Va riconosciuta protezione sussidiaria o umanitaria se fondata sul timore del ricorrente di essere arruolato, ed inviato al fronte nella guerra in corso in Ucraina, nonostante la sua opposizione all'uso delle armi, rischiando pene gravi e sproporzionate in caso di espresso rifiuto all'arruolamento, per evitare il quale ha lasciato l'Ucraina.
Una persona che si trovi in età da leva obbligatoria o comunque non oltre l'età massima per prestare il servizio nell'esercito, non appartenente ad alcuna delle categorie escluse dal servizio nè alle minoranze religiose per cui è prevista ed effettivamente garantita l'obiezione di coscienza in caso di conflitto, sussiste la ragionevole e concreta possibilità che, in caso di rientro in Ucraina, venga inviato a prestare il proprio servizio militare e che è plausibile che egli possa essere coinvolto, seppure solo indirettamente, anche nella commissione di crimini di guerra di cui l'esercito ucraino si è macchiato e continua tuttora a macchiarsi nei confronti dei cosiddetti separatisti, di prigionieri e della popolazione civile.
In tema di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo status di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine (Ucraina), ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, in un conflitto caratterizzato anche solo dall'alto rischio di commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per detto rifiuto atto di persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, (causa C-472/13, Shepherd contro Germania), che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno.
L'obiezione di coscienza è il rifiuto di obbedienza ad una legge o ad un comando dell'autorità perchè considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali radicati nella propria coscienza. L'obiettore di coscienza, dunque, è un cittadino che, dovendo prestare servizio militare armato, contrappone il proprio rifiuto all'uso delle armi ed attività ad esse collegate. La legge italiana n. 230/98 qualifica l'obiezone di coscienza come esercizio dei diritti di libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici.
L'UNHCR, nelle Linee Guida in materia di protezione internazionale n. 10 (relative al rifugio fondato sul servizio militare) afferma che "l'obiezione di coscienza al servizio militare comporta un'obiezione a tale servizio che "deriva da principi e motivi di coscienza, tra cui convinzioni profonde derivanti da motivi religiosi, morali, etici, umanitari o da altri motivi simili". Tale obiezione non si limita agli obiettori di coscienza assoluti (pacifisti), ossia coloro che si oppongono a qualsiasi uso della forza armata o alla partecipazione a qualsiasi guerra. L'obiezione di coscienza comprende anche coloro che credono che "l'uso della forza sia giustificato in alcuni casi, ma non in altri, e che, pertanto, in questi altri casi sia necessario fare obiezione" (obiezione parziale o selettiva al servizio militare)."
Le domande di riconoscimento dello status di rifugiato relative al servizio militare possono fondarsi su un'obiezione (i) a un particolare conflitto armato oppure (ii) ai mezzi e ai metodi di guerra (la condotta di una delle parti di un conflitto). La prima obiezione si riferisce all'uso illegale della forza (jus ad bellum), mentre la seconda fa riferimenti ai mezzi e ai metodi di guerra, come disciplinato dal diritto internazionale umanitario (jus in bello) oltre che dalla legislazione internazionale in materia di diritti umani e dal diritto penale internazionale. Nel loro complesso, tali obiezioni riguardano l'obbligo a partecipare ad attività del conflitto che il o la richiedente considera in contrasto con le regole fondamentali della condotta umana. Tali obiezioni possono essere manifestate come un'obiezione che si basa sulla propria coscienza e come tale può essere trattata come un caso di "obiezione di coscienza".
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Ordinanza n. 13461 - (ud. 23/02/2021) 18-05-2021
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria - Presidente -
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -
Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9563-2020 proposto da:
O.O., elettivamente domiciliato in ** , presso lo studio dell'avvocato ** che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FROSINONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 540/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.
Svolgimento del processo
1. O.O. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 540/2020, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del tribunale della stessa città che, - come già fatto dalla Commissione territoriale - aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell'Interno è rimasto solo intimato.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente e della concreta situazione sociopolitica del suo Paese di provenienza (Ucraina), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocate.
Motivi della decisione
1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:
I) "Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, artt. 7 e 14. Errato/ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Ucraina. Omessa consultazione di fonti informative attualkzate. Contraddittorietà tra fonti citate e conclusioni espresse". Si contestano le argomentazioni utilizzate dalla corte capitolina per negare all'appellante la invocata protezione sussidiaria;
II) "Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 3, La Corte ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione ai sensi de del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 3, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l'espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione dell'art. 10 Cost.. Omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico sociale del Paese. Omesso esame delle condizioni personali per l'applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del Paese di provenienza". Viene censurato il diniego di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perchè connesse in ragione delle concrete argomentazioni in esse rispettivamente sviluppate, sono fondate alla stregua delle considerazioni di cui appresso, dovendosi, peraltro, rimarcare che, sebbene dette censure siano specificamente circoscritte alle (sole) forme di protezione sussidiaria e/o umanitaria, vanno comunque esaminate, in questa sede, le motivazioni addotte dal giudice territoriale a fondamento dell'impredicabilità dello status di rifugiato del ricorrente.
