evasa, seppure ancora sopra la soglia di punibilità. La Corte territoriale negava che l'imputato, al momento del fatto (anni (OMISSIS)) fosse affetto da totale incapacità di intendere e di volere, valorizzando le conclusioni della perizia di ufficio che aveva rilevato una incapacità soltanto parziale del C.. Riteneva, infine, del tutto congrua ed attestata su livelli assai prossimi ai minimi edittali la pena inflitta al C., con specifico riferimento alla riduzione della pena (operata nella misura di 1/3) per effetto della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., ribadendo invece il diniego delle circostanze attenuanti generiche per via della negativa personalità dell'imputato come desumibile dal certificato penale in atti.

1.3 Avverso la detta sentenza ricorre C.P.P. B., tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo specifici motivi che possono così sintetizzarsi: a) preliminarmente l'intervenuta prescrizione medio tempore delle due condotte riferite all'evasione ai fini IRES ed ai fini IVA per l'anno di imposta (OMISSIS); b) in ogni caso, la manifesta illogicità della motivazione e sua contraddittorietà in ordine al mancato riconoscimento della infermità totale di mente; c) erronea applicazione della legge penale in punto di entità della pena, perchè ritenuta eccessiva in relazione alla minore gravità del reato avuto riguardo alla documentata, minore entità della evasione derivante dalla mancata considerazione di costi aggiuntivi, nonchè illogicità manifesta con riferimento al diniego della circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione


1. Il ricorso è infondato, ma in modo non manifesto, per le seguenti considerazioni. Va, in via preliminare, osservato che la memoria difensiva prodotta dalla difesa risulta depositata dinnanzi a questa Corte Suprema in data 20 aprile 2015 e dunque, tardivamente rispetto al termine massimo, previsto a pena di inammissibilità, di giorni quindici come disposto dall'art. 611 cod. proc. pen. ne consegue l'impossibilità di prendere in esame quanto argomentato in detta memoria.

1.1 Va, in proposito, ricordato che questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. che riguarda i procedimenti in camera di consiglio è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, con la conseguenza che l'eventuale mancata osservanza del termine di deposito da parte del ricorrente esenta la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 1^ 4.4.2014 n. 19925, Cutrì ed altro, Rv. 259618).

1.2 Diversa soluzione ritiene invece il Collegio di adottare con riferimento ai documenti allegati alla detta memoria: la disciplina processualistica che fissa un termine a pena di decadenza per la presentazione di memorie è contenuta, come è noto, nell'art. 611 c.p.p., comma 2 e nell'art. 127 c.p.p., comma 2 che regolano i termini di deposito delle memorie. Tuttavia nessuna delle dette disposizioni fa riferimento al deposito di documenti eventualmente allegati alle memorie tardivamente depositate, con la conseguenza che, in assenza di espliciti divieti o discipline, non si vede la ragione per la quale i documenti allegato non possano essere presi in esame. Peraltro nessuna indicazione ostativa è contenuta nelle norme di attuazione, sicchè anche sotto tale profilo l'ammissibilità di documenti in sede di legittimità può ricorrere anche laddove i documenti vengano prodotti in limine, salva la loro assoluta irrilevanza.

1.3 Non mancano, in proposito, richiami giurisprudenziali favorevoli a tale interpretazione, seppure riferiti al procedimento di esecuzione, avendo in più occasioni questa Corte Suprema fissato il principio che si considera illegittimo il provvedimento con il quale il Tribunale di Sorveglianza non consenta all'interessato la produzione documentale (nella specie la copia di un provvedimento giurisdizionale) perchè ritenuto intempestivo in quanto allegato ad una memoria tardiva, in quanto il riferimento contenuto nell'art. 666 c.p.p., comma 3 vale solo per le memorie difensive e non per i documenti (Sez. 1^ 19.5.2000 n. 3679, Di Bella, Rv. 216280; v. anche in senso analogo Sez. 5^ 19.9.2013 n. 43382, Punturiero ed altro, Rv.

258661 nel quale si fa comunque cenno della necessità, in caso di produzione documentale "tardiva" del rispetto del contraddittorio).

1.4 Ritiene il Collegio di uniformarsi a tale indirizzo, soprattutto attesa l'equiparazione dell'udienza pubblica a quella camerale relativamente al regime delle memorie e del relativo deposito, nonchè in relazione al fatto che i documenti allegati sono costituiti esclusivamente da sentenze pronunciate da altre Autorità giudiziarie sul conto del C..

