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Patrocinio a spese dello stato anche senza contributo unificato (Cass. 11474/21)

25 marzo 2021, Cassazione penlale

Nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia consente di dichiarare la improcedibilità dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, tantomeno per il mancato adempimento di incombenti di carattere fiscale connessi al ricorso alla giustizia penale, pena la violazione del principio costituzionale di effettività del diritto di difesa espresso dall’art. 24 Costituzione.

 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 23 febbraio – 25 marzo 2021, n. 11474
Presidente Ciampi – Relatore Ranaldi

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di H.G. ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con provvedimento del 7.11.2019, ha dichiarato improcedibile il reclamo proposto dall’H. avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bari del 21.5.2019 di rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato. Ciò in conseguenza del mancato versamento da parte dell’istante del contributo unificato.
Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è illegittimo, in quanto la declaratoria di improcedibilità in esame non è consentita da alcuna norma di legge.
2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di patrocinio a spese dello Stato è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l’orientamento che reputa come le controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell’esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale (cfr. Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Esposito, Rv. 250134; e, più di recente, Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv. 273254).

Posizione condivisa anche dalla giurisprudenza civile, per la quale l’opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366 - 01).

Deve essere quindi ribadito che il procedimento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell’innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (così Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018 - dep. 2019, Mucci, Rv. 27490801; sulla stessa linea cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 27557101; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015 - dep. 2016, Messana, Rv. 26579301).

3. Da tale impostazione discende l’evidente erronea applicazione, da parte del giudice barese, del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 16, che è norma di carattere amministrativo, diretta al funzionario di cancelleria e non al giudice, il quale non può sottrarsi al dovere di provvedere sull’istanza ritualmente presentata, indipendentemente dal versamento o meno del contributo unificato.

Peraltro, nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia consente di dichiarare la improcedibilità dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, tantomeno per il mancato adempimento di incombenti di carattere fiscale connessi al ricorso alla giustizia penale, pena la violazione del principio costituzionale di effettività del diritto di difesa espresso dall’art. 24 Cost., alla luce delle considerazioni innanzi svolte.
4. Consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso.