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Partecipe o spettatore della violenza sessuale di gruppo? (Cass. 11036/18)

13 marzo 2018, Cassazione penale

La partecipazione al reato di violenza sessuale di gruppo ricomprende qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva.

Risponde di violenza sessuale chi, con percosse e adesione morale, abbia aggravato l'effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza, da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza.

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Sent., (ud. 18/01/2018) 13-03-2018, n. 11036

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - rel. Consigliere -

Dott. ACETO Aldo - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.R., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 16.2.2016 della Corte di Appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baldi Fulvio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

udito il difensore, avv. F.V. che si è riportato ai motivi del ricorso.

Svolgimento del processo

1.Con sentenza in data 16.2.2016 la Corte di Appello di Bari ha confermato in punto di colpevolezza la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Foggia che aveva ritenuto V.R. responsabile dei reati di cui agli artt. 609-octies, 582 e 586 c.p. per avere, in concorso con altre due persone, costretto una donna, dopo averla percossa con schiaffi e calci ed averle spento una sigaretta sul petto, a subire atti sessuali consistiti in toccamenti e baci erotici e causatole lesioni giudicate guaribili in sette giorni, ma ha ridotto la pena inflittagli ad due anni e due mesi di reclusione.

Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, che la Corte distrettuale, nel limitarsi ad affermare che dalla circostanziata ricostruzione dei fatti traspariva il contributo materiale e morale offerto dall'imputato rispetto all'iniziale aggressione sessuale perpetrata dal coimputato P., non ha affrontato nè superato le specifiche censure sollevate con l'atto di appello. In particolare deduce di aver contestato durante il corso di tutto il procedimento sia la credibilità intrinseca della p.o. per non avere costei mai precisato se fosse stata colpita dal V. con calci oppure con pugni e per aver sempre riferito di un'aggressione fisica e mai di molestie sessuali, come peraltro confermato dal certificato medico in cui veniva attestata la sussistenza di lesioni a seguito di un'aggressione da parte di sconosciuti, sia la sua attendibilità estrinseca avendo numerosi testimoni dichiarato di averlo visto ben distante dal luogo della presunta consumazione del delitto di violenza sessuale, concretizzatosi, a detta degli stessi testi, in un solo bacio sulla guancia carpito dal coindagato contro la volontà della vittima.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 110 e 609 bis c.p., che dalla sentenza impugnata non emerge alcuna specificazione del contributo materiale e morale prestato dall'imputato in relazione al reato di violenza sessuale ascritto al P., mancando qualsiasi riferimento a prove specifiche dalle quali ravvisare nella sua condotta un'efficacia causale significativa rispetto al delitto contestatogli così come la coscienza e volontà dell'azione.

3. Con il terzo motivo deduce, invocando il vizio motivazionale, che, anche volendo valorizzare le sole dichiarazioni della p.o., il racconto reso dalla donna non lascia trasparire alcun coinvolgimento dell'imputato nella violenza sessuale posta in essere ai suoi danni avendo costei riferito che solo dopo l'approccio del P., il quale soltanto si era rivolto a costei con proposte di matrice sessuale ed era riuscito a baciarla sulla guancia con le labbra e la lingua per poi, al tentativo della vittima di fuggire, immobilizzarla con uno schiaffo ed un pugno facendola cadere a terra, erano intervenuti altri due uomini, uno dei quali identificato con l'odierno ricorrente. La precisa frammentazione temporale dei fatti, sviluppatisi in due diverse sequenze nella seconda delle quali soltanto, ovverosia a violenza sessuale già compiuta, era sopraggiunto l'imputato, che come chiarito dall'istruttoria dibattimentale era stato fino ad allora seduto ad un bar distante alcuni metri, esclude che questi possa essere ritenuto responsabile neppure a titolo di concorso del delitto di violenza sessuale. Anche su tali rilievi la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi, risultando perciò illogica e carente sul piano motivazionale.

