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Nessun aggravamento di misura cautelare estradizionale se estradando non è in italia (Cass.

14 marzo 2022, Cassazione penale

La procedura di estradizione non ha più ragione di proseguire una volta che risulti certo che l'estradando non è più presente nel territorio nazionale, con conseguente irritualità della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare e di contestuale mandato di arresto europeo avanzata nei confronti di un soggetto di cui è stata richiesta l'estradizione ma che risulti per certo non essere più presente nel territorio nazionale per essere rientrato presso la propria residenza fuori dal territorio nazionale.

L'art. 714 comma 3 stabilisce che le misure coercitive non possono essere disposte se non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione: pertanto, ove sia certo  l'allontanamento dal territorio nazionale, la procedura di estradizione non potrebbe avere altro esito diverso dal non luogo a provvedere e la misura cautelare non potrebbe più essere disposta, poiché l'applicazione della misura cautelare in ambito estradizionale presuppone che il soggetto richiesto sia presente nel territorio nazionale o quanto meno che non vi sia la prova certa del suo allontanamento dal territorio italiano, non potendosi neppure rimediare ad una fuga all'estero del soggetto di cui è stata richiesta l'estradizione con l'applicazione tardiva di una misura cautelare non più eseguibile.

Corte di Cassazione

sez. VI penale Num. 8601 Anno 2022

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: AMOROSO RICCARDO

Data Udienza: 08/02/2022

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze

nel procedimento a carico di

DFR, nato in Germania il **/1946

avverso l'ordinanza del 23/12/2021 emessa dalla Corte di Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'avvocato MFMA, difensore della Repubblica del Cile, che conclude per l'accoglimento del ricorso;

udito l'avvocato MG, difensore di RDF, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

 RITENUTO IN FATTO 

Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Firenze, nell'ambito del procedimento per estradizione a fini processuali pendente nei confronti di RDF su domanda del Cile, ha rigettato la richiesta di aggravamento della misura cautelare con applicazione della custodia cautelare in carcere e di contestuale emissione di un mandato di arresto europeo, avanzata dalla Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze.

La Corte ha rigettato la richiesta sul rilievo che nei confronti dell'estradando non sarebbe prospettabile il pericolo di fuga perché dopo l'applicazione nei suoi confronti della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria il predetto ha sempre osservato le relative prescrizioni e si è allontanato dal territorio dello Stato per fare rientro presso la propria residenza in Germania, solo dopo la comunicazione della cessazione della misura, sia pure avvenuta per un errore dell'ufficio procedente.

Il Procuratore Generale ricorrente, dopo aver esposto i passaggi salienti della procedura estradizionale in corso, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'erronea valutazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ed in particolare del pericolo di fuga, nei confronti di soggetto ultrasettantenne in condizioni di salute ritenute incompatibili con lo stato di detenzione.

In estrema sintesi ha rilevato che a fronte della gravità dei reati posti a base della richiesta di estradizione, definiti dalle Autorità Cilene come crimini contro l'umanità - per sequestro di persona e probabile omicidio di tre cittadini cileni, sottoposti a processi sommari dalla Giunta militare cilena durante gli anni del golpe del 1973 — la misura degli obblighi di presentazione non potesse ritenersi adeguata rispetto al pericolo di fuga, nonostante la verificata incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione in carcere.

Inoltre, il rientro in Germania da parte dell'interessato dopo la erronea comunicazione della cessazione della misura, confermerebbe la concretezza del pericolo di fuga, tenuto conto della già manifestata contrarietà delle Autorità della Germania ad autorizzare la sua estradizione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il ricorso è inammissibile.

Appare utile richiamare i passaggi principali della procedura come riportati dallo stesso ricorrente.

In data 22/09/2021 è stato eseguito l'arresto provvisorio ex art. 716 cod. proc. pen. in esecuzione dell'ordine di cattura dell'A.G. cilena.

