Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Minore rifiuta cure, genitori responsabili? (TM Trento, 72/20)

11 febbraio 2020, Tribunale per i minorenni

Non è compito del Tribunale per i minorenni incidere sulla volontà dei minorenni, in quanto ciò si sostanzierebbe in un’indebita limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti e tutelari dall’Ordinamento. L’autorità giudiziaria può procedere a limitare esclusivamente l’esercizio della responsabilità genitoriale qualora questa sia esercitata in pregiudizio coll’interesse del minore.

Commento dell'Avv. Stefani Franchini, difensore nel procedimento de qua.

Quale responsabilità dei genitori se il figlio adolescente non vuole sottoporsi alle cure? 
 
Il progressivo avvento delle riforme del diritto di famiglia, forti anche della favorevole influenza della normativa sovranazionale in merito (prima tra tutte, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, art. 12), hanno portato a riconoscere una sempre maggiore importanza della volontà del minore e dell’importanza dell’ascolto nelle scelte che lo riguardano.

Una delle massime espressioni di questo principio è l’art. 336bis cc, introdotto dalla novella ex D.lvo 28 dicembre 2013, n. 154, per cui “il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano”; principio ripreso anche dall’art. 315bis co. 3 cc, oltre che dall’art. 147 cc “doveri verso i figli” e, soprattutto, nell’art. 30 Cost.

Tali principi assumono una concreta rilevanza se contestualizzati nell’ambito delle scelte sanitarie nei confronti dei minori, soprattutto dinanzi alla “resistenza” del minore ai trattamenti.

Punto di partenza è il principio di “incoercibilità dei trattamenti sanitari” è un principio costituzionale cardine dell’ordinamento giuridico. Secondo l’art. 32 Cost, co. 2: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Dall’altro lato, l’art. 337ter co. 3 cc chiarisce che sono i genitori, nell’esercizio della responsabilità genitoriale, a dover prendere le decisioni per conto dei minori anche con riferimento alla loro salute.

Altro elemento di grande rilevanza è il progressivo riconoscimento, negli ultimi anni, del “principio di autodeterminazione” in capo a dei soggetti formalmente incapaci (ovvero privi della capacità d’agire), quali i minori, con graduale considerazione della volontà del minore quale punto di cruciale importanza anche nell’ambito sanitario (cfr. Cordiano, A., “Dal principio dell’ascolto all’autodeterminazione dispositiva del minore: il consenso informato in pediatria”).

Compiute queste necessarie premesse, e sebbene non venga messa in discussione la necessità di ascoltare il minore nelle scelte che lo riguardano, ci si chiede se un’eventuale “resistenza” del minore (che ha superato gli anni 12) al volersi sottoporre a trattamenti sanitari possa ricadere in qualche modo sui genitori, e nello specifico se ciò possa incidere sulla sfera della responsabilità genitoriale in capo agli stessi.

La risposta è negativa.

Non sussistono i presupposti per dei provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale in caso di rifiuto del minore ai trattamenti sanitari, proprio in ragione della necessità di tenere in considerazione l’opinione del minore su una questione di maggior interesse che lo riguarda. Non si tratta infatti dell’ipotesi in cui i genitori compiano delle scelte in palese contrasto con il superiore interesse del minore, o compiano decisione in pregiudizio allo stesso (ad esempio rifiutando, per conto del minore, un intervento sanitario che invece andrebbe a beneficio dello stesso – vedasi sentenza Tribunale di Trento, 20 luglio 2020, sull'obbligo vaccinale).

Di conseguenza il Tribunale per i minorenni potrà intervenire, con provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e ss cc, “qualora manchi l’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e non già quando difetta l’assenso del minore, che pure deve essere sentito se ha compiuto gli anni 12”.

 

Tribunale PER I MINORENNI DI TRENTO
DECRETO 7/20 dd.11.02.2020


 
Nel procedimento n. *** VG nell’interesse della minore ***, nata a *** il ***, ha emesso il seguente:
DECRETO

Con ricorso dd. 6.11.2019 il PMM chiede al Tribunale per i minorenni di disporre il collocamento etero familiare di *** e il suo affidamento al SST con incarico di attivare un percorso terapeutico a favore della minore presso il deputato servizio dell’APSS.

Alla base della propria richiesta il PMM evidenzia uno stato di forte malessere della minore rispetto al quale i genitori faticano a rivestire proficuamente il loro ruolo protettivo.

A seguito dell’istruttoria svolta, il Collegio rileva che nel caso di specie non ricorrono gli estremi per adottare alcun provvedimento giurisdizionale, considerata la piena disponibilità degli esercenti la responsabilità genitoriale a collaborare con la rete sociale e a consentire l’attuazione delle richieste del PMM.

Lo stato di forte malessere della minore appare tanto evidente quanto riconosciuto dalla coppia genitoriale, la quale appunto non solo non si oppone alle proposte di intervento ma ha anche spontaneamente chiesto aiuto alle competenti istituzioni per fronteggiare il disagio della figlia.

La difficoltà di attuare gli interventi a favore della minore sono date, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal difensore dei genitori, dall’avversione della stessa minore agli interventi proposti e non già per ragioni connesse ad uno scorretto esercizio della responsabilità genitoriale. […]

Del resto gli interventi sui minori, specialmente se adolescenti, hanno tanta più possibilità di riuscita quanto più le figure adulte riescono a dialogare e cooperare tra loro, al fine di individuare e attuare una modalità condivisa per rispondere ai bisogni e alle istanze del minore.

Non è compito del Tribunale per i minorenni incidere sulla volontà dei minorenni, in quanto ciò si sostanzierebbe in un’indebita limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti e tutelari dall’Ordinamento. L’autorità giudiziaria può procedere a limitare esclusivamente l’esercizio della responsabilità genitoriale qualora questa sia esercitata in pregiudizio coll’interesse del minore.

Tale principio è evincibile anche dal dato legislativo laddove permette al Tribunale per i minorenni di intervenire, a norma degli artt. 330 e seguenti cc, qualora manchi l’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e non già quando difetta l’assenso del minore, che pure deve essere sentito se ha compiuto gli anni 12.

In definitiva il Collegio non ravvede la sussistenza dei presupposti per giustificare l’emissione di un decreto limitativo della responsabilità genitoriale, in quanto le richieste provenienti dal PMM sono condivise dai genitori e pertanto devono essere concordate consensualmente, così come indicato dalla Legge 184 del 1983.

PQM
Visti gli artt. 333 e 336 cc e art. 4 Legge 184 del 1983, pronunciando in via definitiva;
DICHIARA
Non luogo a procedere.

Dispone la trasmissione degli atti all’archivio.
Trento, 11.02.2020