2.1. Invero, come recentemente sancito da Cass. n. 8819 del 2020, "... a prescindere dalla domanda della parte, il giudice è comunque tenuto ad esaminare (..) la possibilità di riconoscere al richiedente asilo detta forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali. Va pertanto confermato ed integrato l'orientamento, seguito in parte qua dalla giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale ciò che rileva non è l'indicazione precisa del nomen iuris della fattispecie di protezione internazionale che s'invoca, ma esclusivamente la prospettazione di una situazione che possa configurare il rifugio politico o la protezione sussidiaria (quanto alla legittimità dell'esame delle varie forme di protezione sussidiaria, sebbene non specificamente indicate, Cass. n. 14998 del 2013). H principio va ulteriormente specificato nel senso che tale regola processuale non cambia pur in presenti (come nella specie) di una espressa limitazione della domanda di protezione internazionale ad alcune soltanto delle sue possibili forme, poichè tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita a quella non richiesta, sempre che i fatti esposti con l'atto introduttivo del giudizio siano rilevanti e pertinenti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata."
2.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, secondo la corte territoriale, "diversamente da quanto prospettato dall'appellante nei propri scritti difensivi, l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di sottra:zione agli obblighi di leva compete esclusivamente al giudice penale del Paese di provenierka e il timore soggettivo (stante la mancanza di prova della chiamata diretta alle armi) di incorrere nella loro applicazione non può in alcun modo giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato per assenta di situazioni di persecuzione contemplate dalla Convenzione di Ginevra".
Affermazione, quest'ultima, che ha condotto quella corte a negare all' O. - del quale, però, non è stata minimamente messa in dubbio l'attendibilità del proprio racconto quanto all'aver lasciato l'Ucraina per evitare di essere arrestato, in caso di rientro in patria, per essersi volontariamente sottratto alla chiamata alle armi: sostanzialmente, dunque, per essere lui obiettore di coscienza - sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria in relazione alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.
2.3. Giova rimarcare, però, che la recente Cass. n. 30031 del 2019, resa in fattispecie assolutamente analoga a quella odierna, è giunta, sul punto, a conclusioni differenti (negli stessi sensi, peraltro, si sono espresse anche le successive Cass. n. 22873 del 2020 e Cass. n. 102 del 2021).
2.3.1. Infatti, si è ivi considerato, operando un processo di disamina anche nell'odierna vicenda del tutto pretermesso dal giudice di merito, "... che l'obiezione di coscienza è "il rifiuto di obbedienza ad una legge o ad un comando dell'autorità perchè considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali radicati nella propria coscienza. L'obiettore di coscienza, dunque, è un cittadino che, dovendo prestare servizio militare armato, contrappone il proprio rifiuto all'uso delle armi ed attività ad esse collegate" (...J. La legge italiana n. 230/98 qualifica l'obiezone di coscienza come esercizio dei diritti di libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici: L 'UNHCR, nelle Linee Guida in materia di protezione internazionale n. 10 (relative al rifugio fondato sul servizio militare) affe rma che "l'obiezione di coscienza al servizio militare comporta un'obiezione a tale servizio che "deriva da principi e motivi di coscienza, tra cui convinzioni profonde derivanti da motivi religiosi, morali, etici, umanitari o da altri motivi simili". Tale obiezione non si limita agli obiettori di coscienza assoluti(pacifisti), ossia coloro che si oppongono a qualsiasi uso della forza armata o alla partecipazione a qualsiasi guerra. L'obiezione di coscienza comprende anche coloro che credono che "l'uso della forza sia giustificato in alcuni casi, ma non in altri, e che, pertanto, in questi altri casi sia necessario fare obiezione" (obiezione parziale o selettiva al servizio militare)." (pag. 2). Precisa poi ancora PUNFICR che "21. T l'domande di riconoscimento dello status di rifugiato relative al servizio militare possono fondarsi su un'obiezione (i) a un particolare conflitto armato oppure (ii) ai mezzi e ai metodi di guerra (la condotta di una delle parti di un conflitto). La prima obiezione si riferisce all'uso illegale della forza (jus ad bellum), mentre la seconda fa rzje rimento ai mezzi e ai metodi di guerra, come disciplinato dal diritto internazionale umanitario (jus in bello) oltre che dalla legislazione internazionale in materia di diritti umani e dal diritto penale internazionale". Nel loro complesso, tali obiezioni riguardano l'obbligo a partecipare ad attività del conflitto che il o la richiedente considera in contrasto con le regole fondamentali della condotta umana. Tali obiezioni possono essere manifestate come un'obiezione che si basa sulla propria coscienza e come tale può essere trattata come un caso di "obiezione di coscienza" (pag. 9) ...".