Motivi della decisione


1.Alla sia pur stringata motivazione della sentenza impugnata si contrappongono le ben più generiche doglianze formulate con il primo motivo di ricorso che, al di là del vizio motivazionale indicato in rubrica, non individuano errori logici o carenze argomentative che inficino, sul piano della coerenza intrinseca e della linearità, la tenuta della sequenza motivazionale del provvedimento in esame. Va invero ricordato che, secondo quanto reiteratamente affermato da questa Corte, il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità deve essere diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, che va non solo identificato come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, ma deve essere altresì decisivo, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da incrinarne la capacità dimostrativa, non potendo il sindacato di legittimità, riservato a questa Corte, dilatarsi nella indiscriminata rivalutazione dell'intero materiale probatorio che si risolverebbe in un nuovo giudizio di merito (ex multis Cass. Sez. 2^ n.30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Nel contestare l'attendibilità della p.o., che i giudici distrettuali risultano aver compiutamente valutato evidenziandone tanto la credibilità intrinseca in ragione della limpidezza e coerenza del racconto, nonchè della mancanza di interessi contrastanti con la posizione dell'imputato non essendosi neppure costituita parte civile, quanto quella estrinseca stante l'assenza di risultanze di segno contrario, la difesa si addentra nella formulazione di censure che o si appuntano su circostanze di rilievo del tutto marginali, quali la mancata specificazione se fosse stata colpita con calci o con pugni, ovvero attengono a rilievi, quali il fatto di non essere mai stato riferito dalla vittima al marito nè ai medici del pronto Soccorso di essere stata molestata sessualmente, che vengono platealmente contraddetti dalle stesse deduzioni difensive che nel successivo corpo del ricorso da atto del bacio sulla guancia datole con la bocca e con la lingua dal coimputato P., oppure si sostanziano in contestazioni del tutto indeterminate quali l'essere stato visto "da numerosi" ma non meglio specificati testimoni, senza che venga neppure riprodotto il contenuto di alcuna deposizione, seduto ai tavolini di un bar di fronte al luogo in cui la vittima era stata adescata dal coimputato.

Per quanto, in particolare, concerne la dedotta carenza motivazionale occorre ribadire che il giudice del gravame non è tenuto a rispondere analiticamente a tutti i rilievi mossi con l'impugnazione, purchè fornisca una motivazione intrinsecamente coerente e tale da escludere logicamente la fondatezza di tali rilievi: pertanto l'omesso accertamento se l'imputato avesse colpito la vittima con calci ovvero con pugni non riveste alcun carattere di decisività rispetto alla ricostruzione del fatto in cui, sulla base di quanto dichiarato dalla p.o., reputata la fonte principale del compendio probatorio, è stato accertato che egli insieme ad altro soggetto non identificato (in quanto datosi alla fuga al sopraggiungere dei Carabinieri) è intervenuto nel mentre il P. aveva cominciato ad accanirsi con violenza contro la donna, apostrofata come "puttana", di fronte al suo rifiuto di assecondare le sue richieste sessuali, ed hanno anch'essi, entrambi, "iniziato a percuoterla con calci e schiaffi ad una coscia".

Al di là del rilievo che tanto i calci quanto i pugni risultano dallo stesso racconto ascrivibili ad entrambi al rifiuto, nessuna utilità rivestirebbe un diverso più approfondito accertamento, assolutamente inidoneo a determinare una diversa decisione finale in punto di colpevolezza del prevenuto e dunque a dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (ex plurimis, Sez. 4, 17 settembre 2008, n. 38824; Sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, rv. 254988).

