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Nessuna dichiarazione di abitualità senza verifica della pericolosità (Cass. 49976/18)

5 novembre 2018, Cassazione penale

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La dichiarazione di abitualità  non può basarsi sul semplice riferimento ai precedenti penali dell’interessato, ma necessita del concreto esame delle modalità di condotta del medesimo che dimostrino che egli sia dedito al delitto e ricavi da esso almeno parte dei suoi guadagni, cioè accertamento di sussistenza di una attuale pericolosità sociale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 settembre – 5 novembre 2018, n. 49976
Presidente Di Tomassi – Relatore Minchella

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 14/12/2017 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l’appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Trapani del 23/10/2017, con la quale era stato dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di dichiarare delinquente abituale L.L. e di applicare al medesimo la misura di sicurezza della Casa di Lavoro.

Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che la decisione era stata assunta sulla scorta della considerazione che la pena detentiva cui era sottoposto il L. aveva ancora una scadenza molto lontana (e cioè era fissata all’anno 2024), per cui non era possibile effettuare una valutazione di attualità della pericolosità sociale che giustificasse lo status di delinquente abituale con le sue conseguenze: invece il Procuratore Generale impugnante aveva sostenuto la natura dichiarativa di quella pronunzia alla luce della sussistenza della condizioni previste dalla legge ex art. 102 cod.pen.; invece il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto che la distinzione tra momento deliberativo e momento applicativo sostenuta dal predetto Procuratore Generale appellante - pur se trovava conforto nella giurisprudenza della Corte Suprema - era un’estensione non condivisibile dei principi vigenti in materia di misure di prevenzione, poiché la funzione rieducativa e risocializzante della misure di sicurezza imponeva l’accertamento di tutte le condizioni per dichiarare la delinquenza abituale, tra cui appunto anche la pericolosità sociale attuale; pertanto, un simile accertamento aveva un senso soltanto se effettuato in un momento temporale prossimo all’applicazione della misura di sicurezza stessa, mentre in precedenza avrebbe potuto rivelarsi inutile per gli effetti rieducativi degli strumenti dell’espiazione carceraria.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: sostiene che la valutazione richiesta ex art. 102 cod.pen. richiedeva la ricorrenza di due presupposti, entrambi riscontrabili nella fattispecie, e non anche la verifica della attuale pericolosità sociale, per come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema n. 10 del 1987 nonché dalla sentenza della Sezione 1 n. 2698 del 2010, per cui non poteva sovrapporsi il momento deliberativo con quello esecutivo, il quale si giovava della costante rivalutabilità del giudizio.
3. Il P.G. in sede chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: tuttavia si rendono necessarie diverse precisazioni.

Nella fattispecie, non viene contestata l’esistenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di abitualità a delinquere del condannato L.L. . Il Tribunale di Sorveglianza, nel respingere l’appello del Procuratore Generale, ha puntualizzato confermando così l’orientamento espresso dal Magistrato di Sorveglianza - che doveva considerarsi ostativa alla dichiarazione di abitualità nel delitto e all’applicazione della misura di sicurezza proprio la lontananza nel tempo della scadenza della pena, ritenuta impeditiva dell’attualità di ogni valutazione della pericolosità sociale.

La questione di diritto prospettata dal ricorrente - sostenendo la non necessità della valutazione di pericolosità sociale e la natura dichiarativa della pronunzia richiesta - attiene a questo aspetto della vicenda, affermando che non può esservi sovrapposizione tra il momento deliberativo ed il momento esecutivo, essendo la pericolosità sociale rivalutabile all’esito della detenzione.

2. Ritiene questa Corte che vada ritenuta valida la distinzione tra i due momenti differenti e cioè che, per come accade in materia di misure di prevenzione personali, occorre distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura: di conseguenza la misura può avere inizio quando venga a cessare uno stato di detenzione, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca per l’eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell’incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (Sez. U., n. 6 del 25/03/1993, Tumminelli, Rv. 194063; Sez. U., n. 10281 del 25/10/2007, Gallo, Rv. 238658).

Tali principi, in materia di misure di sicurezza personali (fondate sui medesimi presupposti delle misure di prevenzione personali e tendenti al medesimo obiettivo della eliminazione della pericolosità), trovano puntuale base normativa nel disposto dell’art. 205 cod.pen., che espressamente prevede al primo comma che le misure di sicurezza sono ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa, e prevede (per quanto qui interessa) al secondo comma, n. 3, che le misure possono essere ordinate con provvedimento successivo in ogni tempo nei casi stabiliti dalla legge, tra i quali rientra il caso delle misure applicate quando interviene la dichiarazione di abitualità nel reato ai sensi dell’art. 109, comma 1, cod.pen.; nella previsione della rivalutabilità della pericolosità sociale, che costituisce il presupposto dell’applicazione della misura di sicurezza, in sede di revoca della misura ai sensi dell’art. 207 cod. pen. e di riesame della pericolosità ai sensi dell’art. 208 cod. pen.; e nel disposto dell’art. 211 cod. pen., che prevede l’esecuzione delle misure di sicurezza, aggiunte a una pena detentiva, dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

3. Tanto chiarito, va tuttavia precisato che il ricorso muove altresì dall’assunto non condivisibile - che la pronunzia di dichiarazione di delinquenza abituale richiederebbe - in forma meramente ricognitiva - la ricorrenza di due presupposti:
precedente condanna o precedenti condanne a reclusione superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi della stessa indole, commessi entro dieci anni e non contestualmente; nuova condanna per delitto della stessa indole commesso entro dieci anni dall’ultimo delitto; e non anche un accertamento di sussistenza di una attuale pericolosità sociale.