2.3.2. In quanto fondata sulla propria coscienza, dunque, detta obiezione, - ha proseguito la pronuncia in esame - "...si fonda su motivazioni che - sempre secondo le Linee Guida - vanno intese "in modo ampio rispetto all'affiliazione a un particolare movimento politico o all'adesione ad un'ideologia" (p.to 51); inoltre "i casi riguardanti l'obiezione al servizio militare possono essere decisi sulla base del fatto che vi sia un nesso con il motivo dell'opinione politica sancito dalla Convenzione del 1951. In base alle circostanze, una obiezione al servizio militare T.) può essere interpretata attraverso il prisma di un'opinione politica effettiva o presunta. In relazione a quest'ultimo caso, le autorità possono interpretare il fatto che una persona si opponga alla partecipazione a un conflitto o a determinati atti come una manifè stazione di disaccordo politico. L'atto di diserzione o di renitenza alla leva può di per sè essere espressione di opinioni politiche o essere percepito come tale" 0.to 52)..." 2.3.3. Nello specifico del diritto nazionale, - si legge ancora nella citata pronuncia - "il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, nel definire gli atti di persecuzione, ai fini del riconoscimento del rifugio politico, comprende anche "e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2". Tale disposizione corrisponde all'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva 2004/83/CE, che è stata recentemente interpretata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 26.2.2015 C-472113, Shepherd c. Deutschland, secondo cui dette disposizioni "devono essere interpretate nel senso che esse riguardano tutto il personale militare, compreso il personale logistico e di sostegno; che esse comprendono la situazione in cui il servizio militare prestato comporterebbe di per sè, in un determinato conflitto, la commissione di crimini di guerra, includendo le situazioni in cui il richiedente lo status di rifugiato parteciperebbe solo indirettamente alla commissione di detti crimini in quanto, esercitando le sue funzioni, fornirebbe, con ragionevole plausibilità, un sostegno indispensabile alla prepara ione o all'esecuzione degli stessi; che esse non riguardano esclusivamente le situazioni in cui è accertato che sono stati già commessi crimini di guerra o le situazioni che potrebbero rientrare nella sfera di competenza della Corte penale internazionale, ma anche quelle in cui il richiedente lo status di rifugiato può dimostrare che esiste un'alta probabilità che sifla- tti crimini siano commessi"".
2.4. Orbene, il caso di specie rientra nella fattispecie delineata dalla Corte di giustizia, in quanto il conflitto in cui il ricorrente rischia concretamente di essere arruolato - ove tornasse in patria - è già caratterizzato da svariati crimini di guerra e contro l'umanità, tali da legittimare sia il rifiuto di prestare il servizio militare, sia il riconoscimento della protezione internazionale in conseguenza di esso.
2.4.1. Come ancora si legge in Cass. n. 30031 del 2019, "Nel suo ultimo Rapporto 2015-2016, Amnesty International riferisce che entrambe le parti in conflitto in Ucraina "hanno commesso crimini di guerra, tra cui tortura e altri maltrattamenti dei prigionieri", (..)", da cui la ivi ritenuta conseguena sorretta anche dalla descrkione del contenuto di altri reports internazionali - in termini di configurabilità "della persistente violaone dei diritti umani e la commissione di crimini di guerra in Ucraina".
2.5. Una tale conclusione, qui affatto condivisa, giustifica la decisione dell'odierno ricorrente di sottrarsi al fondato timore di essere arruolato e inviato nelle zone di guerra. "Legittimo è, infatti, il rifiuto di partecipare alle operazioni militari se questo possa comportare anche il solo rischio di commissione di crimini di guerra o di gravi violazioni dei diritti umani, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7, lett. e), e la Corte di giustizia ha precisato, nella citata causa C-472/13, che l'art. 9, par. 2, lett. e), della Direttiva "non riguarda soltanto la situazione in cui il richiedente sarebbe personalmente indotto a commettere siffatti crimini" (p.to 36) ma anche chi "sarebbe assegnato ad un'unità logistica o di sostegno" (p.to 37)" (cfr. Cass. n. 30031 del 2019).
