Inammissibile un giudizio morale nei confronti della vittima di violenza sessuale, che è del tutto estraneo alla struttura oggettiva della circostanza attenuante che deve essere rigidamente ancorata al fatto e/o alle condizioni psico-fisiche della persona offesa, non alla sua vita anteatta.
Valorizzare l'emancipazione e la libertà sessuale della persona offesa vittima di violenza sessuale costituisce un modo, nemmeno tanto elegante, oltre che giuridicamente abnorme, per allontanare dalla fattispecie di reato l'unico vero protagonista della vicenda, il suo autore, nei cui soli confronti deve essere apprezzata la consapevolezza del consenso all'atto e le conseguenze della sua mancanza in termini di danno psicologico e gravità della compressione della libertà sessuale altrui.
Corte di Cassazione
sez III penale
ud. 23 maggio 2023 (dep. 2 ottobre 2023), n. 39890
Presidente Galterio – Relatore Aceto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Il sig. C.R. ricorre per l'annullamento della sentenza del 05/10/2022 della Corte di appello di Lecce, Sez. dist. di Taranto, che, in riforma della sentenza del 29/04/2022 del GIP del Tribunale di Taranto, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ha ridotto a un anno la durata della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione di istruttore della scuola di ballo, confermando nel resto la condanna alla pena (principale) di tre anni e dieci mesi di reclusione per i reati di cui ai capi 1 (art. 612-bis, commi primo e secondo, c.p.), 2 (artt. 609-bis, 609-ter, comma 1, n. 5-quater, 61 nn. 2 e 5, c.p.), 3 (artt. 635, comma 1, 61 n. 2, c.p.) e 4 (artt. 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 5.1, c.p.) della rubrica.
1.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 609-bis u.c. c.p. e il vizio di motivazione apparente in ordine alla mancata qualificazione del fatto in termini di minore gravità.
Lamenta che è mancata, in entrambi i gradi di merito, una valutazione globale del fatto con particolare riferimento ai mezzi, alle modalità esecutive, al lievissimo grado di coartazione esercitato sulla vittima, alle condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, e alla mancanza di ripercussioni sulla psiche della vittima stessa, alla circostanza che il fatto si era consumato nell'ambito di un rapporto tra amanti, in un luogo nel quale la donna si era recata spontaneamente e liberamente ed in un orario nel quale in passato erano soliti consumare rapporti sessuali.
1.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 62, n. 4), c.p., e l'erronea motivazione sul trattamento sanzionatorio.
2.Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
3.Il ricorso è inammissibile.
4.Osserva il Collegio:
4.1.il ricorso costituisce la riedizione, pressoché alla lettera (e salvo adattamenti stilistici) dell'atto di appello;
4.2. manca, di conseguenza, qualsiasi correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato;
4.3. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568);
cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425 - 01);
4.4.è dunque inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42406 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 - 01; Cass. Sez. 6, n. 12 del 29/10(1996, dep. 1997, Rv. 206507 - 01);
4.5.1a Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la minore gravità del fatto facendo buon governo del principio più volte affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale secondo il quale ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievi i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, Rv. 263516; Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, Rv. 260501; Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196; Sez. 3, n. 1057 del 19/12/2006, Rv. 236024; Sez. 3, n. 5002 del 07/11/2006, Rv. 235648; Sez. 3, n. 47730 del 28/10/2003);
4.6.nel caso di specie, sono stati considerati elementi ostativi alla minore gravità: a) il fatto che l'imputato avesse chiuso il locale in modo da impedire alla vittima di scappare; b) la veemenza dell'atto; c) le manifestazioni di violenza contestuali e successive all'atto stesso, gratuite e ingiustificate;
4.7.non sono accettabili le considerazioni difensive sull'inserimento dell'atto nel contesto di un rapporto libero, sui costumi della donna, sulla sua emancipazione, sulla sua decisione, liberamente presa, di incontrare l'amante in un luogo normalmente deputato ai loro incontri clandestini;
4.8.si tratta di deduzioni irricevibili che non trovano alcun riscontro nella giurisprudenza di questa Corte e che sottendono un giudizio morale nei confronti della vittima di violenza sessuale del tutto estraneo alla struttura oggettiva della circostanza attenuante che deve essere rigidamente ancorata al fatto e/o alle condizioni psico-fisiche della persona offesa, non alla sua vita anteatta. Valorizzare l'emancipazione e la libertà sessuale della persona offesa vittima di violenza sessuale costituisce un modo, nemmeno tanto elegante, oltre che giuridicamente abnorme, per allontanare dalla fattispecie di reato l'unico vero protagonista della vicenda, il suo autore, nei cui soli confronti deve essere apprezzata la consapevolezza del consenso all'atto e le conseguenze della sua mancanza in termini di danno psicologico e gravità della compressione della libertà sessuale altrui. Seguendo l'assurdo ragionamento dell'imputato, la circostanza attenuante della minore gravità dovrebbe essere riconosciuta in modo automatico persino in caso di violenza sessuale consumata ai danni del coniuge non consenziente per il sol fatto che in precedenza aveva sempre acconsentito ai rapporti sessuali, eliminando con un sol colpo le devastanti conseguenze che il fatto potrebbe aver causato e gli unici indici che devono presiedere alla valutazione della minore gravità del reato;
4.9.del tutto insindacabile, infine, la decisione della Corte di appello di negare le circostanze attenuanti generiche sul rilievo dell'assenza di indici di positiva valutazione diversi dal risarcimento del danno (già riconosciuto con l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p.), di escludere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) c.p., in virtù della violenza fisica che aveva accompagnato il danneggiamento del cellulare, della circostanza attenuante della provocazione (siccome non supportata da alcun elemento di fatto che la giustifichi), di attenuare ulteriormente la pena già collocata nei limiti del minimo edittale con aumenti a titolo di continuazione adeguatamente e congruamente spiegati;
4.10.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all'esame dei motivi aggiunti) consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.