Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato è esonerato dall'obbligo della comunicazione all'autorità giudiziaria procedente degli eventuali superamenti di soglie reddituali.
la previsione di patrocnio a spese dello Stato ex lege per determianti reati è applicabile non solo alle nuove richieste di ammissione al gratuito patrocinio, ma produce i suoi effetti anche in relazione alle richieste di gratuito patrocinio accolte sulla base della disciplina originaria in relazione a procedimenti penali che non siano esauriti, laddove l'ammissione al patrocinio risulta valida per ogni grado e per ogni fase del processo.
Il patrocio a spese dello Stato garantisce una difesa tecnica, a spese dello stato, in ogni fase del procedimento.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
(ud. 10/10/2018) 23-11-2018, n. 52822
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto - Presidente -
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -
Dott. TORNESI Daniela Rita - Consigliere -
Dott. BELLINI Ugo - rel. Consigliere -
Dott. PICARDI Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.T., nata in (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 30/10/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il Presidente del Tribunale di Bologna con la ordinanza impugnata respingeva la opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 proposta da A.T. avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Bologna aveva disposto la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in qualità di persona offesa nel procedimento penale a carico del marito P.A. per reati di maltrattamenti ai suoi danni e ai danni della figlia minore.
2. Assumeva che correttamente il giudice aveva disposto la revoca dell'ammissione essendo emerso prima della definizione del giudizio, a seguito di accertamenti di natura tributaria, che erano intervenute modifiche nella condizione reddituale della persona ammessa, risultando che in relazione all'anno 2016 la ricorrente A. aveva percepito redditi in misura superiore al tetto previsto quale condizione di ammissione al beneficio, di talchè legittimo doveva ritenersi il provvedimento di revoca ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112.
Osservava poi che nessun rilievo poteva rivestire la modifica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 ter che aveva inserito nel novero dei reati per cui risultava irrilevante un limite reddituale del nucleo familiare anche il delitto di maltrattamenti, atteso che la modifica era intervenuta con atto normativo (D.L. 14 ottobre 2013, n. 93) successivo al perfezionamento della procedura di ammissione, concretizzatasi con il decreto in data 6 Agosto 2013.
3. Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesa della A. il quale denunciava violazione di legge in relazione al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4 ter rilevando che la nuova disciplina era rivolta a riconoscere un beneficio e un incentivo a favore di soggetti che, in condizione di particolare disagio e sudditanza, avrebbero potuto essere indotte a non denunciare il verificarsi di episodi di violenza, soprattutto in ambito familiare e che era dovere del giudice del processo provvedere in conformità alla norma, anche in presenza di un testo normativo che facoltizzava e non vincolava la decisione del giudice nel senso richiesto.
Motivi della decisione
1.Il ricorso appare fondato e merita accoglimento.
Invero tanto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, riconosciuto alla A. quale persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia, quanto il provvedimento impugnato di rigetto dell'opposizione da questa avanzata, sono basati sulla circostanza che alla data in cui la ricorrente veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato non era ancora entrata in vigore la norma (introdotta con D.L. 14 ottobre 2013, n. 93) che estendeva al reato di maltrattamenti in famiglia le ipotesi in cui le persone offese erano ammesse in deroga a specifici livelli reddituali, in ragione di una esigenza di tutela di fasce deboli che, altrimenti sarebbero state poco propense a denunciare le violenze e gli atti intimidatori subiti soprattutto in ambito familiare.
2. Sebbene nel provvedimento impugnato non sia stato compiutamente argomentato, la ragione della revoca dell'ammissione risiede nel fatto che l'iter del procedimento di ammissione si sarebbe perfezionato in epoca anteriore rispetto alla introduzione della norma che estendeva al reato di maltrattamenti in famiglia la irrilevanza dei profili reddituali del richiedente, escludendo pertanto, seppure implicitamente, la applicabilità della nuova disposizione alla data in cui veniva disposta la revoca (30 Ottobre 2017), ad oltre quattro anni e mezzo dalla ammissione (intervenuta in data 6 Agosto 2013), giustificata dal superamento di soglia reddituale relativamente all'ano di imposta 2016.
3. L'argomento utilizzato dal Presidente del Tribunale di Bologna, al pari di quello impiegato dal giudice di merito che aveva proceduto alla revoca dell'ammissione è manifestamente illogico e contrastante con il dato normativo.
3.1 Se è vero che alla data di ammissione non era stata introdotta la disposizione (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4 ter) che consente alla persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito, è anche vero che nessun superamento dei limiti reddituali risulta accertato nel periodo di riferimento (anno precedente rispetto a quello in corso alla data di presentazione della richiesta di ammissione) e comunque nessun rilievo risulta essere stato svolto dagli uffici delle Agenzie dell'Entrate in relazione all'anno in cui è stata disposta l'ammissione (2013) e a quelli successivi fino all'anno 2016.