2.6. A fronte di tal contesto, poi, va valutata specificamente anche la condizione di obiettore di coscienza del ricorrente, già accennata. Si legge, in proposito, nella già menzionata Cass. n. 30031 del 2019, che "La legislazione ucraina contempla l'obiezione di coscienza in caso di conflitto ma per i soli motivi religiosi e per gli appartenenti alle religioni registrate in Ucraina. L'Home Office inglese, nel Country Information and Guidante. Ukraine: Military Service riporta che "2.5.2. La legge prevede l'obiezione di coscienza e il servizio alternativo per motivi religiosi per i membri di organizzazioni religiose registrate in Ucraina. L'obiezione di coscienza non è consentita per altri motivi" (...J. Nel Rapporto UNHCR del settembre 2015, Considerazioni in materia di protezione internazionale relative agli sviluppi in Ucraina - Aggiornamento III, si afferma che "36. Per i membri di organizzazioni religiose registrate in Ucraina, la normativa ucraina in materia di coscrizione regolare prevede l'obiezione di coscienza e il servizio alternativo per motivi religiosi, soggetto a possibili limitazioni in periodi di emergenza civile o militare. Non vi è tuttavia alcuna chiara diposizione relativa alle modalità del servizio alternativo per le persone chiamate alla leva nel corso della mobilitazione di emergenza, con il rischio di arruolamento contrario al credo religioso di una persona. Secondo le lò liti, l'evocazione di motivi religiosi da parte degli obiettori di coscienza in occasione delle ondate di mobilitazione di emergenza nel contesto del conflitto in corso viene spesso ignorata dagli uffici di coscrizione". Lo stesso UNHCR, che nell'Aggiornamento del settembre 2015 (quanto alla situazione nel Paese), espressamente esclude che l'Ucraina possa essere considerata "Paese terzo sicuro", sia in riferimento dei richiedenti asilo che come paese nel quale possano essere rinviati (fr. doc. 34, punti 52/55). In esso viene descritta una situazione estremamente grave non solo nelle Regioni del Donbas ma anche nel resto del Paese con riguardo agli sfollati interni, che ammontano a poco meno di 1,5 milioni, spesso gravemente discriminati nell'esercizio dei diritti sociali di base".
2.6.1. Dunque, nemmeno l'appartenenza religiosa garantisce l'esclusione dal servizio militare in Ucraina.
2.6.2. Quanto, poi, alla punizione per la renitenza alla leva o la diserzione, Cass. n. 30031 del 2019 evidenza ancora che "... PUNHCR, nel rilevarne l'aumento nel 2015 per svariati fattori "tra i quali l'obiezione a prendere parte ad una guerra civile in cui sono stati segnalati crimini di guerra contro i prigionieri commessi da entrambe le parti e dove è probabile che vengano uccisi dei connazionali", testimonia che "il Governo ha intensificato i procedimenti penali nei confronti di coloro che sono sospettati di renitenza alla leva e alla mobilitazione, e vi sono segnalazioni riguardanti l'uso di misure coercitive in alcune aree. Vi sono altresì segnalazioni riguardanti la fuga di uomini dalle ANCG attraverso la Federazione russa o cercando di evitare i checkpoint ufficiali alla frontiera per paura di essere mobilitati." (p. 34). Venendo poi alle previsioni dell'ordinamento del paese di eventuale rimpatrio, osserva la Corte come la renitenza alla leva sia punita dagli artt. 335, 336 e 337 del Codice penale Ucraino (il testo in www.refworld.orgfdocidf4c4373142.html) con una pena da 2 a 5 anni ma, come si è visto, la diserzione può oggi comportare la Iù cilazione e comunque pene oggettivamente sproporzionate ed eccessive che, nel caso di specie, esporrebbero il ricorrente al fondato rischio di gravissimi danni. In particolare, il codice penale ucraino, all'art. 408, prevede quanto alla diserzione una pena che va da 2 a 5 anni di reclusione. Le aggravanti dell'uso di armi e del commettere il fatto insieme ad altri portano la pena da 5 a 10 anni di reclusione. Se i fatti sopra previsti sono commessi sotto il regime della legge marziale o nel corso di una battaglia, la pena va da 5 a 12 anni di reclusione. Per la renitenza alla leva, poi, l'art. 409 codice penale ucraino prevede ancora: "l'azione di sottrarsi al servizio militare attraverso l'autoinfortunio, la simulazione, la produzione di documenti falsi o altro artificio è punibile con una pena fino a 2 anni di servizio in un battaglione disciplinare o la reclusione per un periodo equivalente." In un articolo del 6 febbraio 2016, reperibile su http://www.rt.com/news/331557-ukraine-stealth-military-draft/ si legge che, da quando due anni fa è iniziato il conflitto in Donbass, ben 26.800 uomini ucraini sono sottoposti ad azione giudkiaria per aver evitato il servizio militare...".
