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Padre malato, detenuto va autorizzato a vista (Cass. 12343/20)

16 aprile 2020, Cassazione penale

Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto  eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità, devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare; e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto, tenuta presente la funzione di umanizzazione della pena che il beneficio in questione assume.

 

Corte di Cassazione

sez. I Penale, sentenza 6 marzo – 16 aprile 2020, n. 12343
Presidente Di Tomassi – Relatore Renoldi

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 5/6/2019, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettò il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa con cui era stata respinta l'istanza di permesso per gravi motivi di famiglia avanzata, ai sensi dell'art. 30 Ord. pen., nell'interesse di Al. St. al fine di poter rendere visita al padre, anziano e malato. Secondo il Collegio etneo, infatti, l'istruttoria compita dal primo Giudice aveva consentito di accertare che il genitore del ristretto non versava in imminente pericolo di vita; e che, inoltre, St. aveva già fruito, in precedenza, di analogo beneficio, sicché non poteva ritenersi sussistente alcuna situazione eccezionale o irripetibile che legittimasse una nuova concessione del permesso.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso St. per mezzo del difensore di fiducia, avv. Ga. Ce., deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 30 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto del reclamo. In particolare, il ricorso sottolinea, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il condannato non avesse già fruito di un analogo permesso, atteso che il beneficio, concessogli con decreto del Magistrato di sorveglianza di Livorno in data 24/5/2017, non avrebbe mai avuto esecuzione: ciò in quanto St. sarebbe stato, contestualmente, sottoposto a un provvedimento cautelare, relativamente al quale l'Autorità giudiziaria competente non avrebbe autorizzato la fruizione del permesso. Sotto altro profilo, si deduce che l'esigenza rappresentata (ovvero quella di visitare l'anziano padre, ultraottuagenario, malato e invalido, non in grado di viaggiare, come da documentazione clinica del congiunto allegata all'istanza) sarebbe stata idonea a integrare i presupposti per la concessione del permesso di necessità ai sensi del comma 2 dell'art. 30 Ord. pen., beneficio da concedere in presenza di situazioni particolarmente gravi attinenti alla sfera, personale e familiare, del detenuto.

3. In data 19/12/2019, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. L'art. 30 Ord. pen. dispone, al comma 1, che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il magistrato di sorveglianza può concedere, ai condannati e agli internati, il permesso di recarsi a visitare l'infermo; e, al comma 2, che analoghi permessi possono essere concessi "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità".

Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, Ord. pen., devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare; e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274; Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210).

In tale ambito, le pronunce della Corte di cassazione solitamente ricomprendono accadimenti che riguardano la nascita e la morte di soggetti che intrattengano relazioni qualificate con il detenuto, riconducibili alla nozione di "prossimi congiunti", nell'accezione offerta dall'art. 307, comma quarto, cod. pen. (Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547).

Eventi che possono riguardare la nascita di un figlio, costituente episodio eccezionale e insostituibile nell'esperienza di vita dell'interessato (Sez. 1, n. 48424 del 26/5/2017, Perrone, Rv. 271476), oppure la morte di un nipote, ex fratre, del detenuto (Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547) o di un fratello (anche quando la richiesta di permesso di necessità sia formulata per consentire al detenuto di recarsi a pregare sulla tomba del congiunto, prematuramente scomparso: così Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210; per un caso sostanzialmente analogo, relativo alla morte della madre, v. Sez. 1, n. 34569 del 24/5/2017, Chianese, non massimata); o, ancora, la severa patologia della moglie, affetta da grave forma tumorale con metastasi, tale da rendere gli spostamenti pericolosi per la salute (Sez. 1, n. 26062 del 27/11/2017, dep. 2018, Birra, non massimata); sino a ritenersi sussumibile nella nozione di "evento di particolare gravità" di cui all'art. 30 Ord. pen. anche la strutturazione progressiva di una condizione di impossibilità di movimento che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto (Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 274655, relativo alla concessione del permesso, ritenuta legittima, in ragione dell'assenza di visite dei familiari protrattasi per più di un biennio a causa di oggettive difficoltà dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto).

3. Ora, nel caso qui in rilievo, il detenuto aveva dedotto una situazione chiaramente riconducibile, nella prospettazione contenuta nell'istanza e nel relativo reclamo, al comma 2 dell'art. 30 Ord. pen., ovvero alla presenza di "un evento familiare di eccezionale gravità" costituito dalla situazione di estrema difficolta, per il genitore, ottantenne e affetto da patologie ad andamento cronico, di recarsi in carcere per effettuare i periodici colloqui con il figlio.

Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto di tale circostanza, si è, invece, pronunciato con riferimento all'eventuale applicabilità del comma 1, optando per la soluzione negativa sul presupposto che il padre del recluso non versasse in una situazione di pericolo di vita; aspetto, questo, che in realtà non era mai stato dedotto dall'interessato.

In sostanza, l'originaria richiesta di Al. St. è stata palesemente travisata, sicché la relativa decisione è stata assunta con riferimento a una fattispecie completamente differente da quella di cui si era stata invocata l'applicazione.

Né appare dirimente la circostanza che il detenuto avesse già fruito di un analogo permesso, sicché non sarebbe stata ravvisabile l'irripetibilità della situazione posta a fondamento della richiesta. Anche a prescindere dall'odierna deduzione difensiva in ordine alla mancata esecuzione del permesso all'epoca concesso in ragione della mancata autorizzazione da parte del giudice della cautela, deduzione non autosufficiente, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza non ha specificato quando tale esecuzione fosse avvenuta e, in particolare, se essa si collocasse in epoca significativamente remota, si da giustificare, in ipotesi, una nuova fruizione del beneficio a distanza di un congruo pericolo di tempo, conformemente alla funzione di umanizzazione della pena che il beneficio in questione assume (v. quanto supra osservato al § 2).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Catania.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.