3.1 Prevede l'art. 79, comma 1, lett. d) stesso testo normativo che la richiesta contiene l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione della istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione. In sostanza la A. avrebbe dovuto comunicare entro il termine sopra indicato che, in relazione all'anno 2016 si era realizzato un mutamento delle condizioni reddituali che avrebbe giustificato la esclusione dell'ammissione limitatamente al suddetto anno di imposta. La conseguenza di una tale inosservanza, una volta rilevato dall'Agenzia delle Entrate il superamento dei limiti reddituali in relazione all'anno 2016, avrebbe comportato la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 112, lett. D) con efficacia retroattiva ai sensi sul successivo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 114 comma 2 (sez. 4, Ord. 15.11.2005, Sarr e altro, Rv.233908; sez. U, 14.7.2004, Pangallo, Rv.228666).
4. L'errore logico in cui sono incorsi i giudici di merito, che ha comportato la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 ter, è di avere utilizzato la segnalazione dell'ufficio finanziario in ordine al superamento della soglia reddituale in relazione all'anno 2016 per revocare l'ammissione con efficacia ex tunc senza considerare che, medio tempore, era subentrata la suddetta disposizione normativa che svincolava il beneficio da limiti reddituali della ricorrente. Orbene la suddetta previsione se da un lato risulta applicabile alle nuove richieste di ammissione al gratuito patrocinio, nondimeno produce i suoi effetti anche in relazione alle richieste di gratuito patrocinio accolte sulla base della disciplina originaria in relazione a procedimenti penali che non siano esauriti, laddove l'ammissione al patrocinio risulta valida per ogni grado e per ogni fase del processo ai sensi dell'art. 75 stesso testo e la norma che esonera determinati soggetti dalla certificazione di determinati limiti reddituali non può che applicarsi a tutti i procedimenti in corso nel cui ambito sia già intervenuto un provvedimento di ammissione, sebbene con efficacia ex nunc in relazione agli anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della disposizione.
In assenza di una disciplina transitoria la naturale efficacia della norma sopravvenuta, avente rilievo processuale, e i cui effetti non sono diretti a regolare una specifica fase del procedimento di ammissione, ma a garantire una difesa tecnica, a spese dello stato, in ogni fase del procedimento (in base al richiamato art. 75), non può essere confinata alle nuove ammissioni ma deve ritenersi estesa a tutti i momenti processuali, successivi alla sua entrata in vigore, ove l'interessato abbia maturato medio tempore il diritto a beneficiarne a prescindere da limiti reddituali i quali, come evidenziato dal combinato delle norme richiamate, costituiscono non solo condizione di ammissibilità della richiesta, ma altresì mutevole condizione per il mantenimento (pena la revoca) del beneficio.
4.1 Ne consegue che la A. doveva ritenersi esonerata, fin dall'anno successivo a quello di ammissione (proprio in ragione della sopravvenuta modifica normativa) dall'obbligo della comunicazione all'autorità giudiziaria procedente degli eventuali superamenti di soglie reddituali, in quanto la norma medio tempore intervenuta, di immediata applicazione ai rapporti in corso, sganciava l'ammissione al gratuito patrocinio e conseguentemente anche il suo mantenimento, a determinate soglie reddituali.
4.2 Ne consegue ancora che del tutto erroneamente e con ragionamento illogico il giudice del merito ha revocato l'ammissione del beneficio all' A. sul presupposto dell'accertato superamento di soglia reddituale in relazione all'anno di imposta 2016 atteso che, in relazione a detto anno d'imposta, e alla data in cui l'ammissione veniva revocata (30 Ottobre 2017), la ricorrente aveva maturato il diritto a conservare l'ufficio del gratuito patrocinio a prescindere da qualsiasi limite reddituale, con l'ulteriore effetto che doveva ritenersi del tutto ininfluente tanto l'accertamento dell'inosservanza dell'onerata all'impegno di comunicare variazioni reddituali "rilevanti", laddove le stesse rilevanti non sarebbero comunque risultate (quali ragione di revoca di cui all'art. 112 lett. a), quanto l'accertamento dell'ufficio finanziario competente sulla sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92, per analoghe ragioni di sopravvenuta irrilevanza della sussistenza di una soglia reddituale.
5. In conclusione va annullato senza rinvio sia il provvedimento impugnato, sia il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato della ricorrente A., nella sua qualità di persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia, emesso dal Tribunale di Bologna in data 30 Ottobre 2017 (N.622/15).
In ragione della natura del reato deve essere altresì disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in quanto imposto dalla legge ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato emesso dal Tribunale di Bologna in data 30 Ottobre 2017 (N.622/15) relativamente ad A.T., in qualità di persona offesa. Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna. Oscuramento dati.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018