Pur prendendo atto della giurisprudenza menzionata nel ricorso, va però registrato che l’orientamento successivo - al quale il Collegio aderisce - ha chiarito che, nel regime introdotto dagli artt. 21 e 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, recante modifiche all’ordinamento penitenziario, la dichiarazione di abitualità nel delitto presunta dalla legge richiede la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall’art. 102 cod. pen. quanto della attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice. D’altronde già in epoca risalente la giurisprudenza di legittimità aveva precisato che, comunque, anche la declaratoria di abitualità nel delitto presunta dalla legge (seppure all’epoca ritenuta di natura ricognitiva di uno status già esistente) non era consentita ove non sussisteva una attuale e concreta pericolosità sociale (Sez. 1, n. 1683 del 16/06/1988, Rv. 180099).

Di conseguenza, non soddisferebbe il correlativo obbligo di motivazione la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza che, nel dichiarare taluno delinquente abituale, si limitasse alla apodittica presupposizione delle condizioni di cui al citato art. 102 cod. pen., richiamando in maniera generica i numerosi e gravi precedenti penali del soggetto interessato, non esprimendosi in tal modo alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilità o meno della futura commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 1917 del 04/05/1992, Rv. 191034).

In altri termini, l’abitualità nel delitto, anche se presuppone la recidiva, non è a questa assimilabile, giacché essa realizza un particolare status del reo strettamente collegato e dipendente dalla sua verificata permanente pericolosità. Perciò, quando anche essa abitualità sia stata ritenuta, non è consentito che permanga in caso di insussistenza di una attuale concreta pericolosità sociale.

E, in proposito, non può non ricordarsi come il venir meno di tutte le presunzioni di pericolosità sociale debba ormai considerarsi come epilogo necessario del ciclo di revisione della obbligatoria applicazione delle misure di sicurezza sulla base di presunzioni legali, che aveva avuto inizio con le significative pronunzie n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983 della Corte Costituzionale.

Già da tempo, quindi, la giurisprudenza si è attestata sul principio che la dichiarazione di abitualità ritenuta dal Giudice non può basarsi sul semplice riferimento ai precedenti penali dell’interessato, ma necessita del concreto esame delle modalità di condotta del medesimo che dimostrino che egli sia dedito al delitto e ricavi da esso almeno parte dei suoi guadagni.

Quanto poi alla "dedizione al delitto", essa è da intendere come inclinazione deliberata – non "costituzionale” - alla delinquenza, così da potersi ragionevolmente prevedere che il soggetto, senza opportune misure, tornerebbe a delinquere; sicché anche l’omogeneità della natura dei reati commessi deve essere sintomatica di dedizione al reato per poter fondare una valutazione di abitualità nel delitto e nella medesima ottica può ritenersi rilevante la reiterazione della condotta criminosa commessa in tempi ravvicinati, specialmente se essa esprime anche una progressione criminosa.

Pertanto, se la abitualità nel delitto è una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si desume la probabilità che egli commetta nuovi reati, che sia dedito agli stessi e che viva con i proventi dei medesimi (che si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato, e costituisce quindi un’attitudine soggettiva alla commissione di reati stessi), tale peculiare pericolosità non può prescindere da una dimensione prognostico-preventiva, i cui parametri valutativi circa la formulazione di un giudizio proiettato nel futuro, relativo alla probabilità che l’imputato possa commettere altri fatti-reato ai quali sia dedito, sono in concreto forniti dagli elementi indicati nel primo e nel secondo comma dell’art. 133 cod.pen., nell’ambito di una valutazione globale.

4. Alla stregua di tali principi, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile. Esso, infatti, è incentrato sul tema della automaticità della dichiarazione di delinquenza abituale in conseguenza dei citati presupposti legati esclusivamente alle condanne riportate,’ e questa prospettazione non può essere accolta, per quanto prima affermato. E, per conseguenza, pur correttamente sostenendo che, in astratto, la detenzione in corso non sarebbe d’ostacolo alla dichiarazione di delinquenza abituale, in concreto tace del tutto in ordine a quali dovrebbero essere gli elementi dai quali valutare ed affermare la pericolosità sociale qualificata del condannato. In questo modo, esso si presenta come aspecifico, non articolando alcuna censura che darebbe ragione sulla sussistenza di elementi che avrebbero potuto in concreto costituire la base della pronunzia richiesta al giudice di sorveglianza in punto di attualità della pericolosità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.