In data 23/09/2021 le Autorità Cilene vengono informate dell'arresto ai fini del decorso del termine di giorni sessanta previsto dall'art. 12 del Trattato estradizionale Italo-Cileno per la trasmissione della domanda di estradizione.

In data 24/09/2021 è intervenuta la convalida dell'arresto e l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

In data 2/11/2021 l'A.G. tedesca comunicava che non intendeva procedere nei confronti del prevenuto perché le indagini a suo carico erano state archiviate per mancanza di prove.

In data 18/11/2021 la Corte di appello di Firenze sostituiva la misura detentiva con obbligo di presentazione a seguito di relazione sanitaria della Casa Circondariale di Lucca che attestava l'incompatibilità delle condizioni di salute con il carcere, con indicazione della perdita di efficacia della misura alla data del 22 novembre ove non fosse pervenuta la richiesta di estradizione.

In data 19/11/2021 il Ministero della giustizia comunicava all'A.G. che era pervenuta la domanda di estradizione cilena in via telematica.

In data 22/11/2021 alle ore 13,45 la Questura di Lucca comunicava al Doring la cessazione della misura, non essendo stata informata dalla Corte di appello di Firenze della intervenuta presentazione della domanda di estradizione.

In data 22/11/2021 la predetta Corte di appello respingeva la richiesta di aggravamento misura avanzata dal Procuratore generale.

In data 23/11/2021 veniva anche rigettata la richiesta di aggravamento della misura richiesta dal Ministero della Giustizia e si disponeva l'applicazione aggiuntiva della misura del divieto di espatrio, quando oramai il prevenuto era però già rientrato in Germania.

In definitiva, sulla base di quanto sopra riportato, il D, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, non ha violato la misura cautelare perché si è allontanato per fare rientro in Germania dopo che gli era stata comunicata la cessazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sia pure per errore, poiché la domanda di estradizione era pervenuta prima della scadenza del termine di giorni sessanta previsto dall'art. 12 del Trattato estradizionale Italo-Cileno per la sua trasmissione. 

Peraltro, indipendentemente dalla coerenza logica delle valutazioni operate dalla Corte di appello sul pericolo di fuga, la procedura di estradizione non ha più ragione di proseguire una volta che risulti certo che l'estradando non è più presente nel territorio nazionale, con conseguente irritualità della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare e di contestuale mandato di arresto europeo avanzata nei confronti di un soggetto di cui è stata richiesta l'estradizione ma che risulti per certo non essere più presente nel territorio nazionale per essere rientrato presso la propria residenza in Germania.

Costituisce principio consolidato, già affermato da questa Corte di cassazione, che la presenza nel territorio italiano della persona della quale si richiede l'estradizione è il presupposto essenziale che legittima la domanda dello Stato estero.

Ne consegue che, qualora sia dimostrato che l'estradando non si trovi più nel territorio italiano, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità e deve dichiararsi non luogo a provvedere (Sez. 6, n. 30726 del 24/06/2016, Governo degli Emirati Arabi Uniti, Rv. 267682; Sez. 6, n. 20133 del 30/01/2004, Udovicich, Rv. 229306). 

L'art. 714 comma 3 stabilisce che le misure coercitive non possono essere disposte se non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. 

Pertanto, ove sia certo, come nel caso di specie, l'allontanamento dal territorio nazionale, la procedura di estradizione non potrebbe avere altro esito diverso dal non luogo a provvedere e la misura cautelare non potrebbe più essere disposta, poiché l'applicazione della misura cautelare in ambito estradizionale presuppone che il soggetto richiesto sia presente nel territorio nazionale o quanto meno che non vi sia la prova certa del suo allontanamento dal territorio italiano, non potendosi neppure rimediare ad una fuga all'estero del soggetto di cui è stata richiesta l'estradizione con l'applicazione tardiva di una misura cautelare non più eseguibile.

 In ogni caso, va osservato che la motivazione della Corte sul pericolo di fuga non è apparente e che in materia di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen. avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Georgiev Bogomil Georgiev, Rv. 282256).

 P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 8 febbraio 2022 – deposito 14 marzo 2022