1.5 Tuttavia va anche rilevato che nessuna di tali sentenze è divenuta definitiva e che non vi sono nelle suddette decisioni elementi tali da rendere del tutto illogiche le considerazioni sviluppate dalla Corte territoriale nel processo all'esame di questa Corte Suprema sul punto relativo alla presunta incapacità di intendere e di volere del C.. Oltretutto va ribadito che l'analisi svolta dalla Corte di merito ha tenuto conto sia dei dati offerti dal perito di ufficio che dei dati contrari prospettati dalla difesa.

1.6 Conclusivamente va rilevato che nessuna delle sentenze prodotte vale a scalfire il motivato giudizio espresso dalla Corte di Appello con la sentenza impugnata.

2. Tanto precisato il primo - e sostanzialmente, principale motivo di riscorso - attiene alla dedotta illogicità manifesta della motivazione relativamente al diniego della infermità totale di mente. Sul punto osserva il Collegio che la motivazione della Corte territoriale, oltre che richiamare in parte qua la decisione del Tribunale, ha basato il proprio convincimento, in modo autonomo, sulle conclusioni esposte dal perito di ufficio il quale, pur dando atto dei disturbi psichiatrici che affliggevano sin dalla prima infanzia il C., ha comunque escluso con argomentazioni complete e puntuali, come ricordato dalla Corte territoriale, che al momento dei fatti il C. versasse in una situazione di totale incapacità di intendere e di volere. Inoltre la Corte, nell'analizzare i risultati della perizia di ufficio, non ha esitato a sottolineare una circostanza, ritenuta decisiva per suffragare anche sotto un profilo logico le conclusioni del perito di ufficio, attinente proprio all'attività imprenditoriale espletata per molti anni dal C.: una attività definita dalla Corte di merito "una realtà imprenditoriale complessa", tenuto conto delle numerose aziende da lui gestite. Ne deriva che il convincimento della Corte distrettuale, oltre a valorizzare i risultati esposti dal perito, fa proprie alcune valutazioni per così dire, dirette, che riguardano l'attività del C. la quale, per essere polivalente e pluridirezionale per un arco di tempo esteso non può che presupporre, quanto meno, una, sia pur ridotta, capacità di intendere e di volere. Nè è condivisibile la censura della difesa incentrata sulla mancata valutazione della documentazione sanitaria e non prodotta dalla difesa nel corso del giudizio di merito, in quanto il giudice di appello, nel confronto tra i risultati della perizia di ufficio, l'analisi delle attività imprenditoriali e le malattie, certamente esistenti, dalle quali il C. era affetto, ha espresso in modo non certo illogico o comunque non in modo manifesto, un giudizio di parziale incapacità che ha ritenuto riferibile all'epoca del fatto.

2.1 Tale giudizio oltre a non rivelarsi apertamente illogico è anche caratterizzato da una motivazione estesa ed analitica che ha passato in rassegna tutti i dati disponibili. In ultima analisi il giudice di appello, alla luce degli elementi disponibili ha ritenuto che non vi fossero prove certe che al momento della redazione delle dichiarazioni fiscali il C. si trovasse in una fase acuta della malattia tale da neutralizzare completamente ogni capacità volitiva ed intellettiva, considerando, quindi, prive di rilevanza le documentazioni acquisite con l'atto di appello, in quanto non dimostrative in modo incontrovertibile della asserita incapacità totale di mente.

3. Con riguardo, invece, alle censure sollevate in riferimento alla parte della decisione riguardante il trattamento sanzionatorio, deve, per un verso, ritenersi palesemente infondata la critica mossa in punto di quantificazione della pena e di mancata riduzione della pena stessa nella sua misura massima in riferimento alla riconosciuta diminuente della incapacità di intendere e di volere applicata nella misura massima consentita di un terzo.

3.1 Sotto altro profilo, la Corte di merito ha spiegato le ragioni per le quali la pena inflitta in concreto si è discostata dai minimi edittali, evidenziando la particolare gravità delle violazioni commesse. Così come sono state adeguatamente chiarite le ragioni per le quali la Corte di merito ha negato le circostanze attenuanti generiche valorizzando i numerosi precedenti penali, peraltro gravi e di eterogenea natura, che ha considerato, a ragione, ostativi alla concessione delle dette attenuanti.

4. La non manifesta infondatezza del ricorso in ordine al primo motivo comporta però il parziale annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con esclusivo riferimento alle condotte commesse nell'anno 2006, essendosi il relativo reato estinto per prescrizione come correttamente dedotto dalla difesa nell'incipit del ricorso, in quanto la prescrizione è maturata il 31 gennaio 2015. Va conseguentemente eliminata la relativa pena di mesi due di reclusione inflitta per i reati commessi nel (OMISSIS). Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato relativo alla omessa dichiarazione per l'anno (OMISSIS) estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2015