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Non dovuti avvisi difensivi per rifiuto dell'alcoltest (Cass. 47324/24)

23 dicembre 2024, Cassazione penale

L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento; la scelta del rito abbreviato sana eventuali nullità (e  il presupposto legittimante la richiesta di prelievo presso la struttura sanitaria da parte degli agenti operanti è la necessità di apprestare alla predetta imputata le necessarie cure conseguenti all'incidente stradale, con conseguente impossibilità di eseguire le rilevazioni del tasso alcolemico e della assunzione di stupefacenti sul luogo del sinistro).

 

Corte di Cassazione

sez. IV penale

sentenza ud. 4 dicembre 2024 (dep. 23 dicembre 2024), n. 47324

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa con rito abbreviato il 14 giugno 2024, assolveva S.N. dal reato di cui all'art. 186 bis comma 6, in relazione all'art. 186, secondo comma, lett. c) e del Codice della Strada, e 187 comma 8 del Codice della strada, aggravato dall'essere il fatto commesso da persona minore degli anni 21 e neopatentata. Alla S.N. era contestato che, in data 3 luglio 2022, alla guida della propria autovettura Renault Clio tg. (OMISSIS), rifiutava di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e dello stato di alterazione conseguente all'uso di sostanze psicotrope.

2. I fatti sono stati così ricostruiti dal giudice di merito. La S.N., infraventunenne neopatentata, veniva coinvolta in un sinistro stradale, per avere tamponato la vettura che la precedeva, fermatasi per lasciar passare un pedone. Condotta dal personale del 118 presso l'ospedale a causa del trauma riportato in conseguenza dell'impatto cori il parabrezza, dopo l'accesso alle ore 1.30 del mattino, con codice verde, veniva visitata alle 2.04 con esiti di trauma cranico e prescrizione di un collare cervicale. Lo stato della paziente, secondo il referto, era così descritto: " vigile motilità degli arti conservata, orientata, non apparenti deficit". Alle 3.00 sopraggiungeva la polizia municipale che richiedeva gli esami medici finalizzati a verificare il tasso alcolemico e i livelli tossicologici. Alle 3.08 il medico dava atto del rifiuto della paziente a sottoporsi agli esami e, dietro richiesta della S.N., che rifiutava altresì di rimanere in osservazione presso i nosocomio, la paziente veniva dimessa alle ore 3.21.

3. Il Tribunale riteneva, da un lato, che l'illecito penale non poteva perfezionarsi in mancanza dell'avviso al difensore, aderendo all'orientamento giurisprudenziale che sosteneva la applicabilità dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. anche per la configurabilità del reato di rifiuto. Inoltre, considerava non integrata alcuna ipotesi di reato sia perché la richiesta di accertamento sanitario non era stata rivolta all'interessata dalla PG, ma dal personale medico, così esulando dalla fattispecie legale, sia perché non poteva considerarsi accertamento eseguito nell'ambito di un necessario protocollo sanitario cui doveva sottoporsi la S.N. a seguito dell'incidente, in quanto quest'ultima non era abbisognevole di cure mediche, come attestato dal referto che riportava "vigile motilità degli arti conservata, orientata, non apparenti deficit".

4. Ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero per violazione di legge. Il Tribunale aveva erroneamente disatteso l'indirizzo maggioritario della Corte di legittimità, a mente del quale il reato di rifiuto è integrato in assenza dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Inoltre, poiché il processo si era svolto con il rito abbreviato, secondo l'altrettanto consolidato indirizzo di legittimità, la mancanza dell'avviso costituisce una nullità a regime intermedio non tempestivamente eccepita. Inoltre, la richiesta della PG di procedere agli accertamenti era conforme alle previsioni di cui agli artt.186 e 187 CdS. La prima disposizione, infatti, stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche effettuano gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, che possono contestualmente riguardare il tasso alcolemico. La norma di cui all'art. 187 Cds prevede altresì che se vi è fondato motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti quest'ultimo può essere accompagnato presso una struttura pubblica per il prelievo. Di conseguenza, poteva considerarsi perfettamente integrata la fattispecie di rifiuto contestata.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. All'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui la mancanza dell'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod proc. pen. determina la inconfigurabilità del reato di rifiuto, si è infatti contrapposto un successivo orientamento, ormai consolidato, a mente del quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (Sez. 4 - , n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745 - 01; Sez. 4 - n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072 - 01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab Adel, Rv. 278579; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603). Si è infatti chiarito che l'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att, cod. proc. pen. è previsto nell'ambito del procedimento volto a verificare lo stato di ebbrezza e che l'eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell'atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall'art.186, comma 7, CdS.

3. Va inoltre rilevato che il processo si è celebrato con il rito abbreviato. Deve allora rammentarsi che è altrettanto consolidato il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4 - n. 40550 del 03/11/2021, Martini, Rv. 282062 - 01; Sez. 4, n. 16131 del 14/03/2017, Nucciarelli, Rv. 269609 - 01).

4. Non rilevandosi pertanto alcuna nullità connessa alla mancanza dell'avviso, risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 186, comma 5, Cds (richiamata dall'art.186 bis, comma 6, Cds, che sanziona il reato di rifiuto per i conducenti infraventunenni), secondo cui " per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie". La medesima previsione è contenuta dall'alt 187, comma 4, CdS. con riferimento all'accertamento relativo alla assunzione di sostanze stupefacenti. L'art. 187, comma 8, sanziona poi i casi di rifiuto "dell'accertamento di cui al comma 4". La ratio delle predette disposizioni è chiara: gli agenti operanti, se i conducenti sono coinvolti in incidenti e devono essere sottoposti, in conseguenza del sinistro, ad accertamenti medici presso ospedali, non possono eseguire alcun esame in loco, e devono necessariamente trasmettere la richiesta presso le strutture sanitarie ove i conducenti vengono trasportati a fini di apprestare loro soccorso e cura.

5. Orbene, risulta dalla ricostruzione in fatto della sentenza impugnata che l'imputata era stata coinvolta, in ora notturna, in un incidente stradale nel centro abitato di Torino, urtando violentemente contro il parabrezza della propria auto, e che era stata trasportata in ospedale per cure mediche. La sentenza impugnata, in proposito, dà espressamente atto che alla S.N. era stato riscontrato un trauma cranico e prescritto un collare cervicale. E' dunque accertato che l'imputata, in conseguenza dell'impatto, era abbisognevole di cure mediche, e che gli operanti, in applicazione delle disposizioni sopra citate, non potendo procedere alla apposita rilevazione sul luogo del sinistro, avevano richiesto all'ospedale di eseguire il prelievo per verificare il tasso alcolemico e l'assunzione di stupefacenti. Nè può rilevare che, al momento dell'arrivo degli agenti presso l'ospedale, l'imputata fosse già stata visitata: si era infatti verificato il presupposto legittimante la richiesta di prelievo presso la struttura sanitaria da parte degli agenti operanti, ossia la necessità di apprestare alla predetta imputata le necessarie cure conseguenti all'incidente stradale, con conseguente impossibilità di eseguire le rilevazioni del tasso alcolemico e della assunzione di stupefacenti sul luogo del sinistro.

6. Si impone conseguentemente l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen, alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Torino.