A seguito della cd. riforma Cartabia si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell'art. 131-bis c.p., essendo oggi la esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva edittalmente stabilita in misura pari o inferiore a due anni; ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa, il giudice debba considerare non solamente indicatori rivolti, per così dire, al “passato” o al “presente” rispetto al momento della commissione del reato, ma anche uno specifico indicatore concernente ciò che è accaduto dopo quel momento, costituito appunto dalla condotta che l'imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell'illecito (condotta susseguente che, in precedenza, si era negato potesse essere valorizzata ai fini che qui rilevano).
La disposizione dettata dall'art. 131-bis c.p. in tale nuova versione è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, nel testo convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data: si deve dare una risposta favorevole all'imputato, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, quando la questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la prima volta in cassazione venne definita in senso positivo, in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4: ne consegue il riconoscimento dell'applicazione retroattiva dell'art. 131-bis c.p. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudici pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data. Applicazione retroattiva che non vi è ragione di non riconoscere pure per la parte della nuova disposizione che prevede la possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente ad un presupposto per l'applicazione di quell'istituto di diritto penale sostanziale.
Cassazione penale
sez. VI, ud. 27 gennaio 2023 (dep. 21 febbraio 2023), n. 7573
Presidente Costanzo – Relatore Aprile
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 5 marzo 2020 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato A.M. in relazione al reato di cui all'art. 368 c.p., per avere, con esposto presentato il 28 luglio 2015, denunciato lo smarrimento di vari libretti di assegni tra cui il titolo in realtà da lui consegnato il 6 marzo 2015 a S.D. , a titolo di garanzia per il pagamento del prezzo della vendita dell'azienda M.C. s.r.l., così incolpando la S. del reato di furto o di ricettazione, pur sapendola innocente.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'A. , con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 43,47 e 368 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché per travisamento delle prove, per avere la Corte territoriale confermato la condanna di primo grado, benché non fosse stato acquisito alcun elemento da cui poter desumere la prova della consapevolezza dell'imputato non della falsità della denuncia di smarrimento, ma della sua intenzione di incolpare una persona che sapeva essere innocente: tenuto conto che l'A. non era stato affatto conscio che tra gli assegni di cui aveva denunciato lo smarrimento vi fosse anche quello da lui in precedenza consegnato alla S. (di cui non era stata fatta alcuna menzione nel suo atto di denuncia); che, non appena se ne era poi avveduto, l'imputato aveva provveduto a pagare alla stessa quanto da lui dovuto; e che non vi era la certezza che tra gli assegni indicati nella denuncia vi fosse anche quello che aveva in precedenza dato alla persona offesa.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 131-bis, 367 e 368 c.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto in termini di simulazione di reato, dato che l'assegno era stato consegnato alla persona offesa non per l'incasso ma a garanzia: soluzione che avrebbe consentito all'imputato di poter beneficiare della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 62 c.p., n. 6, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito negato la richiesta circostanza attenuante speciale, nonostante la documentazione acquisita avesse comprovato che la persona offesa, ricevendo la somma di denaro di 17.000 Euro, aveva attestato che non si sarebbe costituita parte civile non avendo più nulla a pretendere dall'imputato.
3. Con memoria trasmessa via pec il difensore dell'A. ha formulato un motivo nuovo ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, chiedendo - sulla base degli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di merito - l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), essendo oggi consentita l'operatività di tale causa di esclusione della punibilità anche in relazione al reato di cui all'art. 368 c.p..
Considerato in diritto
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di A.M. vada accolto.
2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha denunciato una serie di vizi di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione gravata, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; nè essendo stata lamentata una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza di dati informativi desumibili dalle carte del procedimento capaci di far emergere una decisione finale incongrua.
Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Torino aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante il giudizio di primo grado. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un reale “travisamento delle prove”, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere in pratica una ipotesi di “travisamento dei fatti” oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
In altri termini, i rilievi formulati con il ricorso si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte distrettuale.
In particolare, i giudici di merito hanno chiarito, con motivazione che resta esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità, come la prova della sussistenza dell'elemento psicologico che aveva sostenuto l'iniziativa calunniatrice fosse desumibile da due significativi elementi indiziari: il fatto che il titolo consegnato dal prevenuto alla S. (che nella denuncia, in maniera scarsamente credibile, era stato indicato come facente parte di una serie di libretti di assegni custoditi abitualmente nel cruscotto della propria autovettura) fosse stato dato dall'A. in garanzia del pagamento di tre quarti del prezzo dell'acquisto dell'intero capitale sociale di una società commerciale e dei relativi beni aziendali, sicché non era verosimile che il prevenuto non ricordasse l'esistenza di un titolo di credito oggetto di una operazione commerciale così importante; ed il fatto che fosse stata riconosciuta più attendibile la versione della vicenda offerta dalla persona offesa, che, poco prima della presentazione di quella denuncia, aveva informato l'A. che l'assegno sarebbe stato da lì a poco messo all'incasso.
3. Il secondo motivo del ricorso è del tutto privo di pregio perché reiterativo di una censura alla quale nel giudizio di secondo grado è stata data una congrua e adeguata risposta.