2.7. Da quanto esposto deriva, quindi, che per il ricorrente, ove ancora fosse in età da leva obbligatoria o comunque non oltre l'età massima per prestare il servizio nell'esercito, e se non appartenente ad alcuna delle categorie escluse dal servizio nè alle minoranze religiose per cui è prevista ed effettivamente garantita l'obiezione di coscienza in caso di conflitto, sussisterebbe la ragionevole e concreta possibilità che, in caso di rientro in Ucraina, venga inviato a prestare il proprio servizio militare e che, tenuto conto di tutte le circostanze sopra esposte, sia plausibile che egli possa essere coinvolto, seppure solo indirettamente, anche nella commissione di crimini di guerra di cui l'esercito ucraino si è macchiato e continua tuttora a macchiarsi nei confronti dei cosiddetti separatisti, di prigionieri
2.7.1. In tale drammatico contesto, il rifiuto a prestare il servizio militare sarebbe il solo mezzo per il ricorrente per evitare la partecipazione a tale conflitto ed il suo rifiuto verrebbe punito, in base al già citato art. 409 del c.p. ucraino quantomeno con la reclusione da 1 a 5 anni, mentre, quanto al diritto nazionale qui applicabile, va osservato pure come, in base al disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, lett. e), (art. 9, paragrafo 2, lett e), della direttiva 2004/83), la suddetta sanzione penale costituisca evidentemente atto di persecuzione: e ciò a prescindere dal fatto che la durata della pena non sia in sè sproporzionata.
2.8. Per le sopra esposte considerazioni, in nessun modo valutate dalla corte distrettuale (la quale, peraltro, contravvenendo all'ormai consolidatasi giurisprudenza di legittimità - cfr., ex multis, Cass. n. 2461 del 2021; Cass. nn. 9230-9231 del 2020; Cass. n. 26728 del 2019; Cass. n. 13897 del 2019; Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 11312 del 2019; Cass. n. 17069 del 2018 - nemmeno ha specificamente indicato quali fossero le fonti eventualmente consultate al fine di escludere la sussistenza di situazioni conflittuali nell'area di provenienza dell'appellante), si impone un necessario riesame - da demandarsi al giudice di rinvio implicando indagini pure di natura fattuale - in ordine all'accertamento della sussistenza, o, meno, del diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato in virtù dell'art. 9, comma 2, lettera e), delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE, integralmente riprodotte dalla Legge Italiana di attuazione, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, lett. e), per cui gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato possono, tra l'altro, assumere la forma di "azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 1, comma 2".
2.9. Va osservato, inoltre, che, come ha chiarito la Corte di Giustizia con la sentenza 26 febbraio 2015 nella causa C-472/13, ai fini dell'applicabilità dell'art. 9, comma 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE, non è necessario che nel conflitto in cui il richiedente asilo rifiuti di prestare il servizio militare sia stata accertata la commissione di crimini di guerra in modo sistematico o riguardi situazioni di competenza della Corte Penale Internazionale, ma che in tale conflitto, con un giudizio di ragionevole plausibilità, possa ritenersi verosimile la commissione di crimini di guerra. Afferma la Corte che: "la valutazione dei fatti spettante alla autorità nazionali, sotto il controllo del Giudice, per qualificare la situazione di servizio controversa, deve basarsi su un insieme di indizi tale da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, in particolare di quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione della domanda, lo status individuale e la situazione personale del richiedente, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione dei crimini di guerra asseriti".
2.10. E' evidente, infine, che pure le istanze rivolte al riconoscimento della protezione sussidiaria (per ciascuna delle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) e/o di quella umanitaria (da scrutinarsi sulla base della relativa disciplina anteriore a quella introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018. Cfr. Cass., SU, 13.11.2019, nn. 29459-29461; Cass. n. 4890 del 2019) - laddove fondate sul prospettato il timore del ricorrente di essere arruolato, ed inviato al fronte nella guerra in corso in Ucraina, nonostante la sua opposizione all'uso delle armi, rischiando pene gravi e sproporzionate in caso di espresso rifiuto all'arruolamento, per evitare il quale ha lasciato l'Ucraina - dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio tenendo conto delle argomentazioni tutte finora esposte.
2.10.1. La sentenza impugnata, quindi, va cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021