Così come priva di decisività risulta la circostanza che la donna si sia limitata a riferire al marito e ai medici del Pronto Soccorso, dove si è successivamente recata, solo delle percosse ricevute, evenienza del tutto naturale alla luce della concitazione che la aveva spinta chiedere aiuto immediato, sovrastata dai tre aggressori, al coniuge raggiunto con il cellulare e della successiva necessità di acquisire la prova presso l'ospedale pubblico della violenza fisica patita: trattasi di particolari del tutto marginali rispetto al contenuto della sua deposizione dalla quale non emerge alcuna incertezza in ordine alla molestia sessuale patita e dettagliatamente narrata, deposizione con la quale il ricorrente omette, invece, nel motivo in esame di confrontarsi.

2. Il secondo motivo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante l'intrinseca connessione delle doglianze, tutte volte a contestare la configurabilità del reato di cui all'art. 609-octies c.p., sono manifestamente infondati. Le censure svolte, dirette ad escludere il contributo causale dell'imputato al reato di cui la difesa ritiene responsabile il solo P., non si confrontano con la ricostruzione del fatto e la conseguente qualificazione dello stesso come violenza di gruppo.

La peculiarità della figura criminosa in esame, configurante un'ipotesi di concorso materiale di persone trasformato in delitto autonomo, consiste nel fatto che la "partecipazione" al reato di violenza sessuale di gruppo non è limitata al compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale, ma ricomprende qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva. (Sez. 3, n. 44408 del 18/10/2011 - dep. 30/11/2011, B. e altri, Rv. 251610).

Muovendo dalla constatazione, verificata dalle indagini empirico-sociologiche, che la manifestazione di tale forma di violenza non viene, a differenza della molestia sessuale monosoggettiva, di norma scatenata dalla mancata inibizione della pulsione libidinosa, traendo piuttosto origine da una forte carica di aggressività extrasessuale che si estrinseca attraverso il disprezzo nei confronti della vittima di cui l'atto sessuale non è che l'espressione più umiliante, il legislatore ha inteso punirne gli autori per il fatto stesso della loro partecipazione all'azione complessiva identificando il fatto stesso della loro partecipazione nella presenza, purchè non meramente passiva, nel luogo e nella consumazione del reato: non è perciò affatto richiesta la compartecipazione contestuale dei correi alla realizzazione dell'intera fattispecie essendo sufficiente che il singolo realizzi anche solo una frazione del fatto tipico di riferimento (Sez. 3, n. 32928 del 16/04/2013 - dep. 30/07/2013, Rv. 257275).

Conseguentemente la condotta dell'imputato - quale emerge dalla deposizione della p.o. - che, ancorchè sopraggiunto allorquando il P. aveva già fatto cadere, con le percosse infertele, al donna a terra dopo averla costretta a subire un atto di natura libidinosa, ovverosia un bacio sulla guancia datole con la bocca e con la lingua, si è attivamente inserito nella colluttazione contribuendo a sferrarle colpi e profferendo nei suoi confronti parole denigratorie dirette comunque a spingerla a concedersi al coimputato, integra a pieno titolo il delitto ascrittogli. E' proprio l'inequivoco significato delle parole profferite dal V. ("perchè tu puttana non vai con lui? Lui te lo deve mettere nel c..."), rispetto alle quali la difesa non prende alcuna posizione, a non lasciar dubbi sul suo contributo all'azione delittuosa, che, essendosi concretizzata in aiuto concreto sia materiale (attraverso i colpi sferrati alla vittima) che morale (attraverso le frasi pronunciate) volto a rafforzare la volontà criminosa del coimputato nel porre in essere la violenza sessuale, non può perciò essere ricondotta al solo concorso nel reato di lesioni.

La complessiva condotta posta in essere dall'imputato, la cui connotazione aggressiva, qualitativamente diversa da quella corrispondente al comportamento della violenza sessuale individuale per la diversa motivazione che anima l'agente, è stata perciò correttamente ricondotta alla violenza sessuale, a fronte dell'effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza, da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza (Sez. 3, n. 45970 del 09/11/2005 - dep. 19/12/2005, Rv. 232537).

Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2018