La decisione della Corte di appello di ritenere configurabile nel caso di specie il contestato delitto di calunnia e non quello meno grave di simulazione di reato in quanto l'iniziativa assunta dal ricorrente avrebbe permesso di attivare una indagine per furto o ricettazione nei confronti di chi fosse risultato negoziatore di uno dei titoli indicati come smarriti, nonostante l'imputato nel suo atto di denuncia non avesse espressamente menzionato la S. come persona che aveva già ricevuto in consegna uno di quegli assegni - si pone, infatti, esattamente in linea con il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, altrimenti integrandosi il mero delitto di simulazione di reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 14145 del 09/02/2018, Nicolosi, Rv. 272756; Sez. 6, n. 40021 del 15/09/2016, Verdi, Rv. 267962).
E ciò senza che rilevi la circostanza che nella fattispecie quella denuncia di smarrimento non contenesse alcuna indicazione soggettiva, in quanto è pacifico che la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, pur non essendo formulata direttamente un'accusa concernente uno specifico reato, tuttavia, configurando la calunnia un reato di pericolo, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'autorità giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (così, da ultimo, Sez. 6, n. 8045 del 27/01/2016, Contenti, Rv. 266153).
4. Anche il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Nessuna violazione di legge è ravvisabile nella decisione della Corte di appello di negare all'imputato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6, in presenza di un mero adempimento da parte dell'imputato di una obbligazione preesistente rispetto alla commissione del reato: e ciò senza rilevi che la persona offesa avesse attestato, nell'atto transattivo, "di non avere più nulla a pretendere, in quanto costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento dell'attenuante in argomento, la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è "ex se" vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (così, ex multis, Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424)".
5. È, invece, fondato il motivo nuovo formulato ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, in connessione con il secondo originario motivo del ricorso, nella parte in cui era stata sollecitata l'applicazione dell'art. 131-bis c.p..
Come noto, la disposizione dettata dall'art. 131-bis c.p. è stata modificata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità - pur continuando a precluderne l'applicazione nei processi aventi ad oggetto una serie di reati disciplinati dal codice penale o da leggi speciali, di cui all'ampliato elenco contenuto nel nuovo comma 2 di quell'articolo - nel comma 1 ha sostituto le parole "massimo a cinque anni" con le parole "minimo a due anni" e ha inserito, dopo le parole "comma 1" quelle "anche in considerazione della condotta susseguente".
L'effetto di tale riscrittura è evidente, in quanto si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell'art. 131-bis c.p., essendo oggi la esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva edittalmente stabilita in misura pari o inferiore a due anni; ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa, il giudice debba considerare non solamente indicatori rivolti, per così dire, al “passato” o al “presente” rispetto al momento della commissione del reato, ma anche uno specifico indicatore concernente ciò che è accaduto dopo quel momento, costituito appunto dalla condotta che l'imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell'illecito (condotta susseguente che, in precedenza, si era negato potesse essere valorizzata ai fini che qui rilevano: v. l'Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555; Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, P.M. in proc. Gallorini, Rv. 272249).
La disposizione dettata dall'art. 131-bis c.p. in tale nuova versione è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, nel testo convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data: dunque, anche al delitto accertato a carico dell'odierno ricorrente, chiamato a rispondere del reato di calunnia punito con la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni, ma nel minimo non superiore a due anni. Ricorrente il quale, come si è visto, aveva già domandato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. previa riqualificazione del fatto contestato, ed ha poi espressamente sollecitato, con un motivo nuovo, l'applicazione di quella stessa disposizione in virtù delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022.
A tale quesito ritiene questa Corte debba darsi una risposta favorevole all'imputato, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, quando la questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la prima volta in cassazione venne definita in senso positivo, in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4: ne consegue il riconoscimento dell'applicazione retroattiva dell'art. 131-bis c.p. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudici pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594-01). Applicazione retroattiva che non vi è ragione di non riconoscere pure per la parte della nuova disposizione che prevede la possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente ad un presupposto per l'applicazione di quell'istituto di diritto penale sostanziale.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata.
Reputa questo Collegio che la pronuncia rescindente non necessiti di un rinvio al giudice del merito, tenuto conto che, ai fini della verifica della operatività dell'istituto in parola nel caso di specie, non occorre alcun ulteriore accertamento in fatto. La sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 501 c.p.p., comma 1, lett. l), avendo i giudici del merito già riconosciuta la sostanziale particolare tenuità del fatto: precisando che le modalità del fatto sono positivamente caratterizzate dall'assenza di particolari espedienti, che l'imputato è incensurato e che lo stesso ha tenuto un comportamento processuale corretto (v. pag. 3 sent. primo grado); a ciò si aggiunge che in seguito l'odierno ricorrente ha provveduto ad adempiere all'obbligazione pecuniaria cui era tenuto verso la persona offesa, che ha significativamente revocato la costituzione di parte civile attestando di non avere più nulla a pretendere dall'imputato (v. pagg. 5-6 sent. impugn.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p..