Non è necessario richiedere rassicurazioni diplomatiche nei procedimenti estradizionali verso stati che hanno dimostrato negli anni di non essere particolarmente sensibile alla condizione degli istituti di pena nazionali, per cui sembra impossibile ipotizzare oasi accettabili, e perché le eventuali indicazioni specifiche rimarrebbero prive di adeguata affidabilità nel caso singolo, oltre che di controllo, e comunque facilmente modificabili anche nel breve periodo.
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE
SENT. N. 3/19 ESTR.
R.G. 9/2018 ESTR.
nelle persone dei signori magistrati:
SIGILLO dr. Carmelo presidente rei.
COLLINO dr. Patrizia consigliere
DI FAZIO dr. Ettore consigliere
in esito all'udienza odierna in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di estradizione per l'estero di RSI nata a
.. (Bulgaria) il .. e residente anagraficamente a (..) detenuta presente;
carcerazione sofferta dal 30 dicembre 2018 al 15 marzo 2019;
udita la relazione del presidente dr. Carmelo Sigillo;
esaminato il verbale di identificazione personale del 4 gennaio 2019 nel quale l'interessata ha negato il consenso all'estradizione e non ha rinunciato al principio di specialità;
sentito il Procuratore generale sost. dr. Rubini Maria Teresa, che ha concluso perché la Corte dichiari la sussistenza dei presupposti per l'estradizione in conformità alla requisitoria depositata nei termini;
sentiti i difensori di fiducia avv. Tschöll e Polo del foro di Bolzano, che hanno chiesto di respingersi la domanda dello Stato bulgaro;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Non risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla L. 12 aprile 1995 n. 127 che ratifica e dà esecuzione al trattato di estradizione del 1992 tra la repubblica italiana e la repubblica di Bulgaria: in particolare, quelli dell'art. 3 comma 2 in tema di diritti fondamentali della persona sotto processo e della persona in espiazione pena.
In primo luogo, dallo scarno tenore letterale delle pronunzie di
condanna, tutte in absentia, non è dato conoscere se sia stato garantito un effettivo diritto di difesa dell'estradanda, nei cui confronti non risulta nemmeno la nomina di un difensore d'ufficio.
In secondo luogo, dal provvedimento finale di cumulo del 18 novembre 2013 risulta che la pena finale di anni 3 debba essere espiata "nelle condizioni di regime iniziale rigoroso". Il riferimento a un regime carcerario severo trova un termine di relazione necessario con le normali condizioni degli istituti penitenziali
bulgari, dei quali emerge da più fonti europee imparziali lo stato di forte degrado.
Come bene è stato evidenziato e documentato dal difensore nella sua memoria 9 marzo 2019 (da pagina 6 in poi) alla quale può farsi qui mero rinvio per brevità, in Bulgaria esistono gravi e degradanti condizioni carcerarie, a causa di disfunzioni croniche che la Corte di Strasburgo ha più volte evidenziato e che lo Stato bulgaro "nonha eliminato nemmeno negli anni di moratoria concessi.
Il mancato intervento statuale ha pesantemente aggravato gli effetti del generale sovraffollamento della popolazione carceraria, determinando non solo difetto assoluto di igiene e di spazi minimi vitali (peraltro stabiliti dal 2016 in sede europea) ma anche allarmante uso della violenza non solo tra i detenuti ma anche da parte delle guardie contro i detenuti.
A conferma definitiva del degrado carcerario è stato acquisito oggi in aula sull'accordo delle parti un ulteriore documento: il CTP/inf 2018, fonte autorevole e al contempo molto allarmante in quanto relativa a ispezioni eseguite nel settembre e ottobre 2017.
Del resto, la situazione bulgara è stata già ben colta di recente in sede di legittimità con la sentenza n. 931 del 2018, che ha dato il
giusto rilievo sia all'autorevolezza della fonte conoscitiva citata, sia di conseguenza alla semplice deduzione che condizioni carcerarie inadeguate danno luogo a trattamenti inumani o degradanti.
Nella vicenda' in esame, lo Stato bulgaro non indica luoghi e modi della pena detentiva che l'estradanda sarebbe chiamata a espiare.
Il collegio è consapevole dell'orientamento della Corte di giustizia europea in tema di richiesta di informazioni allo Stato estero; ritiene tuttavia di poter sottrarsi a tale indagine officiosa per due ordini di ragioni: perché la Bulgaria ha dimostrato negli anni di
non essere particolarmente sensibile alla condizione degli istituti di pena nazionali, per cui sembra impossibile ipotizzare oasi accettabili, e perché le eventuali indicazioni specifiche rimarrebbero prive di adeguata affidabilità nel caso singolo, oltre che di controllo, e comunque facilmente modificabili anche nel breve periodo.
Ogni altra questione rimane assorbita; comprese quelle sollevate in via preliminare dal difensore, che comunque si rivelano irrilevanti ai fini del diniego o infondate nel merito: compresa l'eccezione di prescrizione della pena, sia secondo il regime dello stato richiedente, sia secondo il nostro ordinamento.
P.Q.M.
la Corte, visti gli artt. 704 e ss cpp, dichiara la INSUSSISTENZA delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione formulata dalla Repubblica di Bulgaria nei confronti di RSI, attualmente ristretta presso la Casa circondariale di Trento, e per l'effetto ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuta per altra causa.
Manda alla Cancelleria di dare comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia.
Fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.
Trento 15 marzo 2019
IL PRESIDENTE est.
(Dott. Carmelo Sigillo)